Cassazione Penale, Sentenza n. 361/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione limitata alla statuizione sulle spese a carico dell'imputato a favore della parte civile. Il ricorrente contestava l'ammissione della costituzione di parte civile e la condanna al pagamento delle relative spese nonostante l'udienza fosse stata fissata esclusivamente per valutare la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (a seguito di opposizione a decreto penale), circostanza nota alla parte offesa che quindi non aveva titolo giuridico per costituirsi al fine di ottenere esiti risarcitori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nelle udienze indette per decidere sulla richiesta di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.), non è ammessa la costituzione di parte civile. Perciò la condanna dell'imputato al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile era illegittima. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese della parte civile, che è stata eliminata.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina la richiesta di applicazione della pena e l'udienza di comparizione — in tale contesto il giudizio è limitato all'accoglimento o meno della richiesta e non consente la costituzione di parte civile mirata al risarcimento.
art. 612 e art. 582 c.p.
Norme penali richiamate per indicare il reato contestato all'imputato nella sentenza impugnata (fatti valutati nel merito dal giudice di primo grado).
art. 606 c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui usata per ammettere il gravame su una questione non compresa nell'accordo delle parti.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Prevede limiti di impugnazione delle decisioni in materia di applicazione della pena concordata; la Corte ha osservato che la questione delle spese di parte civile è estranea all'accordo e quindi non soggetta a quei limiti.
Sez. U., Sentenza n. 47803 del 27/11/2008 (Rv. 241356 - 01)
Giurisprudenza di legittimità che afferma l'illegittimità della costituzione di parte civile nelle udienze per l'applicazione della pena richiesta: principio richiamato e applicato nel caso di specie.
Sez. 5, Sentenza n. 29394 del 10/05/2019 (Rv. 276900 - 01)
Conferma dell'orientamento secondo cui è preclusa la costituzione di parte civile nelle udienze dedicate all'applicazione della pena concordata.
Massime di principio
- Quando l'udienza è fissata esclusivamente per decidere sulla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (compresa l'opposizione a decreto penale o il giudizio immediato mirato), la costituzione di parte civile per ottenere risarcimento è normalmente illegittima perché il perimetro del giudizio è limitato all'accertamento dell'opportunità dell'accordo sanzionatorio.
- Se il giudice ammette la costituzione di parte civile in un'udienza del genere, la statuizione sulle spese a carico dell'imputato può essere annullata in sede di legittimità e la condanna alle spese eliminata senza rinvio.
- La censura sulle spese di parte civile è proponibile in Cassazione anche se l'accordo sulle sanzioni è stato raggiunto tra le parti, perché la questione è estranea all'accordo e non soggetta ai limiti di impugnazione previsti per il patteggiamento.
- In situazioni analoghe il difensore dell'imputato dovrebbe sollevare tempestivamente l'eccezione di illegittimità della costituzione di parte civile; il danneggiato, se informato che l'udienza ha tale oggetto, non può realisticamente aspettarsi un provvedimento risarcitorio.
- La Corte può disporre l'annullamento parziale senza rinvio quando la illegittimità riguarda una statuizione accessoria (es. liquidazione spese) e non incide sull'accertamento principale dei fatti o sulla determinazione della pena concordata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 149/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 150/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 151/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 152/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 153/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 155/2022 del 10/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →