Sentenza n. 6239/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2171/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale che aveva annullato in autotutela l’atto precedente di inefficacia della SCIA relativa a lavori di consolidamento, adeguamento strutturale e risanamento igienico-sanitario
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia concerneva la legittimità del provvedimento con cui il Comune aveva annullato in autotutela l’atto del 26 giugno 2023, che aveva dichiarato inefficace la SCIA presentata dal comproprietario per lavori su un’unità immobiliare commerciale. L’appellante deduceva, in primo luogo, violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il precedente giudicato civile non avesse negato la sua qualità di comproprietaria, ma avesse soltanto rilevato l’insufficienza della prova dell’appartenenza dei beni all’asse ereditario ai fini dello scioglimento della comunione. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e dell’art. 23, comma 1, d.P.R. 380/2001, nonché illogicità e contraddittorietà, contestando che l’annullamento dell’originario atto di inefficacia della SCIA fosse stato fondato sul decorso del tempo, nonostante l’asserita falsa rappresentazione della situazione proprietaria da parte del dichiarante, che avrebbe omesso l’assenza dell’assenso dell’altra comproprietaria. Con il terzo motivo deduceva eccesso di potere per illogicità e perplessità e difetto di motivazione, contestando l’affermazione comunale secondo cui la SCIA non sarebbe stata suscettibile di annullamento d’ufficio e negando che mancasse un interesse pubblico alla repressione degli abusi edilizi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la decisione del TAR, sia quanto all’inammissibilità sia quanto all’infondatezza nel merito. Il Collegio ha attribuito efficacia di giudicato esterno alla precedente sentenza del giudice ordinario relativa allo scioglimento della comunione ereditaria. Da tale sentenza risultava non provata, in modo rigoroso, la titolarità dei beni e la loro appartenenza all’asse ereditario; tale accertamento impediva di ritenere certa la relazione giuridica dell’appellante con l’immobile interessato dalla SCIA e, conseguentemente, escludeva la legittimazione a contestare l’intervento edilizio. Il giudicato esterno, avendo la stessa autorità del giudicato interno, precludeva alla giustizia amministrativa di rimettere in discussione tale accertamento. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittimo l’atto impugnato, rilevando che l’originaria dichiarazione di inefficacia della SCIA era stata adottata tardivamente, oltre il termine annuale vigente ratione temporis, e non in presenza di una falsa rappresentazione, bensì per la mancanza dell’assenso della comproprietaria. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno ha la medesima autorità del giudicato interno e impedisce agli altri plessi giurisdizionali di rimettere in discussione l’accertamento irrevocabile contenuto nella pronuncia.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’esercizio dell’autotutela sull’atto relativo alla SCIA è soggetto, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, al limite temporale annuale, salvo il caso di falsa rappresentazione; nel caso esaminato tale eccezione non ricorreva, poiché l’inefficacia era stata dichiarata per mancanza dell’assenso della comproprietaria.
art. 23, comma 1, d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata nell’ambito della contestazione della disciplina applicabile alla SCIA e ai poteri amministrativi esercitabili nei suoi confronti.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi su una questione di titolarità o di relazione giuridica tra un soggetto e un bene vincola anche il giudice amministrativo, che non può riesaminare tale accertamento nell’ambito di una controversia relativa a un provvedimento amministrativo incidente sul medesimo bene.
- Quando una precedente sentenza civile abbia accertato l’incertezza non superata della titolarità del bene o della sua appartenenza all’asse ereditario, tale accertamento può escludere la legittimazione del soggetto che intenda impugnare in sede amministrativa un atto riguardante il bene.
- L’annullamento in autotutela dell’atto con cui l’amministrazione aveva dichiarato l’inefficacia di una SCIA è tardivo se adottato oltre il limite temporale annuale applicabile e se l’originaria dichiarazione di inefficacia non era stata determinata da una falsa rappresentazione, ma dalla mancanza dell’assenso di un comproprietario.
- La falsa rappresentazione idonea a giustificare il superamento del limite temporale dell’autotutela non ricorre quando l’amministrazione abbia semplicemente rilevato l’assenza dell’assenso di un comproprietario, senza che sia accertata una rappresentazione non veritiera dei presupposti dell’intervento.
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