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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22859/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame, del 12/12/2023 che, dopo il provvedimento del GIP del 03/10/2023, aveva mantenuto la custodia cautelare per alcuni reati (accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti, partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con aggravante di agevolazione di associazione mafiosa, e trasporto illecito di stupefacente) e aveva annullato il titolo custodiale solo per i reati tentati relativi ai capi F e G. Il difensore ha articolato quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria (artt. 125, 309 c.p.p.); 2) errata applicazione e carenza di prova dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p.; 3) assenza di concreti indizi di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990); 4) erronea valutazione delle esigenze cautelari e inidoneità di misure meno afflittive rispetto alla custodia (artt. 274, 275 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto che: la motivazione del Tribunale del riesame fosse adeguata e, ove opportuno, legittimamente richiamasse le argomentazioni del provvedimento impugnato (motivazione "per relationem"); l'aggravante di agevolazione di associazione mafiosa era indiziariamente configurabile sulla base della caratura criminale del destinatario dei telefoni (Mangiola Edoardo), della consapevolezza del ricorrente circa tale contesto e dell'uso degli apparecchi per fini illeciti; gli elementi indicati (trasporto di cocaina ~770 g e ripetuto aiuto al padre detenuto nelle attività criminose) erano idonei a fondare i gravi indizi di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; infine, le esigenze cautelari e l'inidoneità di misure meno afflittive erano adeguatamente motivate, anche alla luce della presunzione relativa per il delitto associativo e del contesto territoriale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata. Il rigetto ha comportato l'onere, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per il ricorrente di sopportare le spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p., comma 3

    Obbligo di motivazione dei provvedimenti: il vizio è deducibile se la motivazione è assente o manifestamente insufficiente; qui la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • art. 309 c.p.p., commi 9 e 10

    Regole sul riesame delle misure cautelari e relativi obblighi motivazionali: il riesame può richiamare la motivazione del provvedimento impugnato se non vi sono deduzioni difensive specifiche.

  • art. 416‑bis.1 c.p.

    Aggravante di agevolazione di associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto che la finalità agevolativa possa essere desunta indiziariamente dalla caratura del destinatario dei mezzi e dalla consapevolezza dell'agente circa l'uso illecito.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la partecipazione può essere desunta da condotte di trasporto di ingenti quantitativi e da ripetuti apporti al gruppo (affectio societatis).

  • art. 274 c.p.p., lett. c)

    Prescrizioni processuali in materia di misure cautelari (contenuto e motivazione del provvedimento); dedotta violazione non ritenuta fondata.

  • art. 275 c.p.p.

    Regole sul contenuto dell'ordinanza di applicazione della misura e relativo controllo: la Corte ha ritenuto rispettati gli obblighi motivazionali.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1 (lett. b, c, e)

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme, vizio di motivazione, manifesta illogicità): il ricorso ha invocato queste ipotesi ma la Corte le ha rigettate come infondate.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la sintesi del ricorso per cassazione: il testo del ricorso era conforme ai requisiti e i motivi sono stati esaminati.

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione che impone al ricorrente soccombente di sostenere le spese del procedimento; la Corte ha compensato tali oneri al ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca in sede di ricorso per motivi di gravità indiziaria solo errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione; non sostituisce la valutazione degli elementi di fatto del giudice del merito se adeguatamente motivati.
  • La motivazione "per relationem" è legittima: il giudice del riesame può richiamare le argomentazioni del provvedimento impugnato quando non vi siano specifiche deduzioni difensive che richiedano autonoma riargomentazione.
  • L'aggravante di agevolazione di associazione mafiosa (art. 416‑bis.1) può essere valutata indiziariamente tenendo conto della caratura criminale del destinatario degli strumenti illeciti e della consapevolezza dell'agente circa l'uso di tali strumenti per fini riconducibili all'organizzazione.
  • La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) può essere fondata su elementi compositi quali il trasporto di ingenti quantitativi di droga e il contributo reiterato alle attività del gruppo (anche di tipo logistico o economico), che evidenziano la "affectio societatis".
  • In presenza di delitti associativi e di un contesto territoriale caratterizzato dalla criminalità organizzata sussiste una presunzione relativa dell'esigenza cautelare; misure meno afflittive possono essere escluse se non supera la presunzione la concreta valutazione del giudice.
  • Il ricorrente soccombente in Cassazione può essere condannato alle spese: è quindi importante limitare i motivi a profili di diritto o a vizi motivazionali realmente rilevanti.

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