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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 347/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia verteva su un decreto ingiuntivo richiesto da Fimetek per corrispettivi residui per lavori di impiantistica e serramenti eseguiti in un albergo. Lorefice oppose sostenendo di aver eseguito opere per valore inferiore rispetto a quanto ricevuto, ribaltando la pretesa; inoltre dedusse la penale contrattuale per ritardo per l'omesso completamento dei lavori e la risoluzione del contratto per abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice. Fimetek eccepì che il ritardo e le contestazioni erano state sollevate tardivamente e che molte lavorazioni erano state pagate e/o non contestate durante l'esecuzione; inoltre affermò di aver subito ritardi dovuti all'organizzazione del committente, di aver chiesto revisione prezzi per lavori extra-contratto e che il mancato completamento dipendeva dalla mancata fornitura di materiali spettanti al committente. In primo grado il Tribunale accolse parzialmente l'opposizione e liquidò un credito residuo per FIMETEK; la Corte d'appello confermò, ritenendo che l'inadempimento del committente (mancati pagamenti, mancata fornitura di materiali, affidamento di lavori extra-contratto e prolungamento dei tempi) avesse inciso sui ritardi e giustificasse la richiesta di revisione prezzi e l'eccezione di inadempimento dell'appaltatrice, escludendo la penale per ritardo a carico di Fimetek. Lorefice ha impugnato in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Lorefice e ha confermato la sentenza di appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondati i vari motivi di ricorso, affermando la correttezza della valutazione di merito circa la sussistenza dell'eccezione di inadempimento del committente, l'ammissibilità della revisione dei prezzi per sopravvenuta onerosità connessa al prolungamento non imputabile all'appaltatrice, la qualificazione di determinate prestazioni come lavori extracontrattuali, la proporzionalità del pagamento parziale riconosciuto e l'assenza di atto formale di costituzione in mora necessario per far valere la penale per ritardo. Il ricorso è pertanto respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento (exceptio inadimpleti contractus) è applicabile quando sussiste corrispettività e, se ben motivata dal giudice, il mancato adempimento di una parte può giustificare il rifiuto dell'altra di eseguire o completare. L'onere di allegazione grava su chi eccepisce l'inadempimento; il creditore deve provare l'adempimento.

  • art. 1218 c.c.

    Disciplina della responsabilità per inadempimento. La Corte ha valutato la colpa e l'imputabilità dell'inadempimento del debitore sulla base degli elementi di fatto, escludendo la colpevolezza dell'appaltatrice quando il ritardo era causato dal committente.

  • art. 1664 c.c.

    Consente la revisione dei prezzi in caso di aumento imprevisto e rilevante dei costi. La Corte ha ritenuto che la sopravvenuta onerosità per il prolungamento dei tempi (oltre due anni) e l'assenza di contestazioni da parte del committente legittimassero la richiesta di aggiornamento dei prezzi.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di acquisizione della prova non è stato violato: la Corte ha fondato la decisione su un insieme di elementi di fatto e sulla condotta processuale delle parti, non su un unico documento mancante.

  • art. 1362 c.c.

    Criteri di interpretazione del contratto: la Corte ha applicato i criteri di buona fede e finalità reale delle parti, privilegiando un'interpretazione che evitasse esiti contrari alla buona fede negoziale rispetto alla lettera formale della clausola di pagamento.

  • art. 1175 c.c.

    Principio di buona fede nell'esecuzione del contratto: utilizzato per valutare la proporzionalità dei pagamenti e l'interpretazione della clausola che subordinava parte del corrispettivo al collaudo.

  • art. 1375 c.c.

    Obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede anche nelle trattative e nell'esecuzione; ha supportato l'interpretazione che impedisce al committente di beneficiare indebitamente di una decurtazione del corrispettivo quando il mancato completamento dipende da proprie scelte.

  • art. 2697 c.c.

    Ripartizione dell'onere della prova: la parte che invoca la revisione dei prezzi deve dimostrare la sopravvenuta gravosità, ma ciò può avvenire con qualsiasi mezzo di prova, comprese presunzioni e dati di esperienza.

  • art. 112 c.p.c.

    Sull'omessa pronuncia: la Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione di omessa pronuncia perché la clausola risolutiva espressa non era stata esercitata esplicitamente dal committente e, comunque, mancavano i presupposti per l'applicazione automatica.

  • art. 1456 c.c.

    La clausola risolutiva espressa è un diritto potestativo che richiede la dichiarazione diretta alla controparte; la sua efficacia non sussiste se l'inadempimento non è imputabile alla parte sospesa.

  • art. 1661 c.c.

    Riferimenti ai limiti delle varianti e alla distinzione tra varianti necessarie e lavori extracontrattuali: la Corte ha qualificato alcune aggiunte come lavori extracontrattuali con individualità distinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Previsione procedurale sul contributo unificato: la sentenza segnala l'eventuale versamento aggiuntivo dovuto dal ricorrente per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Eccezione di inadempimento (art.1460 c.c.): se il rapporto è caratterizzato da prestazioni corrispettive, il mancato adempimento dell'una può giustificare il rifiuto dell'altra solo se sussiste un nesso di corresponsione e la parte che eccepisce l'inadempimento ne allega i fatti; la valutazione sul nesso eziologico è di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Clausola penale e mora: per far valere una penale per ritardo è spesso necessaria la costituzione in mora (mora ex persona) ove il termine sia personale; inoltre la clausola penale non si applica se il ritardo è giustificato da inadempimento dell'altro contraente.
  • Revisione prezzi (art.1664 c.c. e principi connessi): la richiesta di aggiornamento dei prezzi è legittima quando il prolungamento non prevedibile dei tempi renda antieconomica l'esecuzione; l'onere probatorio ricade su chi invoca la revisione ma può essere assolto anche con presunzioni e dati di esperienza.
  • Lavori extracontrattuali vs varianti: vanno qualificati in base alla loro individualità e incidenza sull'opera originaria. Lavori che costituiscono aggiunte o modificazioni che cambiano la natura o riguardano locali non previsti nell'originario appalto possono essere considerati extracontrattuali e permettere la richiesta di un corrispettivo aggiuntivo.
  • Clausole di pagamento e buona fede: clausole che subordinano quote del corrispettivo al collaudo non devono essere usate in modo lesivo se il mancato collaudo deriva da cause imputabili alla controparte; la buona fede oggettiva può giustificare una ripartizione proporzionale del compenso maturato.
  • Valore probatorio delle risultanze peritali: un resoconto CTU sottoscritto dalle parti assume elevata attendibilità ma non vincola il giudice; l'accordo tra consulenti non equivale automaticamente a una transazione senza specifico incarico negoziale.
  • Clausola risolutiva espressa: la sua efficacia richiede l'esercizio formale del potere da parte del titolare (dichiarazione di risoluzione); non opera automaticamente senza dichiarazione e senza che il relativo inadempimento sia chiaramente imputabile alla controparte.

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