Sentenza n. 4262/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara PA 35/2025 (Lotti 1, 2 e 3), emesso in data 13/2/2026 da ABC Acqua Bene Comune di Napoli, e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente; nonché della nota prot. 12087 del 27/2/2026, con la quale la stazione appaltante ha denegato l'accesso agli atti; quanto ai motivi aggiunti depositati il 10/4/2026: del provvedimento di ABC di cui alla delibera del Commissario straordinario n. 29 del 31/3/2026, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 1, 2 e 3 in favore dei controinteressati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura di gara PA 35/2025 per i lotti 1, 2 e 3; diniego di accesso agli atti; successiva aggiudicazione definitiva dei lotti a imprese controinteressate
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento del 13 febbraio 2026 con cui la stazione appaltante l'ha esclusa dalla procedura di gara relativa ai lavori di manutenzione di pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione della rete fognaria della città di Napoli, per i lotti 1, 2 e 3. Ha inoltre impugnato la nota del 27 febbraio 2026 con cui è stato negato l'accesso agli atti e, con motivi aggiunti, la delibera del Commissario straordinario del 31 marzo 2026 recante l'aggiudicazione definitiva dei medesimi lotti in favore di imprese controinteressate. Il testo del dispositivo non espone i motivi specifici dedotti contro l'esclusione, il diniego di accesso o l'aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di annullamento del provvedimento di esclusione, ritenendola infondata, senza che dal testo del dispositivo emergano le ragioni specifiche della decisione. Ha dichiarato improcedibili i motivi aggiunti contro l'aggiudicazione definitiva e, separatamente, improcedibile la domanda relativa al diniego di accesso agli atti, presumibilmente per sopravvenuta carenza di interesse, ma la relativa motivazione non è riportata nel testo fornito. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 120, comma 11, c.p.a.
La pronuncia è resa nel rito relativo alle controversie concernenti le procedure di affidamento di contratti pubblici; il testo fornito non esplicita un'interpretazione specifica della disposizione.
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