Cassazione Penale, Ordinanza n. 03243/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. I motivi investivano, da un lato, questioni che la Corte qualifica come precluse e rinunciate in sede di legittimità: in particolare, la mancata valutazione di condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la diversa qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; dall'altro lato, la misura della pena concordata, senza però dedurre un'ipotesi di illegalità della pena. La Corte rileva che tali doglianze non sono proponibili in cassazione nel caso di concordato sulla pena, perché attengono a profili preclusi o espressamente rinunciati e non a una pena illegale.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
nel giudizio di legittimità, in presenza di concordato sulla pena, non sono consentite censure che investano questioni precluse o rinunciate, né contestazioni sulla misura della pena concordata se non si deduce l'illegalità della pena
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle cause di proscioglimento viene indicata come questione preclusa in questo contesto
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
la diversa qualificazione del fatto in tale ipotesi viene considerata questione rinunciata nel concordato
art. 310 c.p.p.
non citato nel testo
art. 616 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è disposta in conseguenza dell'inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una decisione resa a seguito di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. non possono essere dedotte questioni che risultino precluse o già oggetto di rinuncia nel patteggiamento/concordato.
- La censura sulla misura della pena concordata è inammissibile quando non venga dedotta l'illegalità della pena, poiché il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio liberamente accettato dalle parti.
- Le doglianze relative alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non sono proponibili in cassazione se il tema è precluso dalla struttura del concordato e dalla rinuncia alle questioni incompatibili con l'accordo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può provvedere de plano e applicare la sanzione processuale del pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03028/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03086/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →