Cassazione Penale, Sentenza n. 8084/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90). Il ricorrente deduceva: 1) l'inaffidabilità delle dichiarazioni del coindagato Giuseppe Basco, ritenute fondamentali per l'accusa; 2) l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, sostenendo che i fatti rientravano al più nel concorso di persone e nel rapporto cliente-fornitore; 3) errata qualificazione giuridica di taluni capi (che andrebbero qualificati come fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5); 4) carenza di indizi specifici rispetto ai singoli capi (in particolare capi 11 e 15) e mancanza di riscontri probatori riportati nel provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e non viziata: le dichiarazioni di Basco sono state ritenute credibili e corroborate da sentenze precedenti e da riscontri oggettivi (intercettazioni, pedinamenti, incontri e servizi di polizia). La Corte ha confermato l'esistenza di un contesto associativo finalizzato allo spaccio: filiera di fornitura da Tornincasa attraverso Basco ai pusher della Fustolo, uso di utenze dedicate, cadenza sistematica delle forniture, remunerazione dei pusher, turni di reperibilità, uso di strumenti per il traffico. È stato altresì escluso il beneficio della lieve entità (art. 73, comma 5) alla luce della sistematicità e dei quantitativi. La memoria difensiva è stata esclusa per tardività. Conseguentemente, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
Riferimento alla disciplina sanzionatoria per il traffico di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la causa di favore della lieve entità (comma 5) per la sistematicità e i quantitativi delle cessioni.
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Riferimento all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto sussistente il contesto associativo e la capacità organizzativa descritta nel provvedimento impugnato.
d.P.R. 309/1990, art. 75
Citato come norma relativa alle segnalazioni di assuntori; le segnalazioni sono state parte del materiale indiziario ricostruito nell'istruttoria.
d.l. n.137/2020, art. 23, commi 8 e 9
Norma processuale richiamata per procedere alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti, come effettuato nel caso di specie.
codice di procedura penale, art. 616
Applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Richiamata per gli adempimenti connessi all'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di un coindagato possono essere ritenute utilizzabili e credibili se corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, pedinamenti, servizi, incontri, sentenze precedenti) e se già validate in altri procedimenti; l'avversità personale del dichiarante non è di per sé sufficiente a escluderne l'attendibilità.
- La qualificazione dell'ipotesi associativa richiede un apprezzamento complessivo degli indizi: continuità delle forniture, filiera di approvvigionamento, strumenti dedicati (utenze, telefoni, bilancini), remunerazione e organizzazione dei turni sono elementi che orientano verso la sussistenza dell'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio.
- La valutazione della sussistenza della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90) dipende non solo dal singolo quantitativo sequestrato ma dalla sistematicità e dalla cadenza delle cessioni: vendite quotidiane e rifornimenti regolari escludono in genere la lieve entità.
- La Corte di Cassazione non è luogo di rinnovazione del giudizio sui fatti: chi impugna deve indicare vizi specifici e motivati nella decisione impugnata; la mera prospettazione di una diversa lettura dei fatti, già esaminata in sede di merito, non è sufficiente.
- Le memorie o documenti depositati tardivamente (ad es. via PEC oltre i termini) possono essere esclusi e non considerati nel giudizio di legittimità.
- Per impugnare con successo misure cautelari in sede di legittimità è necessario evidenziare errori di diritto o gravi vizi logici nella motivazione della decisione di merito, non solo contestare la valutazione della prova.
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