Regolamento (UE) 2025/405
Regolamento delegato (UE) 2025/405 della Commissione, del 13 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le pratiche enologiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro della produzione biologica nel settore del vino per tenere conto dell’introduzione, nel diritto UE del mercato vitivinicolo, del vino dealcolizzato come prodotto del settore. A tal fine modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848, chiarendo quali pratiche enologiche siano ammesse nella vinificazione biologica e quali condizioni tecniche debbano essere rispettate. Introduce inoltre un aggiornamento dei riferimenti ai regolamenti delegati oggi applicabili alle pratiche e alla presentazione dei prodotti vitivinicoli. In particolare, autorizza per il vino biologico dealcolizzato l’uso della parziale evaporazione sotto vuoto e della distillazione, entro limiti rigorosi di temperatura, filtrazione e titolo alcolometrico.
Modifica le norme sulla vinificazione biologica del regolamento (UE) 2018/848, autorizzando specifiche pratiche di dealcolizzazione per il vino biologico e aggiornando i riferimenti normativi nel settore vitivinicolo.
Ambito di applicazione
Si applica alla produzione biologica e, in particolare, alla produzione e trasformazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dall’allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848. Riguarda gli operatori che producono vino biologico, compreso il vino dealcolizzato biologico, e incide sulle pratiche, i processi e i trattamenti enologici consentiti. Ha applicazione generale in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce esclusioni territoriali o settoriali ulteriori rispetto ai limiti specifici previsti per le singole pratiche enologiche.
Regolamento delegato (UE) 2025/405 della Commissione sulle pratiche enologiche nella produzione biologica
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2018/848, che disciplina la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, per adeguare le regole del comparto vitivinicolo all’evoluzione del diritto dell’Unione in materia di vino dealcolizzato. Il legislatore delegato prende atto che, a seguito del regolamento (UE) 2021/2117, il vino dealcolizzato è entrato a far parte dei prodotti del settore vitivinicolo del regolamento (UE) n. 1308/2013. In tale contesto, la Commissione aggiorna le pratiche enologiche ammissibili nella vinificazione biologica e i relativi riferimenti normativi.
Contesto e ratio dell’intervento
Il regolamento si fonda sull’esigenza di allineare la disciplina della produzione biologica con la disciplina generale del mercato vitivinicolo. Considerando che il vino dealcolizzato è ora un prodotto del settore vitivinicolo, le norme speciali della parte VI dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 devono estendersi anche al vino dealcolizzato biologico. La Commissione richiama inoltre il fatto che, in linea di principio, il vino dealcolizzato non era producibile con metodi biologici e che ogni nuova pratica enologica può essere autorizzata solo tramite l’inserimento nell’allegato pertinente e, se necessario, previa valutazione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848.
Modifica dei riferimenti applicabili
Una prima modifica è di carattere sistematico e di coordinamento. L’allegato II, parte VI, punto 1.2, viene riscritto per stabilire che, salvo espressa deroga nella stessa parte, si applicano i regolamenti delegati (UE) 2019/934 e (UE) 2019/33. Il riferimento ai vecchi regolamenti (CE) n. 606/2009 e n. 607/2009 viene così superato, in coerenza con la loro abrogazione e con il nuovo assetto delle norme enologiche e di presentazione dei prodotti vitivinicoli.
Regole generali sull’uso di prodotti, sostanze e pratiche enologiche
Il punto 2.2 dell’allegato II, parte VI, ribadisce un principio chiave per gli operatori biologici: nell’elaborazione dei prodotti del settore vitivinicolo possono essere utilizzati solo i prodotti e le sostanze autorizzati ai sensi dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica. L’uso è comunque subordinato al rispetto delle condizioni e delle restrizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2019/934, in particolare dall’allegato I, parte A, di quest’ultimo.
Il punto 3.1 conferma poi la regola generale secondo cui, salvo le sezioni 1 e 2 e salvo i divieti o le restrizioni specifiche dei punti 3.2, 3.3 e 3.4, sono consentite solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici utilizzati anteriormente al 1° agosto 2010. Tali pratiche restano tuttavia soggette alle limitazioni derivanti dall’articolo 80 e dall’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall’articolo 3 e dagli articoli da 5 a 9 e da 11 a 13 del regolamento delegato (UE) 2019/934, oltre che dai relativi allegati.
Pratiche enologiche specifiche richiamate o aggiornate
Il punto 3.2 contiene l’elenco delle pratiche particolari riferite al quadro enologico del regolamento delegato (UE) 2019/934. Vi rientrano, in particolare:
- l’eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici;
- il trattamento per elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica del vino;
- la correzione del tenore alcolico dei vini;
- il trattamento con scambiatori di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino.
Il regolamento non definisce queste tecniche in modo autonomo, ma rinvia alle voci corrispondenti dell’allegato I, parte A, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934.
Autorizzazione della dealcolizzazione nel vino biologico
La modifica più rilevante è contenuta nel nuovo punto 3.3. Il testo consente, a condizioni molto precise, alcune pratiche che incidono sul titolo alcolometrico e sul processo di dealcolizzazione. In particolare sono autorizzati:
- i trattamenti termici, purché la temperatura non superi i 75 °C;
- la centrifugazione e la filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, purché la dimensione dei pori non sia inferiore a 0,2 micrometri;
- la parziale evaporazione sotto vuoto, da sola o congiunta con la distillazione, a condizione che sia usata solo per produrre vino dealcolizzato con titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che la temperatura non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri;
- la distillazione, da sola o congiunta con la parziale evaporazione sotto vuoto, a condizione che sia usata solo per produrre vino dealcolizzato con titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che sia eseguita sotto vuoto, che la temperatura non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri.
Questa disposizione recepisce la scelta di consentire tecniche di evaporazione sotto vuoto per il vino biologico totalmente dealcolizzato, in coerenza con il parere tecnico richiamato nei considerando.
Regola sulle modifiche future
Il punto 3.4 rafforza il principio di chiusura del sistema della vinificazione biologica. Le eventuali modifiche introdotte dopo il 1° agosto 2010 alle pratiche, ai processi e ai trattamenti enologici previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal regolamento delegato (UE) 2019/934 potranno essere applicate nella vinificazione biologica solo se inserite espressamente tra le misure consentite nella sezione pertinente e, quando necessario, dopo una procedura di valutazione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del quadro per il vino biologico
Il regolamento prende atto che il regolamento (UE) 2021/2117 ha incluso il vino dealcolizzato tra i prodotti del settore vitivinicolo nel regolamento (UE) n. 1308/2013. Di conseguenza, le norme di produzione specifiche del settore vitivinicolo previste dall’allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848 devono applicarsi anche al vino dealcolizzato biologico.
Riferimenti normativi aggiornati
L’allegato II, parte VI, punto 1.2, del regolamento (UE) 2018/848 è riscritto per prevedere che, salvo espresse disposizioni contrarie, si applicano i regolamenti delegati (UE) 2019/934 e (UE) 2019/33. Vengono così sostituiti i riferimenti ai regolamenti (CE) n. 606/2009 e n. 607/2009, abrogati.
Uso di prodotti e sostanze autorizzati nella trasformazione
Il punto 2.2 dell’allegato II, parte VI, stabilisce che solo i prodotti e le sostanze autorizzati ai sensi dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica possono essere impiegati nell’elaborazione dei prodotti del settore vitivinicolo, anche durante pratiche, processi e trattamenti enologici, nel rispetto delle condizioni e restrizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2019/934.
Regola generale sulle pratiche enologiche consentite
Il punto 3.1 conferma che, salvo le sezioni 1 e 2 e le restrizioni o divieti specifici dei punti 3.2, 3.3 e 3.4, sono consentite solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici utilizzati anteriormente al 1° agosto 2010, con le restrizioni previste dall’articolo 80 e dall’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall’articolo 3 e dagli articoli da 5 a 9 e da 11 a 13 del regolamento delegato (UE) 2019/934, nonché dai relativi allegati.
Pratiche enologiche vietate o ristrette
Il punto 3.2 elenca le pratiche ammesse con sostanziali aggiornamenti dei riferimenti tecnici, tra cui: eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici, trattamento per elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica, correzione del tenore alcolico dei vini e trattamento con scambiatori di cationi per la stabilizzazione tartarica, tutte rinviando alle voci corrispondenti dell’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/934.
Autorizzazione della dealcolizzazione per il vino biologico
Il punto 3.3 autorizza, a condizioni precise, i trattamenti termici, la centrifugazione e filtrazione, la parziale evaporazione sotto vuoto e la distillazione. Per i trattamenti termici la temperatura non può superare 75 °C; per centrifugazione e filtrazione la dimensione dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri. La parziale evaporazione sotto vuoto e la distillazione sono consentite solo per produrre vino dealcolizzato con titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol; inoltre la temperatura non può superare 75 °C, la filtrazione deve rispettare il limite di 0,2 micrometri e la distillazione deve essere eseguita sotto vuoto.
Regola sulle modifiche future delle pratiche enologiche
Il punto 3.4 dispone che le modifiche introdotte dopo il 1° agosto 2010 alle pratiche, ai processi e ai trattamenti enologici previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal regolamento delegato (UE) 2019/934 possono essere applicate nella vinificazione biologica solo se inserite come consentite dalla sezione pertinente e, se necessario, dopo la procedura di valutazione di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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