Cassazione Civile, Ordinanza n. 22485/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un dipendente, già in servizio presso il Ministero della Difesa, alle dipendenze di un Comune mediante mobilità volontaria. Il lavoratore ha chiesto che, nel nuovo rapporto presso l’ente locale, gli fosse riconosciuta l’indennità di amministrazione già percepita presso l’amministrazione di provenienza, sostenendo che tale voce dovesse essere considerata nel trattamento economico complessivo e mantenuta, almeno per l’eventuale differenza, quale assegno ad personam o retribuzione individuale di anzianità. La Corte d’appello aveva invece negato il diritto, ritenendo applicabile l’art. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 nel senso di escludere il mantenimento di una maggiore retribuzione fissa e continuativa rispetto a quella prevista per il personale dell’ente di destinazione. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 27 e 28 del CCNL Enti Locali 5.10.2001 e della dichiarazione congiunta n. 24 del CCNL 22.1.2004, per l’erronea qualificazione dell’indennità di amministrazione e per il suo mancato computo nel trattamento da garantire al personale trasferito; 2) violazione dell’art. 28 CCNL e del divieto di reformatio in peius, sostenendo che l’indennità di amministrazione non fosse assimilabile all’indennità di comparto e che, comunque, non potesse essere eliminata dal trattamento individuale; 3) violazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 nel testo anteriore alla modifica del 2005, assumendo che la Corte territoriale avesse applicato la versione successiva della norma, non ancora vigente al momento del trasferimento; 4) violazione dell’art. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 e del principio di irriducibilità della retribuzione, proponendo una lettura della norma compatibile con la conservazione del trattamento economico complessivo di provenienza, comprensivo dell’indennità di amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, trattandoli congiuntamente perché strettamente connessi. Ha affermato che, nel passaggio diretto da una pubblica amministrazione a un’altra, in mancanza di disposizioni speciali, opera la continuità del rapporto e il mantenimento del trattamento economico complessivo già in godimento, salvo il riassorbimento degli assegni ad personam in occasione dei miglioramenti retributivi riconosciuti presso l’amministrazione di destinazione. Ha precisato che il riassorbimento va operato sul trattamento complessivo e non sulle singole voci che lo compongono, in coerenza con l’art. 36 Cost. e con la giurisprudenza costituzionale. Applicando tale principio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando il diritto del ricorrente all’inclusione nell’assegno ad personam riassorbibile dell’indennità di amministrazione nell’importo correlato con l’indennità di comparto. Ha inoltre confermato le statuizioni sulle spese dei gradi di merito e condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
nel passaggio diretto tra amministrazioni il dipendente trasferito conserva il trattamento giuridico ed economico previsto dal comparto dell’amministrazione di destinazione, ma resta ferma la tutela del trattamento economico complessivo già acquisito, con riassorbimento degli assegni ad personam nei successivi miglioramenti
art. 27 CCNL comparto Enti Locali 5.10.2001
richiamato dal ricorrente come fonte che impone di considerare l’indennità di amministrazione nel trattamento del personale trasferito
art. 28 CCNL comparto Enti Locali 5.10.2001
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi del mantenimento del trattamento economico di provenienza
dichiarazione congiunta n. 24 CCNL comparto Enti Locali 22.1.2004
invocata come supporto alla conservazione dell’indennità di amministrazione nel trattamento del dipendente trasferito
art. 33 CCNL Enti Locali 22.1.2004
menzionato per il confronto tra indennità di amministrazione e indennità di comparto, con esclusione di una completa assimilazione delle due voci
art. 36 Cost.
la proporzionalità e adeguatezza della retribuzione vanno riferite alla globalità del trattamento economico e non alle singole voci retributive
art. 2112 c.c.
richiamato come paradigma generale del passaggio del dipendente a un diverso datore di lavoro e dell’applicazione del trattamento vigente presso il nuovo datore
art. 1406 c.c.
il trasferimento diretto di personale tra amministrazioni è ricondotto alla figura della cessione del contratto
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
testo antecedente alla modifica di cui all’art. 16, comma 1, lett. c), l. n. 246/2005
la Corte considera rilevante il regime applicabile al momento del trasferimento e non una versione normativa successiva
Massime di principio
- Nel trasferimento diretto di personale da una pubblica amministrazione a un’altra, salvo diversa disciplina speciale, il rapporto prosegue con conservazione del trattamento economico complessivo già maturato, ma l’inserimento nell’amministrazione di destinazione comporta l’applicazione del suo sistema retributivo di base.
- Il divieto di reformatio in peius tutela il trattamento economico acquisito dal dipendente trasferito, ma il suo mantenimento opera sul complesso delle voci retributive e non su ciascuna voce isolatamente, salvo espressa previsione normativa o contrattuale.
- Gli assegni ad personam istituiti per evitare una riduzione del trattamento economico possono essere riassorbiti in occasione dei miglioramenti economici riconosciuti dall’amministrazione di destinazione, purché il riassorbimento sia riferito all’insieme del trattamento complessivo.
- Ai fini del principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, rileva la globalità del compenso complessivo e non la singola componente retributiva considerata separatamente.
- Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche è assimilato, sul piano funzionale, a una cessione del contratto, con la conseguenza che il lavoratore entra nella nuova organizzazione secondo il regime economico e normativo in atto presso il nuovo datore, nel rispetto delle garanzie di conservazione del trattamento già acquisito.
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