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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1477

Regolamento delegato (UE) 2025/1477 della Commissione, del 21 maggio 2025, che integra il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme relative all’identificazione dei produttori autorizzati di petrolio e gas che sono tenuti a contribuire al conseguimento dell’obiettivo dell’Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile entro il 2030 nonché le norme relative al calcolo dei loro contributi e ai loro obblighi di comunicazione

Normativa europea32025R1477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2024/1735 definendo chi, tra i titolari di autorizzazioni nel settore petrolio e gas, deve contribuire allo sviluppo della capacità di iniezione di CO2 necessaria a livello UE entro il 2030. Stabilisce una soglia di esenzione, un criterio proporzionale di riparto dei contributi e regole specifiche per contitolarità, trasferimenti di autorizzazione e successione nel titolo. Inoltre, impone contenuti minimi per le relazioni annuali sui progressi relativi ai progetti di stoccaggio di CO2. Il regolamento entra in vigore con urgenza ed è immediatamente applicabile negli Stati membri.

Regole integrative per individuare i produttori autorizzati di petrolio e gas tenuti a contribuire all’obiettivo UE di capacità di iniezione di CO2 al 2030, calcolarne il contributo e disciplinarne gli obblighi di rendicontazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai titolari di autorizzazioni per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE, notificati dagli Stati membri alla Commissione in base all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1735. Riguarda la produzione di gas naturale e petrolio greggio realizzata nell’Unione nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2023, ai fini della ripartizione dell’obiettivo UE di capacità di iniezione di CO2 disponibile entro il 2030. Prevede esclusioni per i titolari sotto soglia produttiva; disciplina anche i casi di contitolarità, trasferimento dell’autorizzazione e cessazione del soggetto giuridico, nonché gli obblighi annuali di relazione sui progressi. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Regole per l’identificazione dei produttori obbligati a contribuire alla capacità di iniezione di CO2

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2024/1735, che istituisce il quadro europeo per le tecnologie a zero emissioni nette, precisando come individuare i titolari di autorizzazioni nel settore petrolio e gas tenuti a contribuire all’obiettivo UE di capacità di iniezione di CO2 disponibile entro il 2030. La finalità è rendere operativo il meccanismo di contributo obbligatorio previsto dall’articolo 23 del regolamento (UE) 2024/1735, sulla base dei dati di produzione comunicati dagli Stati membri.

Ambito soggettivo e definizioni

Il regolamento si applica ai titolari di autorizzazioni ai sensi della direttiva 94/22/CE, notificati dagli Stati membri alla Commissione come soggetti rilevanti per l’articolo 23 del regolamento (UE) 2024/1735. Sono introdotte tre nozioni centrali:

  • "titolare di autorizzazione", vale a dire il soggetto giuridico titolare dell’autorizzazione nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2023, oppure attualmente titolare in caso di variazione della titolarità;
  • "soggetto obbligato", cioè il titolare tenuto a un contributo individuale all’obiettivo UE di capacità di iniezione di CO2;
  • "soggetto esentato", cioè il titolare che non è tenuto a tale contributo.

Criteri di identificazione dei soggetti obbligati

Per i casi di contitolarità, lo Stato membro deve comunicare alla Commissione i volumi di produzione di ciascun contitolare, così da consentire la corretta attribuzione del contributo. Se l’autorizzazione è stata trasferita nel periodo rilevante, la data del trasferimento costituisce il momento di ripartizione della produzione e del contributo tra i diversi titolari. Inoltre, se entro il 31 dicembre 2030 il titolare cessa di esistere come soggetto giuridico o l’autorizzazione passa a un nuovo soggetto, il nuovo titolare deve farsi carico del contributo relativo alle produzioni effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023.

Soglia di esenzione

Sono esentati i titolari la cui produzione complessiva di gas naturale e petrolio greggio nell’Unione, tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, sia stata inferiore a 610 chilotonnellate di petrolio equivalente e abbia rappresentato meno del 5 % della produzione complessiva UE nel medesimo periodo. La soglia è giustificata dall’esigenza di concentrare gli oneri amministrativi sui soggetti con attività di produzione significative e con capacità finanziaria e tecnica per investire nello stoccaggio geologico di CO2, tenendo conto anche dell’esigenza di non penalizzare eccessivamente le PMI.

Calcolo del contributo individuale

Il metodo è proporzionale. La produzione di petrolio greggio e gas naturale viene normalizzata in chilotonnellate di petrolio equivalente; la quota di ciascun soggetto obbligato è determinata rapportando la sua produzione totale nel periodo 2020-2023 alla produzione totale di tutti i soggetti obbligati nello stesso periodo. Tale quota è applicata all’obiettivo UE di 50 milioni di tonnellate l’anno di capacità di iniezione di CO2.

Relazioni annuali sui progressi

Le relazioni annuali previste dall’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1735 devono contenere un set minimo di informazioni sui progetti di stoccaggio di CO2 in sviluppo. Tra gli elementi richiesti figurano, in particolare, il contributo obbligatorio e l’ubicazione dei siti, i dati del responsabile del progetto, la formazione geologica e la capacità di stoccaggio prevista, la capacità annua di iniezione, le soluzioni di trasporto e le infrastrutture necessarie, le fonti del CO2 e gli accordi commerciali già conclusi, le tempistiche della decisione finale di investimento e della messa a disposizione della capacità entro il 2030, nonché il dialogo con i portatori di interessi e i benefici economici, sociali e climatici attesi.

Aggiornamento delle informazioni, profili tecnici e riservatezza

Le informazioni della relazione devono essere aggiornate fino alla relazione successiva in caso di cambiamenti sostanziali che incidano sulle capacità operative o sulle tempistiche. La relazione deve inoltre includere una descrizione tecnica del sito di stoccaggio utile per la domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE e indicare tempistiche e condizioni per immettere sul mercato la capacità di iniezione. Devono essere presentate anche una roadmap delle tappe principali verso maturità tecnologica e commerciale, i punti decisionali, i rischi e le strategie di mitigazione rilevanti per i potenziali clienti commerciali. La versione pubblicata non deve contenere segreti commerciali o d’impresa né altre informazioni sensibili, riservate o classificate.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni chiave

Definisce "titolare di autorizzazione" come il soggetto giuridico notificato dallo Stato membro alla Commissione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1735 e titolare dell’autorizzazione nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2023 o attualmente, in caso di variazione di titolarità. Definisce inoltre "soggetto obbligato" come il titolare soggetto a un contributo individuale all’obiettivo UE di capacità di iniezione di CO2 e "soggetto esentato" come il titolare non soggetto a tale contributo.

Identificazione dei soggetti obbligati

In caso di contitolarità di un’autorizzazione, lo Stato membro deve indicare alla Commissione i volumi di produzione di ciascun contitolare. Se l’autorizzazione è stata trasferita durante il periodo di produzione rilevante, la data del trasferimento è il momento utile per ripartire la produzione e il contributo tra i titolari. Se entro il 31 dicembre 2030 un titolare cessa di esistere come soggetto giuridico o l’autorizzazione è trasferita a un nuovo soggetto giuridico, il nuovo titolare deve apportare il contributo relativo alle attività di produzione svolte tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023.

Soglia di esenzione dalla contribuzione

Sono esentati i titolari la cui produzione complessiva di gas naturale e petrolio greggio nell’Unione, nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2023, sia stata inferiore a 610 chilotonnellate di petrolio equivalente e abbia rappresentato complessivamente meno del 5 % della produzione UE totale nello stesso periodo. I soggetti esentati che gestiscono siti di stoccaggio di CO2 sono considerati, ai fini dell’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1735, promotori di progetti di stoccaggio o investitori terzi.

Metodo di calcolo del contributo individuale

La produzione di petrolio greggio e gas naturale è normalizzata in chilotonnellate di petrolio equivalente. Il contributo individuale proporzionale di ciascun soggetto obbligato è calcolato rapportando la sua produzione totale nel periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2023 alla produzione totale di tutti i soggetti obbligati nello stesso periodo e applicando la quota così ottenuta all’obiettivo UE di 50 milioni di tonnellate l’anno di capacità di iniezione di CO2.

Relazioni annuali sui progressi

Le relazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1735 devono contenere almeno informazioni dettagliate sui progetti di stoccaggio di CO2 in sviluppo: contributo obbligatorio e ubicazione dei siti, identificazione del responsabile del progetto, formazione geologica e capacità di stoccaggio prevista, capacità annua di iniezione, soluzioni di trasporto del CO2 e infrastrutture necessarie, fonti del CO2 e accordi commerciali, date previste della decisione finale di investimento e della capacità disponibile entro il 2030, attività di dialogo con i portatori di interessi e benefici economici, sociali e climatici attesi.

Aggiornamenti, contenuti tecnici e riservatezza delle relazioni

Le informazioni della relazione annuale devono essere aggiornate fino alla relazione successiva in caso di variazioni sostanziali su capacità operative o tempistiche. La relazione deve includere anche una descrizione dettagliata del sito di stoccaggio necessaria per la domanda di autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/31/CE, oltre alle tempistiche e condizioni per immettere sul mercato la capacità di iniezione, una roadmap delle tappe verso maturità tecnologica e commerciale, punti decisionali, rischi, incertezze e strategie di mitigazione. Segreti commerciali, d’impresa e altre informazioni sensibili, riservate e classificate devono essere omessi dalla versione pubblicata.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergiaambientecambiamenti climaticiidrocarburirendicontazione e compliance

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