Sentenza n. 8104/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'accertamento della responsabilità di Banca d'Italia e per la condanna della stessa al risarcimento dei danni sofferti dai ricorrenti per il provvedimento della Banca d'Italia del 15/7/2020 prot. n. 0935969/20 del 15 luglio 2020 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo di Progetto SIM e la stessa è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. a) del TUF per gravi violazioni normative e irregolarità nell'amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Banca d'Italia del 15 luglio 2020 con cui sono stati sciolti gli organi con funzione di amministrazione e controllo di una società di intermediazione mobiliare e disposta la sua sottoposizione ad amministrazione straordinaria
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano proposto un'azione di accertamento della responsabilità della Banca d'Italia e di condanna al risarcimento dei danni asseritamente sofferti in conseguenza del provvedimento di scioglimento degli organi amministrativi e di controllo e di sottoposizione della società ad amministrazione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. a), TUF per gravi violazioni normative e irregolarità nell'amministrazione. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e hanno chiesto l'estinzione del processo, con compensazione delle spese. La resistente si è rimessa al Collegio sia sulla dichiarazione di estinzione sia sulla compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha rilevato che non sussistevano i requisiti formali per dichiarare l'estinzione del giudizio. Ha tuttavia ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., in ragione della dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, senza esame nel merito della responsabilità della Banca d'Italia o della domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della natura processuale della decisione e dell'adesione della resistente alla relativa regolazione.
Norme richiamate
art. 56, comma 1, lett. a), TUF
per gravi violazioni normative e irregolarità nell'amministrazione
La disposizione è indicata come base normativa del provvedimento della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo e di sottoposizione della società ad amministrazione straordinaria; il TAR non ne esamina nel merito i presupposti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione; nel caso concreto è stato applicato a seguito della dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., senza esame delle questioni di merito.
- La dichiarazione di non avere più interesse alla decisione non determina automaticamente l'estinzione del giudizio: l'estinzione può essere dichiarata soltanto quando ricorrono i relativi requisiti formali; in mancanza, il giudice può pronunciare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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