Cassazione Penale, Sentenza n. 22859/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame, del 12/12/2023 che, dopo il provvedimento del GIP del 03/10/2023, aveva mantenuto la custodia cautelare per alcuni reati (accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti, partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con aggravante di agevolazione di associazione mafiosa, e trasporto illecito di stupefacente) e aveva annullato il titolo custodiale solo per i reati tentati relativi ai capi F e G. Il difensore ha articolato quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria (artt. 125, 309 c.p.p.); 2) errata applicazione e carenza di prova dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p.; 3) assenza di concreti indizi di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990); 4) erronea valutazione delle esigenze cautelari e inidoneità di misure meno afflittive rispetto alla custodia (artt. 274, 275 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto che: la motivazione del Tribunale del riesame fosse adeguata e, ove opportuno, legittimamente richiamasse le argomentazioni del provvedimento impugnato (motivazione "per relationem"); l'aggravante di agevolazione di associazione mafiosa era indiziariamente configurabile sulla base della caratura criminale del destinatario dei telefoni (Mangiola Edoardo), della consapevolezza del ricorrente circa tale contesto e dell'uso degli apparecchi per fini illeciti; gli elementi indicati (trasporto di cocaina ~770 g e ripetuto aiuto al padre detenuto nelle attività criminose) erano idonei a fondare i gravi indizi di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; infine, le esigenze cautelari e l'inidoneità di misure meno afflittive erano adeguatamente motivate, anche alla luce della presunzione relativa per il delitto associativo e del contesto territoriale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata. Il rigetto ha comportato l'onere, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per il ricorrente di sopportare le spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p., comma 3
Obbligo di motivazione dei provvedimenti: il vizio è deducibile se la motivazione è assente o manifestamente insufficiente; qui la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata.
art. 309 c.p.p., commi 9 e 10
Regole sul riesame delle misure cautelari e relativi obblighi motivazionali: il riesame può richiamare la motivazione del provvedimento impugnato se non vi sono deduzioni difensive specifiche.
art. 416‑bis.1 c.p.
Aggravante di agevolazione di associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto che la finalità agevolativa possa essere desunta indiziariamente dalla caratura del destinatario dei mezzi e dalla consapevolezza dell'agente circa l'uso illecito.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la partecipazione può essere desunta da condotte di trasporto di ingenti quantitativi e da ripetuti apporti al gruppo (affectio societatis).
art. 274 c.p.p., lett. c)
Prescrizioni processuali in materia di misure cautelari (contenuto e motivazione del provvedimento); dedotta violazione non ritenuta fondata.
art. 275 c.p.p.
Regole sul contenuto dell'ordinanza di applicazione della misura e relativo controllo: la Corte ha ritenuto rispettati gli obblighi motivazionali.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1 (lett. b, c, e)
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme, vizio di motivazione, manifesta illogicità): il ricorso ha invocato queste ipotesi ma la Corte le ha rigettate come infondate.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la sintesi del ricorso per cassazione: il testo del ricorso era conforme ai requisiti e i motivi sono stati esaminati.
art. 616 c.p.p.
Disposizione che impone al ricorrente soccombente di sostenere le spese del procedimento; la Corte ha compensato tali oneri al ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione sindaca in sede di ricorso per motivi di gravità indiziaria solo errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione; non sostituisce la valutazione degli elementi di fatto del giudice del merito se adeguatamente motivati.
- La motivazione "per relationem" è legittima: il giudice del riesame può richiamare le argomentazioni del provvedimento impugnato quando non vi siano specifiche deduzioni difensive che richiedano autonoma riargomentazione.
- L'aggravante di agevolazione di associazione mafiosa (art. 416‑bis.1) può essere valutata indiziariamente tenendo conto della caratura criminale del destinatario degli strumenti illeciti e della consapevolezza dell'agente circa l'uso di tali strumenti per fini riconducibili all'organizzazione.
- La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) può essere fondata su elementi compositi quali il trasporto di ingenti quantitativi di droga e il contributo reiterato alle attività del gruppo (anche di tipo logistico o economico), che evidenziano la "affectio societatis".
- In presenza di delitti associativi e di un contesto territoriale caratterizzato dalla criminalità organizzata sussiste una presunzione relativa dell'esigenza cautelare; misure meno afflittive possono essere escluse se non supera la presunzione la concreta valutazione del giudice.
- Il ricorrente soccombente in Cassazione può essere condannato alle spese: è quindi importante limitare i motivi a profili di diritto o a vizi motivazionali realmente rilevanti.
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