Cassazione Penale, Sentenza n. 4931/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere per partecipazione, con ruolo dirigenziale, ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. I motivi principali: nullità dell'ordinanza per mancata autonoma motivazione (art. 292 c.2 lett. c c.p.p.); richiesta di retrodatazione della durata della misura al 1° settembre 2022 ex art. 297 c.3 c.p.p. (sostegno che i fatti e le risultanze erano già nell'indagine "Reset"); violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" rispetto al procedimento "Reset"; violazione dei termini massimi delle indagini preliminari; e censura sulla carenza di gravità indiziaria, anche per l'esclusione di alcune intercettazioni e per l'uso prevalente di dichiarazioni di collaboratori.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo (relativo alla retrodatazione e alla necessità di valutare se le risultanze sufficienti per la seconda misura fossero desumibili dagli atti del precedente procedimento prima del rinvio a giudizio) e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando il fascicolo al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Gli altri motivi non hanno avuto successo: la censura sulla presunta mancanza di autonoma motivazione è stata ritenuta generica e inammissibile; il motivo sul "ne bis in idem sostanziale" è stato dichiarato manifestamente infondato richiamando il criterio di specialità (art. 15 c.p.); la doglianza sui termini delle indagini è stata ritenuta generica; la contestazione sulla gravità indiziaria è stata considerata una rimessione a valutazione di merito, non esperibile in Cassazione.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo dedotto dalla difesa (mancata autonoma motivazione del giudice) è valutato con requisito di specificità; repliche testuali alla richiesta del PM non bastano a provare assenza di autonoma valutazione se non è dimostrata la mancanza di divergenze argomentative
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la "retrodatazione" della durata della misura cautelare quando la seconda misura, emessa in procedimento distinto, desumibile dagli atti del primo procedimento era già legittimamente prospettabile prima del rinvio a giudizio: la Corte richiede che le risultanze dell'indagine precedente costituiscano un compendio indiziario di gravità e completezza tale da giustificare la misura
art. 15, cod. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina del concorso apparente di norme e all'assenza di fondamento giuridico per un "ne bis in idem sostanziale"; la verifica si effettua sulla struttura delle fattispecie e sulla specialità, non su una nozione autonoma di doppia punibilità
Massime di principio
- La retrodatazione della durata della custodia cautelare tra procedimenti distinti è possibile solo se, rispetto alla singola posizione dell'indagato, gli atti del primo procedimento, ancor prima del rinvio a giudizio, costituivano un compendio indiziario sufficientemente grave e completo da consentire una valutazione prognostica sulla necessità della misura
- La mera presenza materiale di informative o di atti nel fascicolo precedente non è sufficiente: occorre che il contenuto sia stato recepito e valutato dall'autorità inquirente con possibile lettura ponderata, e che tale valutazione emerga con riferimento alla posizione individuale dell'interessato
- Le censure sulla mancanza di autonoma motivazione del giudice devono essere specifiche e puntuali; repliche testuali alla richiesta del PM o rilievi generici sono di norma inidonei
- La teoria del "ne bis in idem sostanziale" non ha autonomia normativa nel sistema: la tutela va ricercata con i criteri del concorso apparente di norme e della specialità e, in materia cautelare, anche verificando l'identità degli elementi di prova rilevanti per la misura
- Le impugnazioni basate su una diversa valutazione del materiale probatorio (gravità indiziaria) sono difficilmente accolte in sede di legittimità, che non può riesaminare i fatti se non entro limiti formali; però il giudice di legittimità può annullare per vizi procedurali o di motivazione specificamente individuati
- In procedimenti plurimi che coinvolgono molti indagati, il giudice deve valutare la desumibilità delle nuove accuse con riferimento alla singola posizione, tenendo conto che elementi investigativi raccolti su terzi possono avere efficacia indiziaria anche per altri soggetti solo se collegati logicamente e dimostrati
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