Cassazione Penale, Sentenza n. 48470/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore del ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 18 novembre 2023, determinando una sopravvenuta carenza di interesse. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti della consigliera Stefania Di Rienzo (relatrice nel procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione e componente del collegio d'appello sulla condanna per i reati di cui agli artt. 512-bis e 416-bis c.p.). La ricusazione era fondata sul fatto che il collegio, con un'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, avrebbe adottato una decisione endoprocedimentale che traduceva un giudizio di merito (indispensabilità di mezzi istruttori) tale da compromettere l'imparzialità e la neutralità del giudice, giustificando dunque l'incompatibilità rilevante ai fini della ricusazione.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in conseguenza della rinuncia del ricorrente; la norma è interpretata in modo da non richiedere distinzione tra diverse ipotesi di inammissibilità ai fini delle conseguenze sanzionatorie.
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per confronto: la Corte osserva che l'art. 616 non compie distinzioni operative rispetto alle ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, con riferimento alle conseguenze sul piano sanzionatorio.
art. 591 cod. proc. pen.
Riferimento normativo richiamato per sottolineare che le diverse previsioni di inammissibilità nell'ordinamento vengono trattate unitariamente quando si applicano misure come condanna alle spese e ammenda.
art. 512-bis e 416-bis cod. pen.
art. 512-bis e 416-bis cod. pen.
Indicano i reati per i quali il ricorrente era stato condannato e relativi all'appello; nella sentenza di Cassazione non sono oggetto di analisi interpretativa rilevante rispetto al motivo di ricorso (che riguardava la ricusazione).
Giurisprudenza citata
Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921
La pronuncia viene richiamata per il principio secondo cui la rinuncia del ricorrente comporta l'inammissibilità del ricorso e legittima, anche in assenza di specifiche ragioni fornite dal rinunciante, la condanna alle spese e l'irrogazione dell'ammenda.
Massime di principio
- La mera ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria in appello non costituisce automaticamente motivo sufficiente per la ricusazione: occorre dimostrare elementi concreti di pregiudizio o di decisione di merito che rivelino un'effettiva compromissione dell'imparzialità del giudice.
- La rinuncia al ricorso determina una sopravvenuta carenza di interesse e porta all'inammissibilità; il rinunciante può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
- Secondo l'interpretazione adottata dalla Corte, l'art. 616 c.p.p. non distingue le diverse fattispecie di inammissibilità ai fini dell'irrogazione delle conseguenze sanzionatorie: quindi la rinuncia può avere effetti analoghi ad altre forme di inammissibilità previste dal codice.
- Per far valere con successo una ricusazione è necessario fornire elementi specifici e circostanziati che dimostrino origine extraprocedimentale o un pregiudizio concreto anziché dedurre l'incompatibilità da atti processuali ordinari (come l'adozione di provvedimenti istruttori).
- In contenziosi simili, è prudente documentare le ragioni della ricusazione e, se si intende rinunciare al gravame, considerare l'eventualità di conseguenze economiche (spese e ammenda) anche in mancanza di motivazioni esplicite della rinuncia.
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