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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14742/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla detenzione subita dall'interessata dal 21/10/2020 al 14/07/2021 in ambito di procedura estradizionale promossa dalla Repubblica di Moldavia per reati di sequestro di persona e furto. La ricorrente deduceva che la Corte territoriale non aveva svolto un accertamento ex post e concreto circa l'esistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa incidente sul pericolo di fuga, come richiesto dalla precedente pronuncia della Corte di cassazione, e sosteneva l'assenza del pericolo di fuga in ragione della sua presunta stabile presenza sul territorio italiano, dell'attività lavorativa e della mancanza di passaporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello, conformandosi al principio indicato nella precedente sentenza della Sez. 4 n. 22688 del 14/03/2023, avesse adeguatamente motivato il diniego di riparazione per ingiusta detenzione. Il provvedimento impugnato aveva indicato elementi concreti e persistenti a fondamento del pericolo di fuga: spostamenti volontari della ricorrente tra diversi Paesi europei prima di giungere in Italia, la denuncia di smarrimento del passaporto con indicazioni false circa lo Stato di nascita, l'assenza di fissa dimora e la precedente conferma della convalida dell'arresto anche in sede di legittimità. La Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione persuasiva e coerente, ha escluso un vizio motivazionale rilevante e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La condotta dolosa o gravemente colposa dell'estradando rileva ai fini dell'esclusione della riparazione per ingiusta detenzione nella misura in cui incide sul requisito rappresentato dal pericolo di fuga; occorre un accertamento ex post e concreto di tale condotta con riferimento al pericolo di fuga.

  • art. 623 cod. proc. pen.

    Norma citata nel gravame della ricorrente come presunta violata; dal testo emerge che la questione devoluta alla Corte di cassazione riguardava la legittimità e la motivazione del provvedimento di rigetto, senza mutamento del criterio di valutazione dei fatti di merito riservato al giudice di merito.

  • art. 714 cod. proc. pen.

    Richiamato nella distinzione tra misure applicate e misure disposte in prosecuzione del vincolo: il principio espresso dalla giurisprudenza riguarda l'accertamento del comportamento ostativo rispetto al pericolo di fuga sia quando la misura è stata applicata in prosecuzione del vincolo ai sensi dell'art. 714 sia quando è stata applicata provvisoriamente.

  • artt. 715 e 716 cod. proc. pen.

    Richiamati come riferimento alle ipotesi di applicazione provvisoria della misura cautelare; il principio giurisprudenziale si estende anche a queste fattispecie, implicando che l'analisi della condotta ostativa debba focalizzarsi sul pericolo di fuga in tutti i casi di estradizione.

  • Sez. 4, n. 22688 del 14/03/2023 (Rv. 284647)

    Principio di diritto secondo cui, nelle ipotesi di detenzione in procedura estradizionale conclusasi con rigetto della richiesta, l'accertamento della condotta dolosa o gravemente colposa ostativa alla riparazione deve essere effettuato con riferimento esclusivo al pericolo di fuga, indipendentemente dalla natura provvisoria o meno della misura cautelare.

Massime di principio

  • Nel contesto di misure cautelari assunte per fini estradizionali, la condotta che esclude la riparazione per ingiusta detenzione va valutata ex post con riferimento al solo pericolo di fuga: non è sufficiente una valutazione astratta o apparente.
  • Il giudice della riparazione deve motivare in modo concreto e persuasivo le ragioni per cui ritiene sussistente la condotta dolosa o gravemente colposa collegata al pericolo di fuga; la Corte di cassazione verifica la congruità della motivazione ma non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice del merito.
  • Comportamenti quali spostamenti internazionali volontari non giustificati, dichiarazioni false sull'identità o provenienza e la denuncia di smarrimento del passaporto possono costituire indizi forti del pericolo di fuga e giustificare il diniego di riparazione.
  • Circostanze favorevoli addotte dall'interessato (presunta stabile dimora, attività lavorativa, assenza di passaporto) sono elementi rilevanti ma devono essere bilanciate con gli elementi probatori contrari; la prevalenza di prove concrete di fuga o di condotte elusorie può rendere ininfluenti tali circostanze.
  • In sede di cassazione non si ottiene una riqualificazione dei fatti se il giudice di merito ha fornito motivazione esauriente e logica; il rimedio è precluso quando la critica riguarda la diversa valutazione del materiale probatorio correttamente esaminata dal giudice di merito.

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