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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30567/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia riguarda un credito bancario ceduto in blocco e la legittimazione processuale del soggetto che aveva agito in giudizio per la banca cedente/cessionaria. La ricorrente ha contestato la sentenza d’appello deducendo, con un primo motivo, la nullità insanabile della decisione per asserita contraddittorietà nella motivazione sulla legitimatio ad processum: da un lato la Corte avrebbe fatto riferimento a un soggetto non parte del giudizio di impugnazione, dall’altro avrebbe indicato in epigrafe il soggetto munito di poteri; inoltre, secondo la ricorrente, l’espressa ratifica dell’operato del falsus procurator avrebbe dovuto determinare la sanatoria ex tunc degli atti processuali compiuti. Con un secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1399 e 182, comma 2, c.p.c., assumendo che la proposizione dell’appello da parte della banca avrebbe sanato il difetto di rappresentanza della mandataria e che il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione. In via preliminare la Corte ha anche esaminato e respinto l’eccezione del resistente sulla mancata prova della cessione del credito, richiamando il principio per cui, nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, l’avviso in Gazzetta Ufficiale con indicazione per categorie è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Ha affermato, da un lato, che nella cessione in blocco dei crediti bancari è sufficiente l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale per provare la titolarità del credito, senza necessità di specifica enumerazione del singolo rapporto; dall’altro, ha riconosciuto che il difetto di rappresentanza processuale è in linea generale sanabile con efficacia retroattiva mediante la costituzione del soggetto effettivamente legittimato e la ratifica dell’operato del falsus procurator, anche in appello. Tuttavia, nel caso concreto, la questione decisiva non era la mera ratifica, bensì l’assenza di prova che il dirigente/institore avesse il potere di conferire la procura ad litem per quel determinato rapporto, in mancanza di dimostrazione che il contratto rientrasse nell’ambito territoriale e funzionale della filiale/ufficio di appartenenza. Poiché tale ratio decidendi non era stata efficacemente censurata, il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    Nella cessione in blocco dei crediti bancari, l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a provare la titolarità del credito del cessionario, se consente l’individuazione dei rapporti senza incertezze.

  • art. 132 nn. 3 e 4 c.p.c.

    La dedotta contraddittorietà tra soggetto indicato in motivazione ed in epigrafe non è stata ritenuta idonea a determinare la nullità insanabile della sentenza nel caso concreto.

  • art. 1399 c.c.

    La ratifica del dominus può sanare, con efficacia retroattiva, il difetto di rappresentanza processuale o i vizi della procura alle liti, superando la concezione tradizionale della non operatività dell’istituto nel processo.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Il difetto di rappresentanza è sanabile; ma, quando l’eccezione è sollevata dalla controparte, la parte priva di rappresentanza deve attivarsi tempestivamente per regolarizzare la situazione.

  • art. 2203 c.c.

    Il dirigente di filiale o succursale di banca è qualificato come institore e può agire o resistere in giudizio per conto dell’impresa nei limiti delle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale.

  • art. 83 c.p.c.

    È richiamato, insieme all’art. 125 c.p.c., per affermare che i vizi della procura alle liti conferita da soggetto non abilitato sono sanabili e rendono l’atto inefficace, non invalido in senso assoluto.

  • art. 125 c.p.c.

    Il vizio della procura alle liti proveniente da soggetto privo di poteri non comporta nullità insanabile, potendo essere sanato mediante ratifica del soggetto effettivamente legittimato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il veicolo del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge con cui è stata dedotta la decisione erronea sul difetto di rappresentanza processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per precisare che la valutazione di idoneità dell’avviso di cessione come prova della titolarità del credito è un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione fuori dai ristretti limiti del vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Nelle cessioni in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, la prova della titolarità del credito può essere assolta mediante l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale contenente l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, purché consenta l’individuazione del singolo credito senza incertezze.
  • Il difetto di rappresentanza processuale del soggetto che agisce in nome di un ente è, in linea generale, sanabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in appello, con efficacia retroattiva, mediante la costituzione del soggetto munito dei poteri effettivi e la ratifica dell’attività del falsus procurator.
  • La sanatoria del vizio di rappresentanza si estende anche ai vizi della procura alle liti conferita da soggetto non abilitato, poiché l’atto è da considerarsi inefficace e non definitivamente invalido.
  • Quando l’eccezione di difetto di rappresentanza è sollevata dalla controparte, la parte che ne è affetta deve provvedere tempestivamente alla regolarizzazione, non essendo sufficiente un generico richiamo alla possibilità di ratifica.
  • La verifica dei poteri dell’institore o del dirigente di filiale nel conferire la procura ad litem richiede che sia provato il collegamento del rapporto controverso con l’ambito territoriale e funzionale della filiale; in difetto di tale prova, la ratifica successiva non elimina la ratio decidendi fondata sull’originaria mancanza di potere rappresentativo.

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