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Sentenza

Sentenza del 15/02/2019 n. 4566 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna che aveva rideterminato un credito d'imposta IRPEG relativo alla distribuzione di utili ai soci. Deduceva: l'omesso esame della distribuzione di una prima tranche di dividendi avvenuta prima del 30 settembre 2003; la violazione delle regole sull'onere della prova; un vizio di ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse introdotto autonomamente il tema della condotta elusiva; e l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 269 del 2003, art. 40.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse esaminato adeguatamente la prova della distribuzione dei dividendi, rilevando che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che, in materia di credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi grava sul contribuente e che gli elementi indiziari dell'Amministrazione erano sufficienti, mentre la società aveva fornito una prova contraria inadeguata. Ha escluso l'ultrapetizione, poiché la condotta elusiva risultava dagli elementi dell'accertamento oggetto di contraddittorio. La questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente infondata. La società è stata condannata al pagamento di 6.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.

  • Art. 2697 c.c.

    Stabilisce la regola generale dell'onere della prova. Nel caso concreto, la Corte ha precisato che, per il credito d'imposta, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto.

  • Art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Riguarda i poteri istruttori e il riparto degli oneri probatori nel processo tributario. La sua violazione è stata esclusa perché l'Amministrazione aveva fornito elementi indiziari e la società non aveva dimostrato adeguatamente il proprio diritto.

  • Legge n. 269 del 2003

    È stata richiamata in relazione alla disciplina transitoria del credito d'imposta sui dividendi, riconoscibile in forma piena solo per utili distribuiti entro il 30 settembre 2003.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 40

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché fondata su censure generiche e riferita a scelte legislative discrezionali non irragionevoli.

  • Artt. 3, 53 e 42 Cost.

    I parametri costituzionali invocati dalla società non sono stati ritenuti violati dalla disciplina contestata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso per cassazione è rigettato o dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In materia di crediti d'imposta, il contribuente deve documentare in modo completo i fatti che fondano il credito; una semplice contabile bancaria può non essere sufficiente se l'Amministrazione evidenzia una possibile operazione elusiva.
  • La distribuzione degli utili deve essere provata attraverso documentazione coerente e temporalmente attendibile, come verbali assembleari, date di autenticazione, registrazioni, disposizioni bancarie e incassi effettivi.
  • Indizi gravi, precisi e concordanti, quali la retrodatazione o la riscrittura dei verbali societari, possono giustificare la contestazione dell'operazione e spostare sul contribuente l'esigenza di fornire una prova contraria adeguata.
  • In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito con quella preferita dalla parte.
  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice qualifica giuridicamente i fatti già contenuti nell'accertamento e discussi tra le parti, anche se attribuisce loro una qualificazione elusiva.
  • Le contestazioni di incostituzionalità devono essere specifiche e dimostrare concretamente il contrasto con i principi costituzionali; censure generiche riferite a scelte discrezionali del legislatore sono normalmente insufficienti.

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