Cassazione Penale, Ordinanza n. 34060/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza dell’11 novembre 2025 della Corte d’appello di Catania, che aveva confermato la condanna di primo grado a sei mesi di arresto per la violazione dell’art. 10, comma 2, d.l. 48/2017: dopo la notifica di un provvedimento del Questore che gli vietava l’accesso a determinate aree, era stato trovato in quelle stesse aree. La contestazione riguardava anche l’esercizio dell’attività di parcheggiatore non autorizzato. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge, negando di avere svolto tale attività. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla pluralità delle violazioni contestate. Con il terzo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione perché diretto a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto; la motivazione di merito era congrua. Inoltre, ai fini della responsabilità era sufficiente la violazione del divieto di accesso nelle aree interdette, sicché era irrilevante stabilire se l’imputato vi si trovasse per esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. Il secondo motivo è stato disatteso: il trattamento sanzionatorio era motivato facendo riferimento ai precedenti e alla ravvicinata reiterazione delle condotte, compresa la sanzione del 17 luglio 2020 e la successiva violazione del divieto nelle medesime aree. Anche il terzo motivo è stato respinto: le plurime violazioni commesse nell’arco di un biennio, indicative di reiterazione e propensione a delinquere, giustificavano il diniego delle attenuanti generiche; il solo stato di incensuratezza non sarebbe stato sufficiente a ottenerle. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. 48/2017
È, pertanto, irrilevante stabilire se l'imputato vi si trovasse per lo svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo o meno, posto che la responsabilità è direttamente correlata alla violazione del divieto di accesso nelle aree interdette imposto dal Questore.
La responsabilità per il reato contestato è correlata alla violazione del divieto di accesso nelle aree interdette; non è necessario accertare che l’imputato vi esercitasse anche l’attività di parcheggiatore abusivo.
art. 62-bis c.p.
Quanto all'ultimo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi sull’assenza di elementi positivi; dopo la riforma, il solo stato di incensuratezza non basta a giustificarne la concessione.
art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di una causa di inammissibilità non imputabile al ricorrente, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In un procedimento per violazione di un divieto questorile di accesso a determinate aree, la responsabilità è correlata alla presenza dell’imputato nelle aree interdette in violazione del divieto; è irrilevante che vi si trovasse o meno per esercitare l’attività illecita ulteriore contestata.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione delle prove o ricostruzione del fatto, quando la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua ed esauriente.
- Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando l’assenza di elementi positivi e la reiterazione delle condotte illecite; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a fondarne la concessione.
- La dichiarazione d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che l’inammissibilità dipenda da causa non imputabile al ricorrente, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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