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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26063/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere dal G.i.p. e poi dal Tribunale del riesame per ipotesi provvisorie di estorsione e tentata estorsione in concorso, aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizi motivazionali sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che la motivazione del riesame fosse fondata su affermazioni generiche e non riscontrate circa il controllo mafioso del territorio, che la posizione dell'indagato nel villaggio turistico fosse stata attribuita in modo apodittico, che la sua presenza alle assemblee condominiali fosse legittima quale proprietario, che le testimonianze fossero generiche e che per uno dei capi la persona offesa avesse escluso minacce o coartazioni; 2) violazione di legge e vizi motivazionali sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., contestando sia la finalità agevolativa sia il metodo mafioso, ritenendo insufficiente il mero rapporto di parentela/affinità con alcuni soggetti assunti e negando che fosse stata valorizzata una reale connotazione soggettiva dell'aggravante; 3) violazione di legge e vizi motivazionali sulle esigenze cautelari, sostenendo che il richiamo al pericolo di reiterazione fosse confuso, privo di elementi specializzanti e non tenesse conto del tempo trascorso dai fatti e della durata della misura. Sono stati depositati anche motivi nuovi, che la Corte reputa superati dalle stesse argomentazioni svolte sul ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati perché, in materia cautelare, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del fatto, dell'attendibilità delle fonti o della concludenza degli elementi probatori. Ha inoltre condiviso la motivazione del Tribunale del riesame sulla gravità indiziaria, sulla configurabilità dell'estorsione aggravata dal metodo mafioso/finalità agevolativa in relazione alle richieste di assunzione imposte all'interno del contesto del villaggio turistico e sulla sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando la disciplina dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e l'insufficienza della mera allegazione del tempo trascorso per superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per sintetizzare i motivi di ricorso senza riprodurli integralmente.

  • art. 273 c.p.p.

    gravi indizi di colpevolezza

    la loro insussistenza è deducibile in cassazione solo come violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, non come mera diversa lettura del materiale indiziario.

  • art. 274 c.p.p.

    le censure sulla loro mancanza sono ammissibili solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione manifestamente illogica.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    nei reati rilevanti ai fini della norma, compresa la contestazione dell'art. 416-bis.1 c.p., opera una presunzione relativa di esigenze cautelari e una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con specifici elementi contrari.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante contestata sia sotto il profilo della finalità agevolativa sia sotto quello del metodo mafioso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    la cancelleria è chiamata agli adempimenti conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro ordinanze cautelari personali, non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: sono inammissibili le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti, delle fonti e degli indizi già scrutinati dal giudice del riesame.
  • L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari è deducibile in cassazione solo se si traduce in violazione di specifiche norme di legge o in una motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • La minaccia costitutiva dell'estorsione può essere anche indiretta, implicita o indeterminata, purché, per il contesto concreto, la personalità dell'agente e le condizioni ambientali, sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà della vittima.
  • Integra estorsione, e non violenza privata, la condotta di chi costringe un imprenditore o un soggetto passivo ad assumere personale non necessario, quando la costrizione arreca un ingiusto profitto al soggetto imposto e un danno alla vittima per la compressione della sua autonomia negoziale.
  • Ai fini dell'aggravante mafiosa, il legame parentale o di stretta vicinanza con soggetti inseriti in compagini criminali può rafforzare l'effetto intimidatorio e la capacità costrittiva della richiesta, se inserito in un contesto fattuale che ne confermi la portata.
  • In presenza della disciplina dell'art. 275, comma 3, c.p.p., la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere vinta solo da elementi specifici e concreti che dimostrino la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure meno afflittive; il solo decorso del tempo non basta.

Come è indicizzato

MaterieTurbativa d'astaImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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