Cassazione Penale, Sentenza n. 42524/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di responsabilità per tentata rapina aggravata: contestano l'esistenza della violenza o minaccia (sostengono che si trattò di uno scherzo), la mancata applicazione della desistenza volontaria ex art. 56 c.3 cod.pen., la carenza dell'elemento soggettivo (assenza di intento criminoso), l'inattendibilità del teste/vittima e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi che miravano a rimettere in discussione l'affermazione di responsabilità: ha ritenuto che l'accerchiamento e la richiesta perentoria di consegnare il denaro integrino una minaccia implicita idonea a configurare il tentativo di rapina e che non si sia verificata la desistenza volontaria, dato che il fatto non si è interrotto per volontà degli autori ma per la fuga della vittima e l'intervento della polizia. Tuttavia la Cassazione ha accolto i ricorsi limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha annullato la pronuncia di secondo grado in ordine al giudizio di comparazione ex art. 69 cod.pen. (poiché la Corte d'appello, pur avendo escluso una aggravante riconosciuta in primo grado, non ha adeguatamente motivato il nuovo bilanciamento tra aggravanti residue e attenuanti) e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuova determinazione della pena. Ha inoltre dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.2 cod.proc.pen..
Norme richiamate
art. 56 cod.pen. (tentativo e desistenza)
La desistenza volontaria non opera perché l'interruzione dell'iter criminoso è avvenuta per la fuga della vittima e l'intervento delle forze dell'ordine e non per una libera rinuncia degli imputati.
art. 112 cod.pen. (circostanza aggravante citata)
La Corte d'appello ha escluso l'aggravante relativa al coinvolgimento di un minorenne (riconoscimento escluso per assoluzione del coimputato), con conseguente obbligo di rinnovato bilancio tra aggravanti e attenuanti.
art. 69 cod.pen. (comparazione circostanze)
Se il giudice di appello esclude una aggravante riconosciuta in primo grado deve motivare il nuovo giudizio comparativo tra le circostanze residue; la semplice conferma della pena senza adeguata giustificazione è censurabile.
art. 133 cod.pen. (criteri per la determinazione della pena)
Il nuovo bilanciamento ex art. 69 deve tenere conto dei criteri previsti dall'art. 133 (grado di colpa, natura dell'offesa, dinamica, modalità, personalità dell'agente ecc.).
art. 624 cod.proc.pen.
La Cassazione ha richiamato la norma per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nei limiti indicati dalla sentenza.
Massime di principio
- L'accerchiamento e la richiesta perentoria di consegnare denaro possono costituire una minaccia implicita idonea a integrare il tentativo di rapina, anche se non vi è minaccia esplicita verbale o violenza fisica manifesta.
- La desistenza volontaria ai sensi dell'art. 56 cod.pen. richiede una rinuncia libera e autonoma dell'agente; l'interruzione dell'azione dovuta a reazione della vittima o a intervento di terzi (forze dell'ordine) non configura desistenza.
- Le censure sull'affidabilità del teste o sulla rivalutazione del compendio probatorio in Cassazione devono andare oltre una semplice richiesta di rivalutazione dei fatti: la Suprema Corte sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la valutazione endoprocessuale delle prove a meno che questa non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
- Quando in appello viene esclusa una aggravante precedentemente riconosciuta, il giudice d'appello è obbligato a motivare il nuovo bilanciamento ex art. 69 cod.pen.; la conferma della pena senza adeguata rinnovata motivazione è motivo di annullamento parziale con rinvio.
- La conferma dell'affermazione di responsabilità può essere resa irrevocabile anche se la Cassazione annulla aspetti del trattamento sanzionatorio; pertanto un accoglimento parziale del ricorso (solo sul piano della pena) non significa necessariamente l'assoluzione o la revisione della responsabilità sostanziale.
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