Sentenza del 13/12/2022 n. 36333 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in Cassazione di avviso di accertamento IRESA relativo al periodo 1 maggio - 31 dicembre 2013 per Euro 228.055,00. La ricorrente contestava l'applicabilità della L.R. Lazio 29 aprile 2013, n. 2 per il periodo indicato, l'efficacia del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 13, comma 15-bis (limite massimo pari a Euro 0,50) sulla disciplina regionale delle aliquote, la compatibilità della legge regionale con la Direttiva 2002/30/CE e la discriminazione/configurazione costituzionale del tributo (artt. 3, 53, 117, 119 Cost., possibili profili di illegittimità costituzionale e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia). Il ricorso riassumeva otto motivi che lamentavano, tra l'altro, errata interpretazione della successione normativa (legge regionale 2015 vs. legge regionale 2013), natura e incidenza della norma statale di coordinamento e mancata disapplicazione per contrasto con la normativa europea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: la L.R. Lazio 29 aprile 2013, n. 2 era applicabile ratione temporis per il periodo 1/5/2013-31/12/2013; il D.L. 145/2013, art. 13, comma 15-bis aveva natura di norma di coordinamento che fissava un limite massimo ("valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a Euro 0,50") ma non annullava retroattivamente la disciplina regionale vigente per il periodo in contestazione; la L.R. 2013 non risultava in contrasto con la Direttiva 2002/30/CE né con il D.Lgs. di recepimento, poiché la Direttiva non è self-executing in senso da imporre la disapplicazione automatica di norme tributarie interne e lascia ampia discrezionalità sugli strumenti (incluse eventuali imposte sul rumore) e sulle misure restrittive; l'imposta regionale assume carattere di tributo con funzione extrafiscale/indennitaria e la destinazione del gettito rientra nella discrezionalità regionale (il vincolo di destinazione ha rilievo politico/contabile, non incide sul sorgere dell'obbligazione tributaria). Non sussisteva fondato dubbio interpretativo che richiedesse rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
L.R. Lazio 29 aprile 2013, n. 2 (art. 5)
Ha istituito l'IRESA come tributo regionale proprio con presupposto e aliquote applicabili dal 1 maggio 2013; la Corte ha ritenuto che per il periodo contestato la disciplina di questa legge sia quella applicabile ratione temporis.
L.R. Lazio 29 luglio 2015, n. 11 (art. 2)
Ha adeguato le aliquote regionali ai limiti fissati dallo Stato (modificando le misure dell'IRESA) ma la Corte ha rilevato che le modifiche decorrono dal 22 febbraio 2014 e non hanno effetto retroattivo sul periodo oggetto del contenzioso.
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 13, comma 15-bis (convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9)
"il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a Euro 0,50"
Norma statale di coordinamento che fissa un tetto massimo alle misure regionali per evitare distorsioni concorrenziali; non ha efficacia abrogativa retroattiva automatica sulla legge regionale vigente per il periodo oggetto della controversia.
L. 21 novembre 2000, n. 342, artt. 90-92
Norma statale originaria che aveva istituito l'imposta sulle emissioni sonore con vincolo di destinazione del gettito al disinquinamento acustico; la Corte ha richiamato la natura originaria e la distinzione rispetto alla disciplina regionale successiva.
Direttiva 2002/30/CE del Parlamento e del Consiglio (e Allegato 2, par.1.4)
La Direttiva disciplina le 'restrizioni operative' per il contenimento del rumore e indica che tra le misure da considerare possono rientrare anche "tasse sul rumore", ma non impone un'imposta né contiene disposizioni fiscali di immediata applicazione; la Corte l'ha ritenuta non self-executing in senso tale da imporre la disapplicazione automatica della normativa regionale.
D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13
Atto di recepimento della Direttiva 2002/30/CE finalizzato alle restrizioni operative; utile per il confronto ma non tale da rendere direttamente invalide le norme regionali sull'IRESA, secondo la Corte.
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e L. 5 maggio 2009, n. 42
Quadro normativo sul federalismo fiscale: ha trasformato l'imposta in tributo regionale proprio/derivato e riconosciuto la competenza regionale a disciplinarne presupposto e aliquote, nel rispetto di limiti di coordinamento statale (es. limite massimo fissato dal D.L. 145/2013).
Sentenza Corte Costituzionale n. 13/2015
Ha dichiarato infondate le censure contro il D.L. 145/2013 e ha qualificato la disposizione statale come norma di coordinamento che fissa un'aliquota massima modulabile dalle Regioni; la Cassazione ha fatto riferimento a questa pronuncia per confermare la legittimità del limite statale e la natura di tributo regionale.
L. 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 9 e 10
Rinvio usato per puntualizzare che leggi statali che incidono sui principi fondamentali della potestà regionale possono determinare l'abrogazione per incompatibilità delle norme regionali in conflitto; tuttavia la Corte ha escluso che il D.L. 145/2013 avesse tale portata abrogativa.
Massime di principio
- Una legge regionale può legittimamente istituire un tributo regionale proprio (IRESA) e definirne presupposto, soggetti passivi e aliquote, purché si tenga conto dei limiti di coordinamento fissati dallo Stato (es. tetto massimo di aliquota).
- Una norma statale che fissa un limite massimo alle aliquote regionali è una norma di coordinamento; essa non abroga retroattivamente una legge regionale vigente se non è espressamente prevista efficacia retroattiva e la modifica decorre dalla data stabilita dal legislatore.
- Le direttive UE che enunciano obiettivi e tipi di misure (es. restrizioni operative per il rumore) non sono automaticamente self-executing in materia fiscale; il giudice nazionale non è obbligato a disapplicare norme tributarie interne salvo che vi sia un chiaro e diretto contrasto di immediata applicabilità della norma comunitaria.
- La qualificazione del tributo come 'di scopo' o 'a finalità ambientale in senso stretto' incide sulla rilevanza del vincolo di destinazione: se il vincolo è politico/contabile non incide sul sorgere dell'obbligazione tributaria; la destinazione del gettito è, in larga misura, discrezionale dell'ente che istituisce il tributo.
- Per prospettare una discriminazione o una violazione dei principi costituzionali (artt. 3, 53, 117, 119) è necessario dimostrare concretamente che il tributo viola la capacità contributiva/materiale o crea ingiustificati trattamenti differenziati; la mera diversità di disciplina regionale non è di per sé sufficiente.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è obbligatorio solo quando sussiste un dubbio comune interpretativo sulla norma UE non manifestamente chiaro; se la norma comunitaria è di carattere programmatico o non self-executing, il giudice nazionale di legittimità può ritenere il rinvio non necessario.
- Nelle controversie tributarie internamente fondate su successione normativa, occorre sempre valutare la regola ratione temporis: la legge vigente al momento dell'insorgenza dell'obbligazione definisce i diritti e i doveri fiscali, salvo diversa e chiara disposizione di efficacia retroattiva.
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