Cassazione Penale, Sentenza n. 5015/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/05/2024 che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado: assoluzioni parziali per fatti anteriori/posteriori al 2015, condanne per vari reati di cessione di stupefacenti, estorsione aggravata e usura in diverse combinazioni e rideterminazioni delle pene. I motivi di cassazione riguardavano vizi di motivazione, omessa valutazione di prove (riascolto intercettazioni), errata qualificazione della tipologia di sostanza, mancato riconoscimento della lieve entità, utilizzabilità di dichiarazioni di assuntori (rinvio alla giurisprudenza comunitaria), errori nel calcolo della pena e omissioni sulla concessione di benefici (circostanze attenuanti generiche, sospensione condizionale, non menzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso: - Ricorso di Silvio Di Vitale: inammissibile in larga parte, ma accolta la doglianza relativa all'omessa statuizione sulla sospensione condizionale della pena; la sospensione condizionale è stata concessa. - Ricorso di Ivana Casamonica: in parte inammissibile/infondato, ma accolto il nono motivo relativo a un errore materiale nel calcolo della pena; la pena è stata rideterminata dalla Corte di appello da anni 12, mesi 6 e euro 55.000 a anni 12 di reclusione ed euro 52.000 di multa (annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio). - Ricorso di Alfredo Di Silvio: rigettato (non manifestamente infondato in parte, ma complessivamente respinto); condanna per spese processuali confermata. - Ricorsi di Anacleto Di Silvio e Alevino Di Silvio: dichiarati inammissibili e conseguente condanna alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle Ammende. La Corte ha inoltre confermato principi applicativi sul compendio probatorio (cd. "doppia conforme"), sull'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'assuntore ai sensi della giurisprudenza costituzionale, sul rifiuto di alcuni motivi similari già decisi in appello e ha utilizzato l'art. 620, lett. I c.p.p. per annullare senza rinvio dove possibile.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
Applicato per concedere la sospensione condizionale della pena a Di Vitale quando la pena residua rientra nei limiti previsti e l'imputato è sostanzialmente incensurato.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti)
La Corte conferma che il giudice può basarsi su uno o più elementi ritenuti prevalenti per escludere o riconoscere le attenuanti; il semplice documento probatorio tardivo (es. assunzione 2022) non è necessariamente idoneo a modificare la valutazione.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 (misure amministrative per assuntori)
Confermata l'interpretazione della Corte costituzionale: la misura non ha natura penale ma preventiva/administrativa; pertanto non opera automaticamente il diritto al silenzio di matrice penale e le dichiarazioni raccolte possono essere utilizzate nel processo penale se compatibili con le garanzie previste.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (illeciti in materia di sostanze stupefacenti)
Per escludere la derubricazione alla fattispecie di lieve entità (comma 5) si valutano non solo i quantitativi ma l'organizzazione, la continuità dell'attività, la rete di rifornimento e il ruolo dell'imputato; in presenza di una "piazza di spaccio" organizzata la lieve entità non si applica.
art. 416-bis cod. pen. (associazione mafiosa e aggravanti correlate)
L'uso del termine "famiglia" e altri elementi contestuali possono giustificare l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso se la motivazione di merito documenta il riferimento al clan e alla strutturazione criminale.
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Applicata nella conteggiatura delle pene tra reati commessi in continuazione, con attenzione alla corretta somma/quantificazione degli aumenti; errori materiali nel calcolo consentono correzione in cassazione quando gli elementi sono determinati.
art. 64 cod. proc. pen. (avvertimenti al dichiarante/persona informata dei fatti)
La Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'assuntore non si impone automaticamente perché l'illecito amministrativo ex art. 75 non è di natura penale; pertanto la mancata applicazione degli avvertimenti non determina sempre inutilizzabilità.
art. 620, lett. I, cod. proc. pen. (annullamento senza rinvio)
Usato per annullare senza rinvio la decisione impugnata quando la Corte ritiene superfluo il rinvio e sufficientemente definibili gli elementi di fatto per decidere (es. ricomputo pena e sospensione condizionale).
art. 616 cod. proc. pen. (onere delle spese in caso di inammissibilità)
Applicato per imporre agli autori di ricorsi inammissibili l'onere delle spese del procedimento e, discrezionalmente, somme alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In ipotesi di "doppia conforme" (sentenza di primo e secondo grado allineate), la Corte di Cassazione limita il sindacato di merito: molte doglianze che ripropongono ragionamenti già respinti in appello saranno dichiarate inammissibili.
- Il giudice può fondare il diniego o il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche su uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 c.p.; documenti postumi o tardivi non mutano automaticamente la valutazione del merito.
- Le intercettazioni ascoltate in camera di consiglio e trascritte possono essere utilizzate anche senza riascolto in dibattimento; il giudice ha discrezionalità sul riascolto richiesto dalla difesa purché motivi e decisione non siano illogici.
- La nozione di "lieve entità" per i reati di stupefacenti va valutata in termini concreti: continuità, organizzazione, numero di assuntori e capacità di incidentare il mercato prevalgono sul singolo quantitativo.
- Le dichiarazioni dell'assuntore/parte offesa raccolte nell'ambito di procedimenti amministrativi ex art. 75 DPR 309/1990 possono essere utilizzate nel penale, in linea con la giurisprudenza costituzionale che ne esclude la natura penale; la questione del diritto al silenzio richiede valutazione conforme alla Corte costituzionale e CGUE ma non determina automaticamente inutilizzabilità.
- Errori materiali nel calcolo della pena (addizioni/percentuali) possono essere rettificati dalla Cassazione senza rinvio se gli elementi di fatto e le operazioni sono determinabili elettronicamente.
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando, in base all'art. 620 lett. I c.p.p., ritenga superfluo il rinvio e sia in grado di decidere sulla base degli elementi già acquisiti.
- Motivi generici, aspecifici o meramente riepilogativi delle tesi di fatto già esaminate sono frequentemente dichiarati inammissibili; la critica in cassazione deve essere specifica e puntuale rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
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