Sentenza n. 357/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della determina regionale n. 73 del 27 gennaio 2023 di approvazione dei verbali e delle graduatorie della Commissione esaminatrice e di nomina dei vincitori come risultanti dal verbale n. 14 della seduta del 17 gennaio 2023, profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25 area “Economico-finanziaria”, pubblicata sul BURP del 2 febbraio 2023; - per quanto di ragione, dell’Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31 gennaio 2023, laddove si rende nota l’approvazione delle suddette graduatorie; - di tutti gli atti e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non conosciuti negli estremi e nel contenuto, laddove viene assegnato un punteggio ulteriore di 1,5 punti solo ai candidati in possesso di “laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”; - nonché del verbale n. 2 del 13 maggio 2022 contenente la specificazione della Commissione, statuente che: “saranno invece valutate le lauree specialistica o magistrale correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l’ammissione al concorso”; e nella misura in cui non viene attribuito il punteggio di 1 punto ulteriore ex art. 7, co. 4, lett. b) nella fattispecie in cui pur essendo previsto l’esame di abilitazione, questo non è stato sostenuto in virtù di una causa di esenzione normativamente prevista; - ove occorrente, dell’art. 7, comma 4, lett. a) e b) bando di concorso pubblico approvato con determina n. 1250 del 19 novembre 2021, come rettificata (e sostituita) con determina n. 1371 del 15 dicembre 2021, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Economico Finanziaria” - profilo professionale “Specialista Risorse Economico Finanziaria” ambito di ruolo “Economico-Finanziario”, n. 18 posti; - di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere l’interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede, e ove occorra, la determina n. 187 del 24 febbraio 2023 di autorizzazione all’assunzione dei vincitori e la successiva 5 determina n. 307 del 20 marzo 2023 di assunzione vincitori su posti non coperti ; quanto ai motivi aggiunti: - dell’atto dirigenziale n. 565 del 15 maggio 2023 di rettifica della graduatoria di cui alla determina dirigenziale n. 73 del 27 gennaio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti di valutazione dei titoli del concorso regionale, inclusa la previsione del bando che non riconosceva come titolo aggiuntivo la laurea magistrale a ciclo unico o il diploma di laurea vecchio ordinamento utilizzato per l'ammissione, nonché il mancato attribuzione di un punto per l'iscrizione nel registro dei revisori legali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso per 18 posti di categoria D nel profilo di Specialista Risorse Economico-Finanziarie, aveva dichiarato il possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio e delle abilitazioni di dottore commercialista e revisore legale. Dopo il superamento delle prove, era stata collocata al posto n. 136 con 25,375 punti. Ha impugnato la graduatoria, gli atti della Commissione, il bando e la successiva rettifica della graduatoria, deducendo l'illegittimità della mancata attribuzione di 1,5 punti per la laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea vecchio ordinamento, quale titolo superiore rispetto alla laurea triennale individuata dal bando come titolo minimo di accesso. Ha inoltre chiesto un ulteriore punto per l'abilitazione o iscrizione nel registro dei revisori legali, sostenendo l'equipollenza con un'abilitazione professionale conseguita mediante esame di Stato. Ha dedotto violazione della normativa di settore, irragionevolezza e disparità di trattamento nella disciplina del bando e nell'interpretazione datane dalla Commissione.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto illegittimo, in parte qua, l'art. 7 del bando e gli atti applicativi nella parte in cui non avevano valutato la laurea magistrale a ciclo unico in Economia e Commercio quale titolo aggiuntivo rispetto alla laurea triennale, titolo minimo alternativamente previsto per l'accesso. Secondo il Collegio, il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale a ciclo unico costituiscono titoli superiori, conclusivi di percorsi formativi più articolati, e la loro esclusione dalla valutazione determina un'irragionevole disparità di trattamento tra candidati e altera la par condicio. Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non è applicabile, perché la lex specialis non consentiva effettivamente alla candidata di far valere il titolo superiore come titolo aggiuntivo. È stato quindi riconosciuto il punteggio ulteriore di 1,5 punti, con annullamento degli atti nella parte in cui avevano determinato il punteggio di 25,375 senza considerare tale titolo. Il TAR ha invece respinto la domanda relativa all'ulteriore punto per l'abilitazione da revisore legale. L'art. 11 del d.m. n. 63/2016 disciplina soltanto l'esonero da alcune prove e il coordinamento tra percorsi abilitativi, senza stabilire l'equipollenza dei titoli. Inoltre, le due qualificazioni differiscono per requisiti di studio, struttura delle prove e natura dell'iscrizione, rispettivamente in albo e registro. In assenza di un'espressa previsione normativa, l'equipollenza non può essere ricavata per analogia o implicitamente. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la difficoltà interpretativa delle questioni.
Norme richiamate
art. 7, lett. a) e b), del bando di concorso
1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso; 1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo, purché conseguita a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato
La previsione è illegittima nella parte in cui esclude dalla valutazione aggiuntiva la laurea magistrale a ciclo unico o il diploma di laurea vecchio ordinamento quando la laurea triennale era sufficiente per l'accesso; resta invece applicabile il requisito dell'effettivo superamento dell'esame di abilitazione di Stato.
art. 11 d.m. 19 gennaio 2016, n. 63
I soggetti che hanno già superato l'esame di Stato ... sono esonerati dalle prove scritte ... nonché dalle corrispondenti materie della prova orale
La disposizione coordina lo svolgimento delle prove e prevede esoneri parziali, ma non stabilisce l'equipollenza tra l'abilitazione da dottore commercialista e quella da revisore legale.
art. 3, commi 4 e 6, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270
Il corso di laurea di I livello ha l'obiettivo di assicurare ... un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali; il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire ... una formazione di livello avanzato
La differenza tra gli obiettivi e il livello formativo dei percorsi triennale e magistrale conferma che la laurea magistrale a ciclo unico è un titolo superiore rispetto alla laurea triennale.
art. 2 d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139
È richiamato per evidenziare i requisiti relativi all'abilitazione e all'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti, diversi da quelli previsti per i revisori legali.
art. 2 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
È richiamato per i requisiti dell'abilitazione e dell'iscrizione nel registro dei revisori legali, ritenuti non sovrapponibili a quelli dei dottori commercialisti.
art. 36 d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139
È richiamato per il requisito del titolo di studio previsto per i dottori commercialisti, distinto da quello richiesto per i revisori legali.
Massime di principio
- Quando un bando di concorso ammette alternativamente candidati in possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica o del diploma di laurea vecchio ordinamento, e attribuisce un punteggio aggiuntivo per i titoli ulteriori, la laurea magistrale a ciclo unico o il diploma di laurea vecchio ordinamento devono essere valutati come titoli aggiuntivi se la laurea triennale costituisce il titolo minimo di accesso.
- L'esclusione dalla valutazione aggiuntiva di un titolo magistrale a ciclo unico o di un diploma di laurea vecchio ordinamento, quando il titolo minimo di accesso è una laurea triennale, determina un'irragionevole disparità di trattamento tra candidati titolari di percorsi formativi oggettivamente diversi.
- Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non può essere invocato contro il candidato quando la lex specialis, per la sua formulazione, non gli consentiva concretamente di indicare il titolo superiore come titolo aggiuntivo rispetto a quello utilizzato per l'ammissione.
- Una norma che prevede l'esonero da alcune prove nell'ambito di percorsi abilitativi distinti coordina le procedure d'esame, ma non determina di per sé l'equipollenza giuridica dei titoli professionali conseguiti.
- L'equipollenza tra titoli professionali non può essere desunta implicitamente o per analogia, ma richiede un'espressa previsione normativa, da interpretarsi in senso tassativo.
- L'iscrizione nel registro dei revisori legali non è equiparabile, in assenza di una specifica previsione normativa, a un'abilitazione professionale conseguita mediante effettivo superamento di un esame di Stato richiesto dal bando concorsuale.
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