Cassazione Penale, Sentenza n. 3665/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari disposti per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il motivo unico in Cassazione denunciava la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., sostenendo la mancanza, contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione del giudice di merito in relazione alle esigenze cautelari. In particolare il ricorrente ha dedotto che il decorso del tempo (10 mesi in esecuzione della misura e fatto di reato commesso nel gennaio 2020) e il comportamento tenuto durante gli arresti domiciliari avrebbero dovuto legittimare la revisione della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico perché si limitava a riproporre le doglianze gia svolte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito, ritenute congrue e logiche. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale di Catania secondo cui il mero decorso del tempo in esecuzione della misura non e sufficiente, se non corredato da ulteriori elementi che dimostrino un effettivo ridimensionamento delle esigenze cautelari; inoltre ha affermato che la semplice osservanza dei doveri imposti dalla misura cautelare non costituisce, di per se, elemento nuovo idoneo a giustificare la revoca o sostituzione. Il ricorrente e stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale del reato contestato; indica il tipo di illecito per cui e stata applicata la misura cautelare
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello contro i provvedimenti in materia di misure cautelari; il ricorrente aveva proposto appello ai sensi di questa norma
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione relativo alla motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e quindi inammissibile per mancato confronto argomentato con le ragioni della decisione impugnata
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte richiama che il cosiddetto tempo trascorso dalla commissione del reato (tempo silente) deve essere valutato dal giudice che dispone la misura cautelare originaria, ma non produce automaticamente la revoca della misura in sede di riesame senza ulteriori elementi
art. 299 cod. proc. pen.
Regola la revoca o la sostituzione della misura; la giurisprudenza interpretata dalla Corte richiede che il tempo trascorso dall'applicazione della misura sia coniugato ad altri elementi per configurare fatto sopravvenuto idoneo a modificare le esigenze cautelari
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente; la Corte lo ha applicato condannando Munzone al pagamento delle spese
Massime di principio
- La semplice mera riproposizione delle doglianze gia svolte in grado precedente, senza un puntuale contrasto argomentato con le ragioni del provvedimento impugnato, rende il motivo aspecifico e puo determinare l'inammissibilita del ricorso in Cassazione
- Il decorso del tempo e rilevante nella valutazione delle esigenze cautelari, ma non e di per se sufficiente a giustificare la revoca o sostituzione della misura: occorrono elementi aggiuntivi che dimostrino l'effettivo attenuarsi dei rischi che giustificarono la misura
- La condotta corretta del detenuto durante l'esecuzione della misura non costituisce automaticamente elemento nuovo idoneo a modificare le esigenze cautelari, essendo essa in linea di principio mero adempimento dei doveri imposti dalla misura
- In sede di appello o rinvio in Cassazione e necessario confrontarsi specificamente con la motivazione della corte di merito, indicando perche quella motivazione sarebbe illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente
- E utile, per il difensore che chiede la revoca o la sostituzione di una misura, documentare circostanze concrete e nuove (per es. mutamento delle condizioni personali, prova di radicamento, documentazione terapeutica, garanzie concrete di irreperibilita o di non inquinamento delle prove) oltre al mero passare del tempo
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