Cassazione Civile, Sentenza n. 333/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello con tre motivi principali: 1) violazione di norme processuali (artt. 112, 346, 324 cod.proc.civ. e art. 2909 cod.civ.) per avere la Corte d'appello deciso su una domanda di risarcimento che, secondo i ricorrenti, non era stata riproposta in appello (mutatio libelli) e risultava già coperta da giudicato; 2) vizio di motivazione e erronea valutazione probatoria nella liquidazione del danno ex art. 2043 c.c., con contestazione dell'uso dato dalla Corte territoriale alla cosiddetta prova atipica (CTU del giudizio cautelare ante causam) e della ricostruzione dell'esercizio effettivo dell'attività di allevamento in capo a Salvatore Vasta; 3) errata regolamentazione delle spese di lite e dei costi della CTU, con particolare riferimento alla compensazione delle spese nei confronti di Antonino Intelisano ritenuto estraneo ai fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rigettato il secondo (ritenuto infondato) e accolto parzialmente il terzo motivo limitatamente alla posizione di Antonino Intelisano. In particolare la Corte ha ritenuto che la compensazione delle spese operata dalla Corte d'appello nei confronti di Intelisano non fosse adeguatamente giustificata alla luce della giurisprudenza sul rapporto tra domanda principale e domanda per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) e sulle condizioni per la soccombenza reciproca (art. 92 c.p.c.). Per tale profilo la sentenza è stata cassata e rinviata alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione, che dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese di legittimità. Restano invece confermate in ordine al merito le valutazioni della Corte d'appello circa l'esercizio dell'attività di allevamento da parte dei coniugi Vasta-Curcuruto e la conseguente responsabilità risarcitoria (la Corte d'appello aveva comunque ridotto la liquidazione del danno e rideterminato spese e compensazioni).
Norme richiamate
art. 112 cod.proc.civ.
Richiamato in relazione al divieto di pronunciarsi ultra petitum e alla necessità che il giudice decida nei limiti delle domande: la Corte valuta se la decisione d'appello abbia deciso su domande non devolute.
art. 346 cod.proc.civ.
Invocato dai ricorrenti per lamentare la decisione su domande non proposte in appello; la Cassazione ha richiamato il principio della devoluzione dell'oggetto dell'impugnazione e l'onere del ricorrente di allegare in modo preciso il motivo d'appello.
art. 324 cod.proc.civ.
Citate in riferimento ai poteri e limiti del giudice di appello nell'esame delle domande e delle prove; la Corte ha sottolineato il necessario rispetto delle regole dell'impugnazione.
art. 2909 cod.civ.
Richiamato nella parte introduttiva delle censure; la sentenza non ricava un'interpretazione specifica dalla norma nel testo impugnato.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod.proc.civ.
Fondamento normativo dei motivi di cassazione (violazione di legge e motivazione contraddittoria o mancante): la Corte ha esaminato l'ammissibilità e fondatezza delle censure alla luce di tali clausole.
art. 2043 cod.civ.
Norma sostanziale sulla responsabilità aquiliana: la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la responsabilità per immissioni intollerabili e la Cassazione ha confermato la valutazione di fatto sulla base di presunzioni e CTU, rigettando la censura sul merito.
art. 844 cod.civ.
Riferimento rispetto alla possibile domanda indennitaria per immissioni: i ricorrenti avevano osservato l'assenza di una domanda ex art. 844 in appello; la Corte ha osservato la distinzione tra domande reali e aquiliane.
art. 2697 cod.civ.
Richiamato nella discussione sull'onere della prova: la Corte ha confermato che l'onere può essere correttamente assolto anche mediante ragionamenti presuntivi purché fondati su circostanze gravi, precise e concordanti.
art. 2729 cod.civ.
Riferito alla prova per presunzioni e all'uso della CTU come elemento conferente prova: la Corte ha ammesso l'utilizzo di elementi indiziari per ricostruire il fatto.
art. 116 cod.proc.civ.
Richiamato nella contestazione della valutazione della prova atipica: la Corte ha spiegato come il giudice di merito possa utilizzare prove atipiche ma ne deve motivare il peso.
artt. 91 e 92 cod.proc.civ.
Norme sulla condanna alle spese e sulla possibile compensazione: la Corte ha analizzato i presupposti per la compensazione e la giurisprudenza che esclude la soccombenza reciproca quando la domanda per lite temeraria è meramente accessoria.
art. 96 cod.proc.civ.
Norma sulla responsabilità per lite temeraria: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale domanda è accessoria e non di per sé idonea a determinare soccombenza reciproca salvo che sia devoluta nel gravame.
art. 700 cod.proc.civ.
Richiamato in relazione ai procedimenti cautelari: la Corte ha valutato correttamente le decisioni cautelari precedenti e la loro incidenza sulle spese tra le parti.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato per giustificare la trattazione in Camera di consiglio senza trattazione orale, in mancanza di istanza delle parti o del Procuratore Generale.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è vincolata dall'interpretazione del giudice di merito circa l'oggetto devoluto in appello: il ricorrente deve però indicare con precisione e autosufficienza gli elementi del gravame per ottenere il riesame.
- Una sentenza di merito non può essere cassata per valutazione delle prove quando la censura si traduce in una mera richiesta di nuovo apprezzamento critico dei fatti; la Corte di legittimità verifica la corretta applicazione delle regole probatorie e di devoluzione, non rivede integralmente il merito.
- La prova atipica (es. CTU in un procedimento cautelare) può concorrere a fondare la decisione di merito ma richiede motivazione sul suo peso e sulla capacità corroborante rispetto ad altre risultanze; i giudici di merito possono utilizzare presunzioni purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.
- La domanda di condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) ha natura accessoria e, salvo che sia resa oggetto specifico di devoluzione in appello, non genera automaticamente soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese (art. 92 c.p.c.).
- Per contestare la devoluzione dell'oggetto in appello e la decisione su domande non riproposte occorre allegare e documentare in modo chiaro gli atti da cui emergono le limitazioni dell'impugnazione: altrimenti il motivo è inammissibile.
- La responsabilità per immissioni e il correlato risarcimento possono essere accertati anche senza prova diretta dell'attività, quando il giudice ritiene provato per via presuntiva l'esercizio dell'attività molesta e individua l'autore materiale o il titolare effettivo dell'attività.
- Quando la Cassazione accoglie un motivo limitatamente a profili di spese, la sentenza viene generalmente cassata e rinviata per la riformulazione della regolazione delle spese di lite e per la liquidazione delle spese di legittimità.
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