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Sentenza

Sentenza del 06/06/2017 n. 3989 - Comm. Trib. Prov. Milano

RISCOSSIONE - NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA - Consegna al custode -- Applicazione principi civilistici - Sussiste - Raggiungimento dello scopo - Inesistenza della notifica - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la cartella fosse stata notificata in modo inesistente o comunque invalido perché consegnata al custode dello stabile presso cui risiedeva. La contestazione riguardava quindi l’idoneità della consegna al custode a perfezionare la notificazione e a produrre gli effetti giuridici della riscossione.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto applicabile anche in ambito tributario il principio civilistico secondo cui la nullità della notificazione non può essere dichiarata quando l’atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato. La consegna della cartella al custode dello stabile di residenza del contribuente è stata considerata idonea a escludere l’inesistenza della notificazione, ferma la presunzione relativa di conoscenza derivante dal rispetto delle formalità previste.

Norme richiamate

  • Articoli 156 e seguenti del codice di procedura civile

    La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

    Il principio di raggiungimento dello scopo opera anche per le notificazioni tributarie: un vizio formale non comporta automaticamente la nullità se la notificazione ha comunque consentito all’atto di raggiungere il destinatario e di produrre la propria funzione.

  • Articolo 60 del d.P.R. 600/1973

    Il richiamo alle norme sulla notificazione del processo civile è inteso come esteso anche al regime delle relative nullità e sanatorie.

  • Articolo 26 del d.P.R. 602/1973

    Richiamando l’articolo 60 del d.P.R. 600/1973, consente l’applicazione dei principi civilistici alle notificazioni delle cartelle di pagamento, inclusa la disciplina delle nullità e della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Massime di principio

  • La consegna della cartella al custode dello stabile di residenza del contribuente, se effettuata nel rispetto delle formalità applicabili, non determina di per sé l’inesistenza della notificazione.
  • In materia tributaria, i vizi della notificazione devono essere distinti tra inesistenza e nullità: l’inesistenza ricorre solo quando manca del tutto un collegamento giuridicamente rilevante con il procedimento notificatorio.
  • Anche una notificazione formalmente irregolare può essere sanata o comunque ritenuta valida se l’atto ha raggiunto il suo scopo, ad esempio perché il contribuente ne ha avuto conoscenza e ha potuto difendersi.
  • La notificazione conforme alle regole produce una presunzione relativa di conoscenza, che può essere superata solo mediante prova contraria specifica.
  • Per contestare efficacemente una notificazione non è sufficiente lamentare genericamente la consegna al custode: occorre dimostrare la violazione di una formalità essenziale o l’effettiva impossibilità per il destinatario di conoscere l’atto.

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