Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13880/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La banca aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento di una somma conseguente al recesso da un contratto di apertura di credito in conto corrente. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 28 maggio 2014, aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 7 settembre 2017, aveva respinto il gravame del cliente. In Cassazione il cliente ha proposto quattro motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1414, 1703 e 2722 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che il mandato per la gestione e la tacitazione dei clienti della banca fosse un’intesa autonoma rispetto all’apertura di credito, non simulata, e che il finanziamento fosse stato utilizzato come strumento per dare esecuzione a tale accordo; ha inoltre contestato il mancato ammissione delle prove richieste e la valutazione della corrispondenza prodotta. Con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che non fosse stato chiarito l’assorbimento di un motivo d’appello. Con il terzo e il quarto ha censurato la valutazione delle risultanze documentali e la motivazione della sentenza d’appello. La Corte ha rilevato che il ricorso richiamava numerosi atti, documenti e risultanze senza riprodurne le parti rilevanti né indicarne puntualmente la collocazione e la presenza nei fascicoli, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.; ha inoltre osservato che le doglianze sulla valutazione delle prove non corrispondevano al vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Infine, i motivi non censuravano idoneamente le autonome ragioni della decisione di merito: anche prescindendo dalla simulazione, non era stata provata l’esistenza del mandato dedotto e la prova testimoniale richiesta era stata ritenuta inammissibile e comunque inidonea.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ravvisato, anzitutto, la violazione dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, perché il ricorrente non ne aveva riportato le parti rilevanti né fornito indicazioni puntuali sulla loro collocazione e acquisizione. Ha inoltre escluso che le censure sulla pretesa erronea valutazione delle prove integrassero l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo il ricorso per cassazione diretto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie. Soprattutto, il ricorrente non aveva adeguatamente attaccato le rationes decidendi della sentenza impugnata: la qualificazione del rapporto come simulazione relativa e, autonomamente, la mancata prova del mandato, con conseguente irrilevanza della contestazione sulla simulazione ai fini dell’esito. Poiché una ratio decidendi autonoma non censurata è sufficiente a sorreggere la decisione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 10.400,00, di cui euro 10.200,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, là dove viene fatto riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all’"atto di citazione notificato in data 13/01/20178", alle “difese conclusionali”, alle “difese dei precedenti gradi del giudizio di merito”, ai “docc 1-13 fascicolo avv. C.)”, al “contratto con la preponente… di agenzia monomandatario senza rappresentanza”, agli “imput (recte, input) di vendita”, all’avere “nel febbraio 2005 G.L.M. e il fratello” incontrato “i vertici di Allianz, ossia il Direttore Generale ( B.), l’Amministratore Delegato ( A.) per affrontare la spinosa questione del rimborso dei clienti Allianz procurati dalla sede di (OMISSIS)”, all'“operazione di c.d. “fidelizzazione della clientela””, al “finanziamento analogo e parallelo …concesso… al fratello di G.L.M., R.”, alla “documentalmente provata… perfetta conoscenza della Banca dell’intera operazione “finanziamento” ai M., e alle sue reali finalità (ristoro ai clienti vittime dei “bond” (OMISSIS))”, al “doc. 27 del fascicolo C., e quindi alla corrispondenza mail intercorsa il 23/03/205 (?) tra il responsabile Fidi e Finanziamenti ( D.), l’Amministratore Delegato ( A.), il Direttore Generale ( B.)”, e il Vice Direttore ( D.)”, di Allianz”, alla “dichiarazione agli atti del processo del sig. R., cliente della Banca (doc. 6 fascicolo Z.)”, alla “testimonianza di T.M.C., in allora impiegata presso l’agenzia di (OMISSIS)”, al “doc. 4 fascicolo Z., ossia la dichiarazione del sig. M.”, ai “docc. 7 e 8 del fascicolo Z. (dichiarazioni C. e B., facenti parte del gruppo promotori di (OMISSIS))”, allo “scambio mail intercorso tra il 6 e il 21 settembre 2006 tra i vertici Manager della Banca”, al “recesso dal contratto di agenzia… (cfr. doc. 20 fascicolo C.)”, al “mandato dedotto da G. L. M.”, ai “documenti provenienti proprio dalla Banca (cfr, docc, 11, 11, 11 B) fascicolo C.”, al “contratto di apertura di credito”, al “contratto di mandato”, alle “prove testimoniali richieste”, alle “mail prodotte da GLM e tutte provenienti dalla Banca (cfr. docc. 26 e 27 fascicolo C.), al “secondo motivo di appello”, al “quarto ed ultimo motivo di gravame proposto dal G.L.M.”), senza invero debitamente riportarli -per la parte strettamente d’interesse – nel ricorso, nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della loro con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

    Il ricorrente che fonda le censure su atti o documenti deve riportarne nel ricorso le parti rilevanti e indicare puntualmente la collocazione e la sequenza processuale della documentazione, così da consentirne l’esame in Cassazione; la mancanza anche di una sola delle indicazioni richieste rende inammissibile il ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Va per altro verso posto in rilievo, con particolare riferimento al 3 e al 4 motivo, che là dove si duole dell’erronea valutazione dei documenti prodotti in giudizio il ricorrente in realtà viola altresì il disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella vigente formulazione nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l’erroneità, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione (v. in particolare pag. 19, 20 e 22 del ricorso) ovvero all’omesso e a fortiori all’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie nella specie lamentata (v. in particolare pagg. 10 e 17 del ricorso) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

    Il vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera illogicità o contraddittorietà della motivazione, né l’omessa o non condivisa valutazione di singole risultanze probatorie.

  • art. 2722 c.c.

    Non risultano dal ricorrente invero (quantomeno idoneamente) censurate le rationes decidendi secondo cui “il tribunale ha legittimamente esercitato la sua signoria classificatoria sulla fattispecie portata alla sua attenzione, comprensibilmente concludendo nel senso della simulazione relativa, in quanto “anche a voler diversamente ragionare, mettendo cioè da parte ogni discorso sulla simulazione, nulla invero cambierebbe, poichè il costrutto di parte appellante continuerebbe a rimanere scoperto sul presupposto stesso della sua domanda, vale a dire sulla (contestatissima) ricorrenza dell’adombrato contratto di mandato, del quale in effetti non si registra alcuna prova… ostando alla dimostrazione per testi dell’assunto… il disposto dell’art. 2722 cit.”, nonchè essendo “la prova orale tuttora sollecitata dagli appellati… affidata… alla conferma di capitoli comunque intrinsecamente inammissibili, perchè generici, valutativi, irrilevanti e comunque insufficienti a dimostrare, tramite la conferma di pretese comunicazioni telefoniche in viva voce nelle quali compariva il direttore vendite RAS Bank, la sussistenza di poco credibili incarichi dai contenuti incerti, che la banca nemmeno intendeva sottoscrivere (secondo lo stesso capitolo 27) e che ancor meno convincenti risultavano, dato che… M. mai aveva fornito informative, rendiconti, prospetti o situazioni alla Allianz da cui risultassero pagamenti fatti ai clienti in attuazione dell’affermato mandato”.

    La decisione di merito ha ritenuto che la prova testimoniale invocata per dimostrare il mandato fosse ostacolata dall’art. 2722 c.c. e, in ogni caso, che i capitoli articolati fossero inammissibili o inidonei a provare incarichi incerti e non documentati. La Cassazione rileva che questa autonoma ratio non è stata adeguatamente censurata.

  • art. 1414 c.c.

    Non risultano dal ricorrente invero (quantomeno idoneamente) censurate le rationes decidendi secondo cui “il tribunale ha legittimamente esercitato la sua signoria classificatoria sulla fattispecie portata alla sua attenzione, comprensibilmente concludendo nel senso della simulazione relativa, in quanto “anche a voler diversamente ragionare, mettendo cioè da parte ogni discorso sulla simulazione, nulla invero cambierebbe, poichè il costrutto di parte appellante continuerebbe a rimanere scoperto sul presupposto stesso della sua domanda, vale a dire sulla (contestatissima) ricorrenza dell’adombrato contratto di mandato, del quale in effetti non si registra alcuna prova… ostando alla dimostrazione per testi dell’assunto… il disposto dell’art. 2722 cit.”, nonchè essendo “la prova orale tuttora sollecitata dagli appellati… affidata… alla conferma di capitoli comunque intrinsecamente inammissibili, perchè generici, valutativi, irrilevanti e comunque insufficienti a dimostrare, tramite la conferma di pretese comunicazioni telefoniche in viva voce nelle quali compariva il direttore vendite RAS Bank, la sussistenza di poco credibili incarichi dai contenuti incerti, che la banca nemmeno intendeva sottoscrivere (secondo lo stesso capitolo 27) e che ancor meno convincenti risultavano, dato che… M. mai aveva fornito informative, rendiconti, prospetti o situazioni alla Allianz da cui risultassero pagamenti fatti ai clienti in attuazione dell’affermato mandato”.

    La Corte non formula una regola sostanziale autonoma sull’art. 1414 c.c.; rileva che la qualificazione del rapporto come simulazione relativa era una delle rationes della decisione di merito e che la censura non era idonea a superare anche la distinta ragione relativa alla mancata prova del mandato.

  • art. 1703 c.c.

    Non risultano dal ricorrente invero (quantomeno idoneamente) censurate le rationes decidendi secondo cui “il tribunale ha legittimamente esercitato la sua signoria classificatoria sulla fattispecie portata alla sua attenzione, comprensibilmente concludendo nel senso della simulazione relativa, in quanto “anche a voler diversamente ragionare, mettendo cioè da parte ogni discorso sulla simulazione, nulla invero cambierebbe, poichè il costrutto di parte appellante continuerebbe a rimanere scoperto sul presupposto stesso della sua domanda, vale a dire sulla (contestatissima) ricorrenza dell’adombrato contratto di mandato, del quale in effetti non si registra alcuna prova… ostando alla dimostrazione per testi dell’assunto… il disposto dell’art. 2722 cit.”, nonchè essendo “la prova orale tuttora sollecitata dagli appellati… affidata… alla conferma di capitoli comunque intrinsecamente inammissibili, perchè generici, valutativi, irrilevanti e comunque insufficienti a dimostrare, tramite la conferma di pretese comunicazioni telefoniche in viva voce nelle quali compariva il direttore vendite RAS Bank, la sussistenza di poco credibili incarichi dai contenuti incerti, che la banca nemmeno intendeva sottoscrivere (secondo lo stesso capitolo 27) e che ancor meno convincenti risultavano, dato che… M. mai aveva fornito informative, rendiconti, prospetti o situazioni alla Allianz da cui risultassero pagamenti fatti ai clienti in attuazione dell’affermato mandato”.

    La Corte non decide nel merito se fosse stato concluso un mandato ai sensi dell’art. 1703 c.c.; ai fini dell’inammissibilità, evidenzia che la decisione impugnata si fondava autonomamente sulla mancata prova del mandato e che tale ratio non era stata idoneamente censurata.

  • art. 112 c.p.c.

    Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

    La norma è indicata come parametro del secondo motivo, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma: dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che la doglianza sull’assorbimento non censurava adeguatamente le rationes decidendi della decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

    La disposizione è richiamata quale norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c.; la Corte non accoglie né esamina nel merito tale censura, in quanto il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1414,1703 e 2722 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “illogicità, contraddittorietà e comunque erroneità” della motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    La disposizione è riportata come parametro invocato dal ricorrente per denunciare violazione o falsa applicazione di norme sostanziali; la Corte non decide tali questioni nel merito e dichiara il ricorso inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Va per altro verso posto in rilievo, con particolare riferimento al 3 e al 4 motivo, che là dove si duole dell’erronea valutazione dei documenti prodotti in giudizio il ricorrente in realtà viola altresì il disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella vigente formulazione nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l’erroneità, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione (v. in particolare pag. 19, 20 e 22 del ricorso) ovvero all’omesso e a fortiori all’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie nella specie lamentata (v. in particolare pagg. 10 e 17 del ricorso) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

    Il motivo di ricorso per cassazione fondato sul n. 5 può riguardare l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la richiesta di rivalutare le prove o di censurare la motivazione per illogicità o contraddittorietà.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che richiama atti e documenti deve riprodurne le parti rilevanti e indicarne puntualmente la collocazione e la sequenza processuale, così da consentire alla Corte di verificarne l’esistenza e di esaminarli; la carenza anche di una sola delle indicazioni necessarie comporta l’inammissibilità.
  • Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, e non permette di ottenere una nuova valutazione delle prove né di denunciare la mera illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • Quando la decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome, è sufficiente che una di esse non sia specificamente e idoneamente censurata perché il ricorso non possa condurre alla cassazione della decisione; la ratio non impugnata resta coperta da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.