Ordinanza n. 4707/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 2019/2017, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. I, n. 2019/2017
Esito
La controversia
Il Comune appellato ha chiesto l'interruzione del giudizio d'appello, rappresentando che il Tribunale di Monza, Sez. III civile, con sentenza del 26 novembre 2025, pubblicata il 2 dicembre 2025, aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società appellante. La questione sottoposta al Collegio riguardava gli effetti processuali dell'apertura della liquidazione giudiziale sul giudizio amministrativo pendente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., richiamando l'art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019, secondo cui l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione dell'interruzione da parte del giudice; la riassunzione resta disciplinata dall'art. 80, comma 3, c.p.a. L'interruzione è stata dichiarata con effetto dalla notificazione della decisione o, se anteriore, dalla sua pubblicazione. Non è stata definita nel merito l'impugnazione contro la sentenza del TAR.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
interruzione del processo
Attribuisce al giudice amministrativo il compito di dichiarare l'interruzione del processo al verificarsi della causa interruttiva.
art. 80, comma 3, c.p.a.
Disciplina la riassunzione del processo amministrativo interrotto.
artt. 299 e ss. c.p.c.
interruzione del processo
Sono richiamati quali disposizioni applicabili alla fattispecie dell'interruzione processuale.
art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo ed il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice
L'apertura della liquidazione giudiziale produce l'interruzione del processo, ma il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione.
Massime di principio
- L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una parte determina l'interruzione del processo amministrativo pendente ai sensi dell'art. 143, comma 3, d.lgs. 14/2019.
- Nel processo amministrativo, quando si verifica una causa di interruzione, il Collegio deve dichiarare formalmente l'interruzione ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a.; il termine per la riassunzione decorre da tale dichiarazione.
- La riassunzione del giudizio amministrativo interrotto per apertura della liquidazione giudiziale deve avvenire secondo la disciplina dell'art. 80, comma 3, c.p.a.
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