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Sentenza

Sentenza del 16/07/2019 n. 18984 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo dopo averne avuto conoscenza in occasione di una richiesta di finanziamento bancario, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva confermato la decisione, ritenendo impugnabile l'estratto di ruolo e non provata la notifica delle cartelle perché le relate non erano state prodotte insieme alle cartelle. Equitalia ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'irrilevanza della notifica ai fini dell'esistenza dell'atto e la sufficienza delle relate e degli avvisi di ricevimento come prova della notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi e accolto il quarto. Ha confermato che è ammissibile impugnare la cartella o il ruolo non validamente notificati quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo. Ha inoltre ribadito che gli atti tributari sono atti recettizi e che la comunicazione o notificazione incide sulla loro efficacia. Tuttavia, ha ritenuto errata la valutazione della CTR sulla prova delle notifiche: la corrispondenza tra i numeri identificativi delle cartelle riportati nelle relate e quelli risultanti dagli estratti di ruolo dimostrava il collegamento tra gli atti; le notifiche consegnate al destinatario o a persone di famiglia erano valide. Per la cartella notificata tramite raccomandata, l'avviso di ricevimento era sufficiente a provare il perfezionamento della notifica, anche se l'atto era stato consegnato al portiere. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    È ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo non validamente notificati, dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.

    La norma deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato: il contribuente può impugnare l'atto non notificato anche prima che gli venga notificato un atto successivo, se ne ha avuto legittima conoscenza tramite l'estratto di ruolo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Disciplina la formazione e la notifica della cartella di pagamento nell'ambito della riscossione tributaria.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1

    La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

    La notifica della cartella può essere provata mediante le relate di notifica oppure, quando effettuata per raccomandata, mediante l'avviso di ricevimento; la consegna al portiere può perfezionare la notifica secondo le regole applicabili.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5

    Il concessionario deve depositare la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione e l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

    L'ente della riscossione deve conservare ed esibire la documentazione relativa alla cartella e alla sua notifica. Tuttavia, la prova del collegamento tra relata e cartella può risultare dagli elementi identificativi coincidenti, come il numero della cartella.

  • Codice civile, art. 1335

    La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.

    Per la notifica mediante raccomandata, l'avviso di ricevimento dimostra l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario e determina una presunzione di conoscenza, superabile solo dimostrando l'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 19704/2015

    Ha stabilito l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo quando il contribuente abbia conosciuto il ruolo o la cartella non notificata attraverso tale documento.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo può essere impugnato direttamente quando il contribuente vi abbia avuto conoscenza effettiva e non risulti validamente notificata la cartella, senza dover attendere un successivo atto della riscossione.
  • Gli atti tributari che incidono sul patrimonio del contribuente sono atti recettizi: la notifica o comunicazione è normalmente necessaria affinché producano effetti nei confronti del destinatario.
  • Per dimostrare la notifica non è sempre indispensabile produrre materialmente la copia integrale della cartella insieme alla relata, se gli elementi identificativi della relata coincidono con quelli della cartella indicati nell'estratto di ruolo.
  • La consegna della cartella al destinatario, a un familiare o, nei casi previsti, al portiere può costituire notifica valida, purché siano rispettate le formalità di legge.
  • Quando la cartella è notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'avviso può essere sufficiente a provare il perfezionamento della notifica e la data di consegna; il destinatario deve dimostrare l'impossibilità, non imputabile a propria colpa, di conoscere l'atto per superare la presunzione di conoscenza.
  • In caso di contestazione, è decisivo verificare la corrispondenza tra numeri identificativi della cartella, relata, avviso di ricevimento ed estratto di ruolo, nonché la corretta esecuzione delle formalità di consegna.

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