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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31857/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per furto aggravato e per utilizzi indebiti di carte di pagamento lamentando il difetto della condizione di procedibilità per i furti contestati, alla luce della modifica normativa introdotta dal d.lgs. n.150/2022 che ha reso il furto punibile a querela della persona offesa. Hanno fatto valere che, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella, va comunque accertata la presenza della querela (o la sua tempestiva sopravvenienza entro il termine transitorio), cosa che non si sarebbe verificata per alcune persone offese

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha accertato che per il capo h) (furto a danno di Giovanna Chiostrini) sussiste la condizione di procedibilità perché la persona offesa aveva depositato formale querela in data 23/09/2015; per i capi a) (furto a danno di Paola Caverini) ed e) (furto a danno di Eva Nencioni) ha invece escluso la procedibilità perché le denunce presentate sono risultate "denunce orali" senza chiara manifestazione di volontà di procedere e non è intervenuta querela nei termini transitori previsti dal d.lgs. n.150/2022. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente ai reati di furto ascritti ai capi a) ed e), mentre è stato disposto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio degli altri reati, che sarà determinato da altra sezione della Corte d'appello di Firenze

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    "art.2, comma 1, lett. i); art.85"

    La novella ha reso il furto punibile a querela della persona offesa e, per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore, la disposizione transitoria (art.85) ha previsto che il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto; in ogni caso la modifica più favorevole si applica ai reati anteriori

  • Codice penale

    Il nuovo ultimo comma dell'art.624 stabilisce che il delitto di furto è punibile a querela della persona offesa, con le eccezioni nelle quali si procede d'ufficio (es. incapaci, alcune aggravanti indicate dall'art.625)

  • Codice penale

    "art.625, numeri 7 e 7-bis"

    Le circostanze aggravanti elencate in tali numeri integrano ipotesi in cui, nonostante la querela, può operare la procedibilità d'ufficio secondo quanto previsto dalla norma modificata

  • Codice penale

    "art.2, comma quarto, cod. pen."

    Per la natura mista (sostanziale e processuale) della querela la modifica normativa si applica anche ai fatti commessi anteriormente, e il giudice deve accertare la sua eventuale presenza per reati anteriori

  • Codice di procedura penale

    "art.336 cod. proc. pen."

    La querela si sostanzia in una dichiarazione che manifesta la volontà che si proceda; la manifestazione può ricavarsi anche da atti o dichiarazioni non formalmente intitolate "querela" purché emergente chiaramente l'intento della persona offesa

Massime di principio

  • Dopo una riforma che rende un reato procedibile a querela, il giudice deve verificare la presenza della querela anche per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore quando la modifica è più favorevole all'imputato
  • La qualificazione formale dell'atto come "querela" da parte della polizia giudiziaria è sufficiente per considerarlo tale; la querela non richiede formule sacramentali ma una manifesta volontà di procedere
  • Una denuncia orale non equivale automaticamente a querela: occorre che dalla dichiarazione (o da fatti dimostrativi correlati) emerga chiaramente l'intenzione della persona offesa di perseguire penalmente l'autore
  • Se manca la querela (o la sua tempestiva sopravvenienza nei termini transitori), l'azione penale è improcedibile e le condanne relative devono essere annullate senza rinvio per quei capi
  • In ipotesi di pluralità di capi, la mancata procedibilità per alcuni reati non impedisce la prosecuzione del processo e la valutazione delle restanti imputazioni; eventuali profili sanzionatori residui possono richiedere rinvio per nuovo esame
  • Il Procuratore generale e la difesa possono concordare sulla mancanza di querela, ma è comunque dovere del giudice di merito (e la verifica può essere fatta anche in sede di legittimità) accertare la condizione di procedibilità

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