Sentenza del 23/09/2016 n. 18664 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'accertamento Irpeg e Iva relativo all'anno d'imposta 2002. In particolare, sosteneva di aver valutato la partecipazione nella S. C. S.p.A. al costo storico, successivamente rettificato per perdite, e non secondo il metodo del patrimonio netto. Deduceva inoltre che i principi di prudenza e di rappresentazione veritiera e corretta consentissero di non rivalutare la partecipazione a fronte di risultati positivi ritenuti temporanei, contestando quindi la ripresa fiscale della plusvalenza derivante dal mancato adeguamento del valore della partecipazione. In subordine chiedeva l'applicazione di sanzioni più favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Commissione tributaria regionale, secondo cui la partecipazione era stata originariamente valutata con il metodo del patrimonio netto, come risultava dalle note integrative, e tale criterio non poteva essere modificato in assenza di circostanze eccezionali adeguatamente motivate. Dopo le precedenti svalutazioni, dedotte anche fiscalmente, la società era quindi obbligata ad adeguare il valore della partecipazione all'incremento del patrimonio netto della partecipata, che aveva conseguito utili costanti. Il principio di prudenza non poteva giustificare una deliberata sottostima dei ricavi o l'uso di politiche di bilancio per occultare i risultati effettivi. È stata inoltre respinta la richiesta di rideterminazione delle sanzioni, poiché la disciplina più favorevole non era ancora applicabile alla data rilevante.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 2-bis, nel testo vigente ratione temporis
La norma è stata posta a fondamento della ripresa fiscale relativa al maggior valore della partecipazione e alla conseguente plusvalenza imponibile.
Codice civile, art. 2426, comma 1, n. 4
La partecipazione può essere valutata, in alternativa al criterio del costo, secondo la frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della società partecipata.
Quando la società ha adottato il metodo del patrimonio netto, deve adeguare il valore contabile della partecipazione alle variazioni del patrimonio netto della partecipata, salvo deroghe eccezionali adeguatamente motivate.
Codice civile, art. 2423-bis
Il principio di prudenza e gli altri criteri di redazione del bilancio non consentono di mantenere artificiosamente un valore contabile non corrispondente all'effettivo andamento della partecipazione.
Codice civile, artt. 2423 e 2423-bis
I principi di rappresentazione veritiera e corretta e di prudenza devono essere applicati senza trasformarsi in strumenti per occultare ricavi o risultati economici effettivi.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 59, comma 4, previgente
La disciplina fiscale collegava la determinazione del reddito ai valori risultanti dal bilancio, ma ciò non impediva il recupero a tassazione di maggiori valori dovuti in base al criterio civilistico di valutazione effettivamente adottato.
D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15, comma 1, lett. f), e art. 32
Le disposizioni di cui al Titolo 2 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.
La disciplina sanzionatoria più favorevole non è stata applicata perché, secondo la Corte, non era ancora efficace alla data della decisione.
Massime di principio
- La scelta del criterio di valutazione della partecipazione deve risultare con chiarezza dai bilanci e dalle note integrative; una volta adottato il metodo del patrimonio netto, esso non può essere disapplicato o modificato liberamente.
- Le precedenti svalutazioni dedotte fiscalmente rafforzano l'esigenza di contabilizzare successivamente gli incrementi di valore derivanti dal miglioramento del patrimonio netto della partecipata.
- Il principio di prudenza non consente di ignorare utili costanti e strutturali della partecipata né di mantenere una sottovalutazione deliberata per ridurre il reddito imponibile.
- Una relazione o opinione della società di revisione elaborata successivamente ai fatti contabili difficilmente può prevalere sulle risultanze coeve dei bilanci e delle note integrative.
- Quando il valore fiscale dipende da una corretta rappresentazione contabile, l'omessa contabilizzazione di un incremento imposto dal criterio adottato può determinare una legittima ripresa a tassazione.
- L'applicazione retroattiva di una disciplina sanzionatoria più favorevole dipende dalla specifica norma transitoria e dalla data di effettiva entrata in vigore.
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