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Ordinanza

Ordinanza n. 1782/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento del Comune di Bacoli prot. n. 18483/2026 del 9 giugno 2026, avente a oggetto “ID Pratica n. SCTNTN65E04A535F-01062026-1038 – Richiedente: Impresa individuale AUTOPARCHEGGIO DI SCOTTO ROSATO ANTONIO Comunicazione di irricevibilità”; - della determinazione dirigenziale n. 963 dell’11 maggio 2026 – Registro di Area n. 35 dell’11 maggio 2026 del Comune di Bacoli - Area V, avente a oggetto “DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 30.04.2026 AVENTE OGGETTO ISTITUZIONE PARCHEGGI TEMPORANEI. CRITERI E INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 2 BIS DEL DECRETO LEGGE 07 MAGGIO 2024 N. 60 COSÌ COME CONVERTITO CON LA LEGGE. 4 LUGLIO 2024, N. 95 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO”; - dell’Avviso Pubblico del Comune di Bacoli avente a oggetto “Istituzione di aree per il parcheggio temporaneo ad uso pubblico ai sensi del d.l. 60/2024 art. 32 comma 2-bis – anno 2026”, approvato con la predetta determinazione dirigenziale n. 963 dell’11 maggio 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi della parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202603644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di irricevibilità della SCIA per l’esercizio di un parcheggio temporaneo, nonché determinazione di approvazione dell’avviso pubblico comunale e relativo avviso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la comunicazione del Comune di Bacoli con cui era stata dichiarata irricevibile la SCIA presentata tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it per l’attività di autoparcheggio, nonché la determinazione dirigenziale e l’avviso pubblico relativi all’istituzione di aree per il parcheggio temporaneo ad uso pubblico. Dal provvedimento emerge che la ricorrente faceva riferimento al conseguimento di una valutazione di incidenza ambientale (VIncA). Il giudice ha ritenuto, in sede cautelare, che la VIncA richiamata riguardasse esclusivamente un progetto concernente opere di demolizione su un lotto in locazione e non l’attività di parcheggio oggetto della SCIA. La documentazione stessa precisava che ogni ulteriore intervento avrebbe dovuto essere oggetto di una nuova istanza di valutazione di incidenza. La Sezione ha inoltre richiamato proprie precedenti sentenze, secondo cui per l’esercizio dell’attività di parcheggio era necessaria un’apposita VIncA.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ha confermato la valutazione già espressa nel decreto cautelare n. 1519 del 10 giugno 2026, ritenendo irrilevanti, ai fini della sospensione, i profili formali relativi alla dichiarazione comunale di irricevibilità della SCIA, poiché la documentazione disponibile evidenziava comunque l’assenza di una VIncA riferita specificamente all’attività di parcheggio. Il fumus boni iuris non è stato quindi ritenuto sufficiente. Nel bilanciamento degli interessi, l’interesse economico dell’impresa è stato considerato recessivo rispetto all’interesse pubblico alla conservazione dell’habitat naturale, fino alla decisione di merito, in considerazione dei possibili pregiudizi irreversibili derivanti da un’attività produttiva di rilevanti rumori e fumi in un’ampia area. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riguardo alla plausibilità della pretesa e al bilanciamento degli interessi contrapposti.

  • art. 32, comma 2-bis, d.l. 60/2024, convertito dalla l. 95/2024

    La disposizione è richiamata nell’oggetto della determinazione e dell’avviso comunale relativi all’istituzione di parcheggi temporanei; il testo dell’ordinanza non ne espone ulteriore interpretazione.

Massime di principio

  • Ai fini della legittimazione ambientale di un’attività o di un intervento, una valutazione di incidenza riferita a uno specifico progetto non può essere automaticamente estesa ad attività ulteriori e diverse; per ogni ulteriore intervento può rendersi necessaria una nuova istanza di valutazione di incidenza.
  • In sede cautelare, quando l’attività privata può arrecare pregiudizi irreversibili a un habitat naturale, l’interesse pubblico alla sua tutela può prevalere sull’interesse meramente economico dell’operatore, giustificando il mantenimento della situazione esistente fino alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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