Regolamento (UE) 2025/415
Regolamento delegato (UE) 2025/415 della Commissione, del 13 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’adeguamento del requisito di fondi propri e le caratteristiche minime dei programmi relativi alle prove di stress degli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica, per gli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica, quando e come l’autorità competente può imporre un aumento dei fondi propri e quali elementi debbano essere considerati nella valutazione del rischio. Definisce inoltre i requisiti minimi dei programmi di prove di stress, distinguendo tra prova di stress sulla solvibilità e sulla liquidità, con frequenze minime differenziate in base alla significatività del token. La disciplina mira a rafforzare la resilienza degli emittenti, tenendo conto dei rischi per l’emittente, per i possessori dei token e per la stabilità finanziaria nel suo complesso.
Norme tecniche UE su adeguamento dei fondi propri e programmi di prove di stress per emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronica.
Ambito di applicazione
Si applica agli emittenti di token collegati ad attività, agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi e, se richiesto dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, anche agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi. Disciplina, nell’ambito del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA), sia la procedura e i termini per l’eventuale aumento dei fondi propri ex articolo 35, paragrafo 3, sia le caratteristiche minime dei programmi di prove di stress su solvibilità e liquidità. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento delegato (UE) 2025/415: fondi propri e prove di stress per emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica
Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) specificando, da un lato, le condizioni procedurali e i criteri di valutazione per imporre un aumento dei fondi propri agli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e, dall’altro, i requisiti minimi dei relativi programmi di prove di stress. La finalità è rafforzare la vigilanza prudenziale sugli emittenti, in considerazione dei rischi di stabilità finanziaria connessi a rimborsi di massa, tensioni di liquidità, deterioramento delle riserve e rischi operativi o di mercato.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli emittenti di token collegati ad attività, agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi e, in via eventuale, agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi quando l’autorità competente lo richieda ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114. Le norme riguardano sia la procedura per l’eventuale incremento del requisito di fondi propri ex articolo 35, paragrafo 3, MiCA, sia la strutturazione dei programmi di stress test.
Aumento dei fondi propri: logica e criteri di vigilanza
Il testo chiarisce che l’autorità competente deve valutare caso per caso se vi siano circostanze che giustifichino un aumento dei fondi propri, sulla base di tutti i criteri di rischio pertinenti. In particolare, l’autorità considera il possibile impatto di un fallimento del token sulla stabilità finanziaria, compresi i rimborsi su larga scala, le vendite forzate delle attività di riserva, i ritiri dei depositi, le perturbazioni di mercato e i rischi sistemici.
I criteri individuati all’articolo 4 includono, tra gli altri:
- il rischio di violazione, entro 12 mesi, dei requisiti di cui all’articolo 34, paragrafi 1, 8 e 10, e agli articoli da 36 a 39 del regolamento (UE) 2023/1114;
- la capacità di garantire il rimborso al valore nominale e al valore di mercato in condizioni normali e di stress;
- il rischio di deterioramento significativo del valore delle attività di riserva o della situazione finanziaria dell’emittente;
- l’aumento del rischio operativo derivante da registro distribuito, piattaforme di negoziazione, infrastrutture di mercato, sistemi di pagamento e altri fornitori terzi, inclusi i depositari.
Procedura per l’ordine di aumento dei fondi propri
L’autorità competente dello Stato membro d’origine deve trasmettere all’emittente un progetto di decisione, tenendo conto delle osservazioni già formulate dall’interessato. Il progetto deve contenere l’importo dell’aumento richiesto, la percentuale che eccede il livello minimo legato alla riserva di attività, la motivazione basata sul livello di rischio superiore, l’eventuale impatto sostanziale sulla situazione finanziaria dell’emittente o sulla stabilità finanziaria del sistema, l’eventuale indipendenza del rischio dal modello di governance o di business e il termine per l’adeguamento.
L’emittente ha 25 giorni lavorativi per presentare osservazioni sul progetto di decisione. Successivamente, l’autorità notifica la decisione definitiva. Entro 25 giorni lavorativi dalla notifica, l’emittente deve presentare un piano dettagliato di aumento dei fondi propri, che indichi fasi, misure e procedure temporizzate e confermi che gli strumenti di fondi propri utilizzati rispettino le condizioni dell’articolo 35, paragrafo 2, MiCA. Se il termine per l’adeguamento supera tre mesi, l’emittente deve inviare aggiornamenti mensili sui progressi; ogni impossibilità di rispettare una fase deve essere comunicata immediatamente.
Termine massimo per l’adeguamento
Il termine fissato dall’autorità competente non può superare sei mesi dalla notifica della decisione definitiva. Nel determinare il termine, l’autorità deve considerare il potenziale livello di rischio superiore e le eventuali carenze nel modello di governance o di business. I considerando sottolineano che il termine dovrebbe essere il più breve possibile compatibilmente con l’esigenza di assicurare una capitalizzazione adeguata.
Programma di prove di stress: struttura, contenuti e governance
Il regolamento impone agli emittenti di predisporre un programma di prove di stress praticabile e realistico, capace di produrre decisioni informate a tutti i livelli della dirigenza. Il programma deve essere riesaminato almeno annualmente per verificarne efficacia, solidità e adeguatezza, tenendo conto delle condizioni interne ed esterne e dell’evoluzione del profilo di rischio dell’emittente e dei token emessi.
Nel programma devono essere valutati, in particolare:
- l’efficacia complessiva del programma e la necessità di migliorie;
- i fattori di rischio, la costruzione degli scenari e le ipotesi dei modelli;
- la sensibilità dei risultati alle ipotesi e il ruolo del giudizio esperto;
- le prestazioni del modello, incluse le verifiche out-of-sample;
- l’integrazione delle possibili spirali negative solvibilità-liquidità;
- le interconnessioni tra prove di stress sulla solvibilità e sulla liquidità;
- i feedback delle autorità competenti;
- l’adeguatezza dell’infrastruttura dati;
- il coinvolgimento dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione;
- le ipotesi gestionali e le azioni di gestione previste;
- la completezza e trasparenza della documentazione.
L’organo di amministrazione deve adottare il programma ed è responsabile della sua attuazione. Il testo richiede inoltre che il programma verifichi la presenza, nell’organo, di competenze collettive sufficienti, di risorse adeguate, di un dialogo effettivo con il personale coinvolto e con gli eventuali outsourcer, nonché della capacità di mettere in discussione scenari e ipotesi e di deliberare le azioni di gestione da condividere, ove opportuno, con le autorità competenti.
Tipi di prove di stress e frequenza minima
Gli emittenti devono eseguire due distinte categorie di stress test:
- una prova di stress sulla solvibilità, volta a misurare l’impatto di sviluppi macro o microeconomici sulla posizione patrimoniale, sui requisiti di fondi propri e sulla capacità di assorbire perdite;
- una prova di stress sulla liquidità, volta a misurare l’impatto di sviluppi macro o microeconomici sul rischio di finanziamento, sul rischio di mercato e sulla liquidità delle attività di riserva e dell’emittente.
La frequenza minima è differenziata:
- solvibilità: almeno trimestrale per i token significativi e almeno semestrale per i non significativi;
- liquidità: almeno mensile per tutti gli emittenti rientranti nel regolamento.
Infrastruttura dati e metodologia
Il programma di stress test deve poggiare su un’infrastruttura dati adeguata, trasparente, flessibile e proporzionata alla dimensione, complessità e profilo di rischio dell’emittente. L’infrastruttura deve assicurare capacità costante di effettuare le prove previste, qualità e controllo dei dati, copertura di tutti i rischi sostanziali e risorse sufficienti per sviluppo e manutenzione, inclusi i sistemi informatici.
Sul piano metodologico, gli emittenti devono individuare tre macro-categorie di rischio:
- rischi relativi al valore, alla trasferibilità, alla liquidità, all’accessibilità o alla convertibilità dei token e delle attività di riserva;
- rischi connessi ai sistemi tecnologici e di mercato su cui si basa il token, incluso il registro distribuito o altre tecnologie, nonché piattaforme di negoziazione, infrastrutture di mercato e sistemi di pagamento;
- rischi derivanti da accordi contrattuali con altri emittenti, prestatori di servizi per le cripto-attività, istituzioni finanziarie o altri soggetti, inclusi gli accordi di outsourcing per emissione, trasferimento, custodia, gestione o investimento delle riserve.
Gli scenari di rischio devono essere storici o ipotetici, ben definiti e quantificabili. Per la solvibilità l’orizzonte temporale è di tre anni; per la liquidità fino a un anno. Devono inoltre essere indicate l’attività a rischio, la descrizione precisa dello scenario e la plausibilità/gravità delle perdite potenziali, quantificandole o almeno stimandole.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sostiene l’interpretazione prudenziale del MiCA in materia di capitale regolamentare e gestione del rischio per gli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo
Il regolamento si applica agli emittenti di token collegati ad attività, agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi e, su richiesta dell’autorità competente, agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica non significativi. Le regole si innestano nel quadro del regolamento (UE) 2023/1114.
Aumento dei fondi propri: procedura decisionale
L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette all’emittente un progetto di decisione che impone l’aumento dei fondi propri ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114. Il progetto deve indicare importo dell’aumento, percentuale eccedente la riserva di attività, motivazione legata al livello di rischio superiore, eventuale impatto sostanziale sulla situazione finanziaria dell’emittente o sulla stabilità finanziaria generale, indipendenza del rischio dal modello di governance o di business e termine per adempiere. L’emittente dispone di 25 giorni lavorativi per osservazioni; la decisione definitiva è poi notificata dall’autorità competente.
Piano di adeguamento e monitoraggio
Entro 25 giorni lavorativi dalla decisione definitiva, l’emittente presenta un piano dettagliato con fasi temporalmente definite, misure e procedure per conseguire l’aumento dei fondi propri e con conferma del rispetto delle condizioni dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114. Se il termine di adeguamento supera tre mesi, l’emittente informa mensilmente l’autorità competente sui progressi; eventuali impossibilità di rispettare una fase devono essere comunicate immediatamente. L’autorità competente monitora attentamente l’attuazione e, se è istituito un collegio ex articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, aggiorna l’ABE su decisione, piano e aggiornamenti.
Termine massimo per l’aumento dei fondi propri
Il termine fissato dall’autorità competente non può superare sei mesi dalla notifica della decisione definitiva. Nel fissarlo, l’autorità tiene conto del livello di rischio superiore e delle eventuali carenze del modello di governance o di business dell’emittente. I considerando precisano che il termine dovrebbe essere quanto più breve possibile in funzione della necessità di assicurare una capitalizzazione adeguata.
Criteri di valutazione del rischio per imporre il rafforzamento patrimoniale
Nella decisione ex articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, l’autorità competente considera se l’emittente rischi di violare entro 12 mesi i requisiti di cui all’articolo 34, paragrafi 1, 8 e 10, e agli articoli da 36 a 39; se il rimborso al valore nominale e di mercato sia garantito in condizioni normali o di stress; se esista un maggiore rischio di deterioramento delle attività di riserva o della situazione finanziaria; e se aumenti il rischio operativo derivante da registro distribuito, piattaforme di negoziazione, infrastrutture di mercato, sistemi di pagamento e altri prestatori terzi, inclusi i depositari.
Obbligo di programma di prove di stress
Gli emittenti devono predisporre un programma di prove di stress praticabile e realistico, idoneo a produrre decisioni informate a tutti i livelli della dirigenza. Il programma va riesaminato almeno annualmente per verificarne efficacia, solidità e adeguatezza rispetto ai rischi dell’emittente e dei token emessi, e deve essere aggiornato in modo continuativo.
Contenuti minimi del programma di stress test
Nel programma devono essere considerati efficacia, necessità di miglioramenti, fattori di rischio, scenari, ipotesi e sensibilità dei modelli, prestazioni del modello, integrazione delle spirali negative solvibilità-liquidità, interconnessioni tra stress di solvibilità e di liquidità, feedback delle autorità competenti, qualità dell’infrastruttura dati, coinvolgimento dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione, ipotesi gestionali e azioni di gestione previste, oltre alla completezza e trasparenza della documentazione.
Tipologie di prove di stress
Devono essere effettuate una prova di stress sulla solvibilità e una prova di stress sulla liquidità. La prima deve valutare l’impatto di sviluppi macro o microeconomici sulla posizione patrimoniale e sulla capacità di assorbire perdite; la seconda deve valutare l’impatto di sviluppi analoghi sul rischio di finanziamento, sul rischio di mercato e sulla liquidità della riserva di attività e dell’emittente. Le metodologie devono essere proporzionate alla natura del token, alla portata dei diritti di rimborso e alla complessità/concentrazione/composizione delle attività di riserva.
Frequenza minima delle prove di stress
La prova di stress sulla solvibilità è almeno trimestrale per gli emittenti di token significativi e almeno semestrale per quelli non significativi. La prova di stress sulla liquidità è almeno mensile per tutti gli emittenti soggetti al regolamento.
Governance interna e responsabilità dell’organo di amministrazione
Il programma è adottato dall’organo di amministrazione, che ne è responsabile insieme all’attuazione. Il programma deve verificare che l’organo disponga collettivamente di conoscenze, competenze ed esperienza sufficienti; che vi siano risorse e responsabilità chiare; che vi sia dialogo con il personale e gli eventuali outsourcer; che siano messe in discussione le ipotesi e gli scenari; e che siano discusse le azioni di gestione anche con le autorità competenti. Il programma deve essere integrato nelle politiche interne e nel quadro di gestione dei rischi dell’emittente.
Infrastruttura dati e requisiti organizzativi
Il programma di stress test deve essere supportato da un’infrastruttura dati adeguata, trasparente, flessibile e proporzionata alle dimensioni, alla complessità e al profilo di rischio dell’emittente. L’infrastruttura deve consentire copertura di tutti i rischi sostanziali, qualità e controllo dei dati, continuità operativa delle prove e dedicazione di risorse umane, finanziarie e materiali sufficienti.
Metodologia, scenari e orizzonte temporale
Gli emittenti devono individuare categorie di rischio relative al valore, trasferibilità, liquidità, accessibilità o convertibilità dei token e delle attività di riserva; ai sistemi tecnologici e di mercato utilizzati per emissione o trasferimento; e ai rischi derivanti da accordi contrattuali con emittenti, prestatori di servizi cripto, istituzioni finanziarie o altri soggetti, inclusi gli outsourcing. Gli scenari possono essere storici o ipotetici, devono essere ben definiti e quantificabili, e devono riferirsi a un orizzonte di tre anni per la solvibilità e fino a un anno per la liquidità, con descrizione precisa dell’attività a rischio. La gravità, la plausibilità e le perdite potenziali devono essere quantificate o almeno stimabili.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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