Cassazione Penale, Sentenza n. 11693/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato da Tribunale di Brindisi e confermato in Appello per il reato di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 482 e 477 c.p.) per avere esibito e utilizzato sul proprio veicolo una fotocopia a colori del contrassegno per parcheggio disabili intestato a Larocca Lorenzo. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e insufficienza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo che il contrassegno fosse ormai un titolo superato dal nuovo contrassegno europeo e che, pertanto, la fotocopia fosse priva di rilevanza penale o comunque un falso 'grossolano/innocuo' (art. 49, comma secondo c.p.); (2) motivazione contraddittoria e carenza logica della valutazione probatoria, deducendo che la copia fosse stata predisposta dalla madre del titolare per semplici esigenze pratiche e che le dichiarazioni a discarico non fossero state valutate correttamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la presenza di un contrassegno 'superato' escluda la falsità penalmente rilevante: la contraffazione di un titolo che riproduce l'originale integra ancora il reato se la copia ha apparenza idonea a trarre in inganno. Quanto alla presunta innocuità/grossolanità del falso, il giudice di merito ha rilevato che la fotocopia riproduceva forma, dimensione e colori dell'originale e quindi era idonea a ingannare. Il secondo motivo è stato valutato come una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, vietata in sede di legittimità; pertanto anche questo motivo è inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 482 cod. pen.
Riferita alla falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative: la Corte ha ritenuto che la riproduzione fotostatica che riproduce perfettamente l'originale possa integrare questo reato se idonea a trarre in inganno.
art. 477 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 482 in relazione alla falsificazione di documenti amministrativi; la giurisprudenza citata conferma che anche contraffazioni non 'grossolanamente' apparenti possono integrare il reato.
art. 49 cod. pen. (secondo comma)
La norma sull'inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto (fatti non punibili) è stata esclusa: il fatto non è stato ritenuto innocuo né privo di oggetto semplicemente per l'esistenza di un nuovo tipo di contrassegno.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna al pagamento delle spese di procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: la Corte osserva che tale principio non autorizza la Cassazione a rivalutare il fatto o a sostituirsi al giudice di merito nella valutazione probatoria.
Massime di principio
- La riproduzione (anche fotostatica) di un titolo amministrativo integra la falsità materiale se la copia ha l'apparenza dell'originale e può trarre in inganno: la mera obsolescenza del modello non esclude la rilevanza penale.
- La nozione di falso 'innocuo' o 'grossolano' ai sensi dell'art. 49 c.p. richiede che l'atto sia inidoneo in modo evidente e immediato a produrre l'effetto ingannevole; non è sufficiente l'asserita obsolescenza del documento.
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione del compendio probatorio: i motivi che chiedono una diversa lettura dei fatti o delle testimonianze sono inammissibili se mirano a un giudizio di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa dell'atto impugnatorio, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
- Per difendersi efficacemente, in casi analoghi conviene focalizzarsi su profili di diritto e sulla manifesta nullità o contraddittorietà della motivazione (sussistenti e deducibili in diritto), evitando argomentazioni che richiedano una rinnovata valutazione dei fatti.
Testo integrale
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