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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15315/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena mediante patteggiamento (art. 444 c.p.p.), denunciando violazione dell'art. 125 c.p.p., nonché degli artt. 81 e 133 c.p. e vizi di motivazione sulla determinazione della pena. Il Procuratore Generale ha impugnato la stessa sentenza per omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato prevista dall'art. 235 c.p.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. L'istanza di differimento dell'udienza proposta per Paluca è stata rigettata per mancanza di elementi oggettivi ostativi alla trattazione. Il ricorso degli imputati è inammissibile perché, una volta ratificato il patteggiamento, non è consentito impugnare l'entità della pena se non per vizio di illegittimità (ex art. 448, comma 2-bis c.p.p. e consolidata giurisprudenza). Gli imputati sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende. Il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato manifestamente infondato perché l'espulsione prevista dall'art. 235 c.p. è misura di sicurezza facoltativa che il giudice applica solo se, con adeguata motivazione, riscontra la pericolosità sociale; la mancata applicazione è interpretata come valutazione negativa della pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento; una volta ratificato l'accordo dal giudice, le parti non possono impugnare la determinazione della pena se non per vizio di illegittimità (pena solo "illegale" consentita).

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dagli imputati come presunta violazione procedurale, ma il Collegio non ha ritenuto la questione idonea a superare il divieto di censurare la pena pattuita.

  • artt. 81 e 133 cod. pen.

    Citate dagli imputati in relazione alla determinazione della pena; il Collegio ha ritenuto tali censure incompatibili con la disciplina del patteggiamento ratificato.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 23/06/2017, n. 103)

    Limiti all'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento: il ricorso è ammissibile solo nei casi espressamente previsti (es. pena illegale); i ricorrenti erano fuori da tali ipotesi, quindi inammissibili.

  • art. 235 cod. pen.

    Prevede l'espulsione quale misura di sicurezza personale in caso di condanna dello straniero; la Corte ricorda che si tratta di misura facoltativa applicabile solo se il giudice motivatamente riscontra la pericolosità sociale; la mancata applicazione equivale a valutazione negativa della pericolosità.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite temporale per le impugnazioni rispetto ai ricorsi proposti; i ricorsi sono stati esaminati nei limiti e termini di legge.

Massime di principio

  • Se la pena è stata concordata e ratificata con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), le parti non possono impugnare la determinazione della pena se non per vizio di illegittimità (es. pena illegale).
  • L'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, limita l'ammissibilità dei ricorsi contro le sentenze di patteggiamento: fuori dalle ipotesi previste, il ricorso è inammissibile e può comportare condanna alle spese e ammenda.
  • La richiesta di differimento dell'udienza necessita di elementi oggettivi e giustificativi concreti; domande basate su atti non ancora decisi non sono di per sé idonee a ottenere rinvio.
  • L'espulsione prevista dall'art. 235 c.p. è misura di sicurezza facoltativa: il giudice la applica solo se motiva la sussistenza della pericolosità sociale; l'omessa applicazione va interpretata come valutazione negativa della pericolosità.
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati o non ammissibili espone i ricorrenti a sanzioni economiche e alla condanna alle spese; è quindi importante valutare preventivamente la fondatezza giuridica e i limiti formali dell'impugnazione.

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