Sentenza del 06/06/2017 n. 3989 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA - Consegna al custode -- Applicazione principi civilistici - Sussiste - Raggiungimento dello scopo - Inesistenza della notifica - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella fosse stata notificata in modo inesistente o comunque invalido perché consegnata al custode dello stabile presso cui risiedeva. La contestazione riguardava quindi l’idoneità della consegna al custode a perfezionare la notificazione e a produrre gli effetti giuridici della riscossione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto applicabile anche in ambito tributario il principio civilistico secondo cui la nullità della notificazione non può essere dichiarata quando l’atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato. La consegna della cartella al custode dello stabile di residenza del contribuente è stata considerata idonea a escludere l’inesistenza della notificazione, ferma la presunzione relativa di conoscenza derivante dal rispetto delle formalità previste.
Norme richiamate
Articoli 156 e seguenti del codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Il principio di raggiungimento dello scopo opera anche per le notificazioni tributarie: un vizio formale non comporta automaticamente la nullità se la notificazione ha comunque consentito all’atto di raggiungere il destinatario e di produrre la propria funzione.
Articolo 60 del d.P.R. 600/1973
Il richiamo alle norme sulla notificazione del processo civile è inteso come esteso anche al regime delle relative nullità e sanatorie.
Articolo 26 del d.P.R. 602/1973
Richiamando l’articolo 60 del d.P.R. 600/1973, consente l’applicazione dei principi civilistici alle notificazioni delle cartelle di pagamento, inclusa la disciplina delle nullità e della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Massime di principio
- La consegna della cartella al custode dello stabile di residenza del contribuente, se effettuata nel rispetto delle formalità applicabili, non determina di per sé l’inesistenza della notificazione.
- In materia tributaria, i vizi della notificazione devono essere distinti tra inesistenza e nullità: l’inesistenza ricorre solo quando manca del tutto un collegamento giuridicamente rilevante con il procedimento notificatorio.
- Anche una notificazione formalmente irregolare può essere sanata o comunque ritenuta valida se l’atto ha raggiunto il suo scopo, ad esempio perché il contribuente ne ha avuto conoscenza e ha potuto difendersi.
- La notificazione conforme alle regole produce una presunzione relativa di conoscenza, che può essere superata solo mediante prova contraria specifica.
- Per contestare efficacemente una notificazione non è sufficiente lamentare genericamente la consegna al custode: occorre dimostrare la violazione di una formalità essenziale o l’effettiva impossibilità per il destinatario di conoscere l’atto.
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