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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06358/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

Due proprietari confinanti avevano convenuto in giudizio la società confinante chiedendo, come azione di regolamento di confini, di accertare che il limite tra i fondi non coincidesse con l'attuale muro di recinzione ma fosse più arretrato, secondo la mappa catastale, con conseguente rimozione di manufatti e materiali collocati sulla striscia di terreno ritenuta di loro proprietà. La società convenuta si era difesa sostenendo che il confine corrispondesse alla divisione fisica esistente da tempo e aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione della striscia, oltre a chiamare in garanzia i propri danti causa. Il Tribunale aveva accolto la domanda attorea qualificandola come regolamento di confini; la Corte d'appello, pur confermando tale qualificazione, aveva riformato la decisione ritenendo che il confine fosse stato convenzionalmente determinato per comportamento concludente, desunto dalla lunga esistenza e sostituzione della recinzione e da altri elementi fattuali, e aveva quindi rigettato le domande degli attori, assorbendo la riconvenzionale di usucapione. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 950 e 1350 c.c. per avere la Corte territoriale ravvisato un negozio di accertamento dei confini senza forma scritta; violazione degli artt. 950, 2729 c.c. e 115 c.p.c. per avere tratto il confine da presunzioni e fatti ritenuti non idonei; omesso esame della CTU e del dato catastale; violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per la gestione della domanda riconvenzionale di usucapione; e violazioni in tema di spese di lite e della domanda di garanzia verso i danti causa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ritenendo che mirassero a una rivalutazione del merito: la Corte d'appello aveva infatti accertato in fatto, con motivazione non censurabile in sede di legittimità, l'esistenza di una divisione materiale tra i fondi e di un comportamento concludente delle parti e dei loro danti causa idoneo a integrare un negozio di accertamento del confine, non soggetto a forma scritta; ha inoltre escluso che fosse sindacabile la valutazione delle presunzioni e della CTU. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la domanda riconvenzionale di usucapione era stata correttamente considerata assorbita, poiché la striscia di terreno risultava già ricompresa nel confine accertato e non è configurabile l'usucapione di cosa propria. Ha respinto anche i motivi sulle spese, affermando che, una volta riformata la decisione di primo grado e risultati totalmente soccombenti gli attori, la Corte territoriale aveva correttamente applicato il criterio della soccombenza e della causalità giuridica, ponendo le spese del doppio grado anche a carico dei chiamati in garanzia, la cui evocazione non era stata arbitraria. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    nell'azione di regolamento di confini il confine si determina con le mappe catastali solo in mancanza di altri elementi; la presenza di una divisione materiale e di un accordo concludente esclude il ricorso al criterio sussidiario catastale

  • art. 1350 c.c.

    il negozio di accertamento del confine per comportamento concludente non richiede la forma scritta ad substantiam, perché non realizza un trasferimento immobiliare

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione è riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione salvo violazione dei canoni legali

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento decisione su prove non introdotte dalle parti o su fatti non contestati/notori in modo scorretto, non per ottenere una diversa lettura del materiale probatorio

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando la domanda sia ritenuta assorbita dal decisum principale

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle domande nuove in appello, ma la Corte non lo ritiene decisivo perché la domanda riconvenzionale è stata assorbita

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza globale e, in caso di riforma della sentenza, il giudice deve procedere a nuovo regolamento d'ufficio

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese non era giustificata, in mancanza di soccombenza reciproca

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di spese, ma non conduce a diversa conclusione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla motivazione sulle spese, senza fondare una censura accolta

  • art. 1483 c.c.

    richiamato nel motivo sulla garanzia per evizione, ma non specificamente decisivo nella motivazione della Corte

  • art. 1484 c.c.

    richiamato nel motivo sulla garanzia per evizione, ma non specificamente decisivo nella motivazione della Corte

  • art. 1485 c.c.

    richiamato nel motivo sulla garanzia per evizione, ma non specificamente decisivo nella motivazione della Corte

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto

Massime di principio

  • Nell'azione di regolamento di confini, il criterio delle mappe catastali opera solo in via sussidiaria, quando manchino altri elementi idonei a individuare il limite tra i fondi.
  • La determinazione del confine può avvenire anche tramite un negozio di accertamento concluso per facta concludentia, quando il comportamento delle parti e dei danti causa evidenzi la volontà di considerare una delimitazione materiale come confine stabile.
  • La prova per presunzioni è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di gravità, precisione e concordanza; non è consentita una nuova valutazione del materiale indiziario.
  • La deduzione di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usata per contestare la mancata adesione del giudice di merito alle conclusioni della CTU, se la sentenza ha comunque preso in esame il fatto storico decisivo.
  • Quando il giudice di appello riforma la sentenza di primo grado, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese secondo l'esito complessivo della lite.
  • Le spese del terzo chiamato in garanzia possono essere poste a carico della parte soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata, secondo il principio di causalità, salvo che l'iniziativa del chiamante sia palesemente arbitraria.
  • Non è configurabile l'usucapione di una porzione di bene che, in base alla ricostruzione accolta dal giudice, appartiene già alla sfera dominicale del soggetto che invoca l'usucapione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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