Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24497/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 e 61 n. 7 cod. pen. Il ricorrente contestava la valutazione della Corte territoriale che aveva ritenuto evidente la responsabilità per il reato di truffa aggravata e aveva considerato l'intera somma consegnata alla vittima ai fini della quantificazione del danno patrimoniale, configurando così l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7. Si deduceva altresì la possibile improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela (querela tardiva). Nella motivazione di appello la Corte aveva ritenuto che la somma consegnata (indicata in sentenza in 11.000 euro, erroneamente richiamata in un punto come 13.000 euro) era di valore tale da concretizzare l'aggravante in quanto poteva consentire a un piccolo nucleo familiare di provvedere alle esigenze primarie per circa un anno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo proposto aspecifico e incapace di confrontarsi con le valutazioni di fatto operate dalla Corte territoriale, le quali hanno correttamente valutato la condotta e la rilevanza economica della somma percepita (11.000 euro). Quanto alla questione della tardività della querela, la Cassazione ha osservato che la difesa non ha assolto al proprio onere probatorio né ha dedotto la tardività in modo specifico e documentato; inoltre la valutazione di eventuale tardività richiederebbe accertamenti fattuali non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato nei suoi effetti e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 7 cod. pen.

    La Corte territoriale ha interpretato l'aggravante come applicabile quando la somma sottratta abbia un valore economico tale da realizzare un pregiudizio patrimoniale significativo (qui valutato come importo in grado di sostenere le esigenze primarie di un piccolo nucleo familiare per circa un anno). Tale valutazione è stata ritenuta valutazione di fatto congrua e non sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che incrimina la truffa; la condotta contestata (induzione in errore per ottenere denaro) è stata ritenuta integrativa del reato di truffa nella formulazione aggravata contestata.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 convertito nella L. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, conv. L. 18/12/2020 n. 176

    La trattazione del procedimento è avvenuta con contraddittorio scritto ai sensi di tale norma (disposizione emergenziale che consente procedure scritte); la Corte ne ha preso atto proceduralmente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la richiesta di motivazione in cassazione ai soli termini strettamente necessari: il ricorso doveva enunciare il motivo nei limiti consentiti, circostanza rispettata ma il motivo è stato ritenuto aspecifico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le motivazioni della corte territoriale: argomentazioni generiche o aspecifiche sono causa di inammissibilità.
  • Le valutazioni di fatto (es. l'entità del danno patrimoniale e la rilevanza economica della somma sottratta) rientrano nel sindacato del giudice del merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie; perciò è difficile ottenere la riforma in sede di legittimità su di esse.
  • L'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 può essere valorizzata sulla base del significato economico della somma sottratta (non necessariamente di una soglia numerica predeterminata), valutando l'effettivo pregiudizio patrimoniale e la sua capacità di incidere sulle esigenze primarie della vittima.
  • La tardività della querela è questione che grava sulla difesa che la allega e prova: se non dedotta con precisione e provata, non sarà utile in sede di cassazione; inoltre la verifica della tardività può richiedere indagini fattuali che la Cassazione non è nella posizione di svolgere.
  • Le procedure introdotte per il contraddittorio scritto (es. norme emergenziali) modificano modalità processuali ma non ampliano le possibilità di sindacare fatti già adeguatamente motivati in sede di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende; pertanto va valutato il rapporto costi/benefici prima di proporre un ricorso generico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.