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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3137

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3137 della Commissione, del 13 dicembre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione

Normativa europea32024R3137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative, sulla base delle valutazioni tecniche e delle consultazioni svolte dalla Commissione, dall’EASA, dagli Stati membri e dalle autorità dei paesi terzi. La modifica principale è l’inserimento di Air Tanzania nell’allegato A, mentre per gli altri paesi esaminati non vengono apportate, per ora, ulteriori modifiche alle rispettive posizioni in elenco. Il provvedimento conferma anche il mantenimento di diversi divieti e restrizioni già esistenti e dispone la sostituzione integrale degli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006.

Aggiornamento dell'elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, con inserimento di Air Tanzania in allegato A e sostituzione degli elenchi allegati al regolamento (CE) n. 474/2006.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea e incide sui vettori aerei inseriti negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006, cioè sui vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione o a restrizioni operative specifiche. Riguarda inoltre, in via indiretta, le autorità aeronautiche dei paesi terzi interessati, i vettori da esse certificati e i voli operati verso/da l’Unione. Restano ferme le eccezioni già previste dal sistema del regolamento (CE) n. 2111/2005, in particolare la possibilità di operare con aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-lease) da vettori non soggetti a divieto operativo, se rispettate le norme di sicurezza applicabili.

Aggiornamento dell'elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3137 della Commissione aggiorna il sistema UE di sicurezza aerea fondato sul regolamento (CE) n. 2111/2005 e sul regolamento (CE) n. 474/2006, che contiene l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione. Il provvedimento è adottato a seguito delle informazioni ricevute da Stati membri, EASA, paesi terzi e organizzazioni internazionali, nonché delle consultazioni con i vettori interessati e con il comitato per la sicurezza aerea dell’UE.

Base normativa e contesto procedurale

La Commissione richiama l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 come base giuridica per l’aggiornamento dell’elenco. Nei considerando viene precisato che i vettori interessati sono stati informati dei fatti e delle valutazioni su cui si fondano le misure, e che è stata loro offerta la possibilità di consultare la documentazione pertinente, di presentare osservazioni scritte e di essere ascoltati.

Il regolamento si inserisce nel sistema di monitoraggio continuo che coinvolge anche:

  • le valutazioni tecniche dell’EASA sui titolari di autorizzazione TCO ai sensi del regolamento (UE) n. 452/2014;
  • le ispezioni di rampa SAFA ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012;
  • i progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi interessati;
  • gli scambi informativi con Eurocontrol sulle funzioni di allarme SAFA e TCO.

Vettori aerei dell’Unione

I considerando ricordano che gli Stati membri e l’EASA hanno adottato misure correttive ed esecutive nei confronti dei vettori aerei dell’Unione, in caso di necessità e qualora emergano rischi imminenti per la sicurezza dovuti a non conformità alle norme applicabili. Il regolamento non introduce in questa parte modifiche specifiche, ma ribadisce il meccanismo di vigilanza continua.

Armenia

Per i vettori certificati in Armenia, già inseriti nell’allegato A dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/736, la Commissione constata progressi normativi e organizzativi del comitato per l’aviazione civile armeno, anche a seguito dell’audit USOAP ICAO del primo trimestre 2024 e della riunione tecnica del 13 novembre 2024. Tuttavia, non vi sono ancora elementi sufficienti per allentare le restrizioni operative. La Commissione ritiene quindi che, al momento, non vi siano motivi per modificare l’elenco per quanto riguarda l’Armenia e invita gli Stati membri a continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa.

Iraq

Per l’Iraq, con riferimento a Iraqi Airways e Fly Baghdad, già iscritti nell’allegato A rispettivamente dal 2015 e dal 2023, la Commissione prende atto di alcuni progressi dell’ICAA sul piano normativo, organizzativo e delle risorse, ma ritiene che non siano ancora sufficienti per modificare la posizione in elenco. Anche in questo caso gli Stati membri devono proseguire i controlli di conformità e le ispezioni di rampa.

Kirghizistan

Per i vettori certificati in Kirghizistan, già inclusi nell’allegato A dal 2006, la Commissione evidenzia carenze rilevanti nei programmi di formazione, nei processi di supervisione, nel sistema di segnalazione degli eventi e nelle attività di audit e conformità della SCAA. Pur riconoscendo l’avvio di un piano strategico di trasformazione e di un progetto di assistenza tecnica nel 2025, la Commissione conclude che non vi sono ancora prove sufficienti per rimuovere o attenuare il divieto operativo.

Pakistan

Per il Pakistan, la Commissione valuta i progressi della PCAA e riconosce che il piano di azioni correttive è stato affrontato in modo sostanziale, senza osservare carenze gravi nella riunione tecnica del 18-19 settembre 2024. Rimane però fermo il giudizio secondo cui, allo stato, non vi sono motivi per modificare l’elenco dei vettori pakistani soggetti a divieto operativo. Restano vigenti le raccomandazioni sulle ispezioni di rampa e la possibilità di ulteriori azioni in caso di nuovi rischi.

Suriname

Per il Suriname, il caso di Blue Wing Airlines e della CASAS conferma la persistenza di gravi carenze in materia di capacità di supervisione, personale, procedure e qualificazione degli ispettori. La Commissione annuncia l’intenzione di effettuare una visita di valutazione in loco nel primo trimestre 2025, ma nel frattempo mantiene invariata la situazione in elenco, senza modifiche all’allegato A.

Tanzania e inserimento di Air Tanzania

La novità sostanziale del regolamento riguarda la Tanzania: Air Tanzania aveva chiesto un’autorizzazione TCO il 23 agosto 2023, ma l’EASA ha rilevato gravi carenze non corrette, in particolare sul controllo del programma di addestramento al volo e sulla capacità sistemica di conformarsi alle norme di sicurezza internazionali. Dopo la valutazione della domanda, l’EASA ha respinto l’autorizzazione TCO il 12 aprile 2024.

Successivamente, la Commissione ha chiesto informazioni alla TCAA, ha esaminato la documentazione ricevuta il 7 giugno 2024 e ha tenuto una riunione tecnica il 10 ottobre 2024. Le informazioni e l’audizione del 20 novembre 2024 hanno confermato carenze significative nelle risorse ispettive, nella formazione, nelle procedure di sorveglianza e nella gestione dei rilievi. In particolare, il piano di azioni correttive di Air Tanzania non ha dimostrato la capacità di risolvere le debolezze sistemiche riscontrate. Di conseguenza, la Commissione decide di modificare l’allegato A inserendo Air Tanzania tra i vettori soggetti a divieto operativo.

Contenuto degli allegati aggiornati

L’allegato I sostituisce l’allegato A e riporta l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo nell’Unione, comprensivo dei vettori certificati in numerosi Stati terzi e di Air Tanzania. L’allegato II sostituisce l’allegato B e conferma i vettori soggetti a restrizioni operative, in particolare:

  • Iran Air, con restrizioni su tutti gli aeromobili Fokker F100 e Boeing B747 indicati nel COA;
  • Air Koryo, con restrizione dell’intera flotta salvo due aeromobili TU-204 identificati dalle marche P-632 e P-633.

Gli allegati ribadiscono inoltre che i vettori inseriti possono esercitare diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio da un vettore non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata delle decisioni di aggiornamento dell’elenco per ragioni di sicurezza e riservatezza.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n. 474/2006

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A e l’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i testi riportati negli allegati I e II del presente regolamento di esecuzione.

Inserimento di Air Tanzania nell’allegato A

Air Tanzania viene inserita nell’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione, in ragione delle carenze di sicurezza riscontrate nella valutazione della sua domanda di autorizzazione TCO e della mancata dimostrazione di conformità alle norme di sicurezza internazionali.

Mantenimento delle restrizioni per Armenia, Iraq, Kirghizistan, Pakistan, Suriname e Tanzania

La Commissione conclude che, per il momento, non vi sono motivi per modificare la posizione dei vettori certificati in Armenia, Iraq, Kirghizistan, Pakistan e Suriname; per la Tanzania viene invece introdotto un divieto operativo per Air Tanzania. Gli Stati membri devono continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa dei vettori interessati a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

Aggiornamento delle motivazioni tecniche e delle consultazioni

Il regolamento si fonda sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, dall’EASA, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali, sulle consultazioni con i vettori interessati e sulle riunioni tecniche svolte con le autorità competenti dei paesi interessati. Sono richiamate anche le attività di monitoraggio SAFA, le valutazioni TCO e i progetti di assistenza tecnica dell’EASA.

Decorrenza ed efficacia immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, in ragione degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005, le decisioni adottate si applicano immediatamente dopo l’adozione.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereisicurezza aereamercato aereocooperazione internazionalecontrolli e vigilanza

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