Cassazione Civile, Ordinanza n. 12209/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società correntista aveva convenuto l'istituto di credito davanti al Tribunale deducendo che, nel corso di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, erano stati addebitati interessi anatocistici, interessi ultralegali non validamente pattuiti o unilateralmente variati, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura trimestrale non dovute. Chiedeva l'accertamento della nullità delle clausole e la restituzione di quanto indebitamente pagato, quantificato in euro 141.323,08. La banca contestava integralmente la domanda ed eccepiva la prescrizione. Il Tribunale accertava la nullità di alcune pattuizioni e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, ma rigettava la domanda di ripetizione per difetto di prova. La Corte d'appello confermava il rigetto ritenendo insufficiente la documentazione prodotta, in quanto i soli estratti conto scalari non consentirebbero la ricostruzione delle singole operazioni. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale preteso la produzione dell'intera sequenza delle contabili e ritenuto comunque inidonei gli estratti scalari, nonché omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'idoneità della documentazione prodotta a consentire la quantificazione dell'indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erroneo l'approccio della decisione impugnata nella parte in cui escludeva in assoluto che gli estratti conto scalari potessero essere utilizzati per la ricostruzione del saldo: in assenza di tutti gli estratti conto, il giudice del merito può valorizzare anche altra documentazione, compresi gli estratti scalari, ma deve valutarne in concreto l'idoneità probatoria. Resta fermo che, ove manchi documentazione relativa all'inizio del rapporto o a periodi intermedi, il correntista deve provare il saldo iniziale favorevole o il minor saldo negativo, oppure la formazione di crediti nei periodi non documentati; in difetto, opera l'azzeramento dei saldi intermedi e non può essere recuperato alcunché per quei periodi.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato quale regola di riparto dell'onere della prova nelle controversie di ripetizione di indebito su conto corrente: spetta al correntista provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria, ma la prova può essere data anche con documentazione diversa dagli estratti conto integrali, da valutarsi in concreto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per la denuncia di violazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo relativo all'idoneità della documentazione prodotta a quantificare l'indebito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato solo per il rinvio alla motivazione di precedente arresto di legittimità.
artt. 2709 e 2710 c.c.
menzionati come possibili fonti documentali utilizzabili per ricostruire l'andamento del conto in mancanza di tutti gli estratti conto.
Massime di principio
- Nelle controversie di conto corrente promosse dal cliente per la rideterminazione del saldo e la ripetizione di addebiti indebitamente eseguiti, il cliente deve allegare e provare i fatti costitutivi della domanda; tuttavia, la prova non è rigidamente circoscritta agli estratti conto completi, potendo il giudice utilizzare anche altra documentazione contabile idonea a ricostruire le movimentazioni.
- Gli estratti conto scalari non sono, per legge, né sempre sufficienti né sempre inutilizzabili: la loro idoneità a provare il saldo e le singole movimentazioni deve essere apprezzata in concreto dal giudice di merito, eventualmente anche nell'ambito di una consulenza tecnica d'ufficio.
- Se manca la documentazione iniziale del rapporto, la rideterminazione del saldo deve partire dal primo saldo disponibile, salvo prova contraria del correntista su un saldo a lui più favorevole; se mancano documenti relativi a periodi intermedi, il correntista deve provare, per quei segmenti, l'esistenza di crediti o di minori debiti derivanti da addebiti indebiti, altrimenti i saldi intermedi possono essere azzerati e non generare recuperi.
- Il giudice di merito non può affermare in astratto e in via assoluta l'inidoneità di una categoria documentale come gli estratti scalari, ma deve valutare se, nel caso concreto, la documentazione prodotta consenta o meno una ricostruzione affidabile del dare-avere tra le parti.
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