Sentenza n. 1522/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 298/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 755/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.06.2025, notificata il 18.06.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 500,00 sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 298/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di euro 500,00 quale contributo per la formazione. Prima dell'udienza camerale, la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento delle somme risultanti dal giudicato. Il Ministero è stato considerato virtualmente soccombente e condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio
Il contributo unificato è posto a carico dell'amministrazione resistente nei limiti in cui sia dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa riconosciuta dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
- Quando l'amministrazione adempie solo nel corso del giudizio di ottemperanza, essa può essere considerata virtualmente soccombente e condannata alle spese processuali, nonostante la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La possibile emersione di profili di danno erariale connessi alle vicende oggetto del giudizio può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
Come è indicizzato
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