Ordinanza n. 821/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, di reiezione del ricorso di primo grado, nonché provvedimenti impugnati in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 1272/2026, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata e dell’esecutività dei provvedimenti impugnati in primo grado. Il testo non riporta i motivi di merito dell’appello né il contenuto specifico dei provvedimenti originariamente impugnati. Il Collegio rileva che la controversia presenta questioni analoghe a quelle già esaminate dalla Sezione in precedenti ordinanze cautelari, nelle quali era stata ritenuta necessaria una sollecita e piena approfondita cognizione nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti della sentenza appellata e l’esecutività dei provvedimenti impugnati in primo grado. La misura è stata giustificata dal rinvio alle motivazioni già utilizzate in controversie analoghe: necessità di un sollecito approfondimento delle questioni in sede di merito e opportunità, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, di mantenere la res adhuc integra nelle more della decisione definitiva. È stata fissata per la trattazione nel merito dell’appello l’udienza pubblica del 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale della domanda cautelare proposta in appello e della sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in appello risultano analoghe a quelle già esaminate dalla medesima Sezione in precedenti provvedimenti cautelari, il giudice può richiamare il relativo percorso motivazionale, purché esso sia idoneo a giustificare la misura nella controversia concreta.
- La tutela cautelare può essere concessa, anche in appello, quando le questioni necessitano di un sollecito approfondimento a cognizione piena e il bilanciamento degli interessi contrapposti rende opportuno mantenere integra la situazione di fatto e di diritto fino alla decisione di merito.
- In presenza dei presupposti cautelari, la sospensione può riguardare sia gli effetti della sentenza di primo grado sia l’esecutività dei provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio originario.
- La concessione della tutela cautelare non definisce il merito della controversia e può essere accompagnata dalla fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione definitiva.
Come è indicizzato
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