Regolamento (UE) 2024/3141
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3141 della Commissione, dell’11 dicembre 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone autorizzate all’esportazione verso l’Unione di determinati prodotti avicoli, a seguito della comparsa di focolai di HPAI in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. In alcuni casi reintroduce l’autorizzazione per zone precedentemente sospese, sulla base delle informazioni epidemiologiche e delle misure di contenimento comunicate dai paesi interessati. Le modifiche incidono sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e hanno effetto immediato per evitare perturbazioni degli scambi, pur preservando la tutela della sanità animale nell’Unione.
Modifica gli elenchi UE di paesi terzi e zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o zone elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’intervento riguarda in particolare le zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), con aggiornamento degli allegati V e XIV. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3141 della Commissione interviene in materia di sanità animale per aggiornare gli elenchi di paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di talune partite di prodotti avicoli. La misura è adottata alla luce dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, e mira a conciliare la protezione dello stato sanitario dell’Unione con la continuità degli scambi commerciali.
Contesto normativo
Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che stabilisce il principio secondo cui le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale possono entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce poi le prescrizioni di sanità animale che tali partite devono rispettare per l’ingresso nell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi, e in particolare gli allegati V e XIV disciplinano rispettivamente l’ingresso di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Presupposti fattuali dell’intervento
La Commissione prende atto della comparsa di diversi focolai di HPAI:
- in Canada, tre focolai nel pollame nelle province della Columbia britannica e del Manitoba, confermati il 21 e il 27 novembre 2024;
- nel Regno Unito, un focolaio nella contea di Norfolk, Inghilterra, confermato il 5 dicembre 2024;
- negli Stati Uniti, 27 focolai in vari stati, confermati tra il 22 novembre 2024 e il 5 dicembre 2024.
I tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato una politica di abbattimento totale. Canada e Stati Uniti hanno inoltre comunicato informazioni aggiornate su ulteriori focolai e sulle operazioni di pulizia e disinfezione completate dopo l’abbattimento.
Valutazione della Commissione e finalità delle modifiche
La Commissione valuta le informazioni trasmesse dai paesi interessati e conclude che, per le zone colpite dai recenti focolai, è opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione delle partite provenienti da tali aree. Al tempo stesso, per alcune zone di Canada e Stati Uniti precedentemente sospese, ritiene che siano state fornite garanzie sufficienti per reintrodurre l’autorizzazione all’ingresso, poiché la situazione sanitaria all’origine della sospensione non rappresenta più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione.
Le modifiche sono adottate con urgenza per tenere conto dell’evoluzione epidemiologica e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con Canada e Stati Uniti.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 è modificato nella parte 1, sezione B, con riferimento alle zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché delle relative categorie di prodotti elencate nell’allegato.
Per il Canada:
- la zona CA-2.238 è sostituita con una nuova voce che aggiorna le date di riferimento, indicando in particolare il 29.10.2024 e il 6.12.2024;
- sono aggiunte le zone CA-2.245, CA-2.246 e CA-2.247, con date di riferimento rispettivamente 21.11.2024, 21.11.2024 e 27.11.2024.
Per il Regno Unito:
- è aggiunta la zona GB-2.331, con data di riferimento 5.12.2024.
Per gli Stati Uniti:
- la zona US-2.683 è sostituita con una nuova voce che aggiorna le date di riferimento 15.10.2024 e 6.12.2024;
- sono aggiunte le zone US-2.716 a US-2.742, con varie date di riferimento tra il 22.11.2024 e il 5.12.2024.
La parte 2 dell’allegato V viene inoltre integrata con la descrizione geografica precisa delle nuove zone, tutte costituite da aree circolari di 10 km di raggio centrate su coordinate GPS specifiche. Per il Regno Unito la zona GB-2.331 è situata nei pressi di Watton, Mid Norfolk, Norfolk, Inghilterra. Per gli Stati Uniti, le nuove zone riguardano località in Minnesota, California, Utah, South Dakota, North Dakota e Tennessee, con indicazione puntuale dei conteggi locali e delle coordinate.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404 è modificato in parallelo per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Per il Canada:
- la zona CA-2.238 viene aggiornata con riferimento ai prodotti POU, RAT e alle linee di restrizione N, P1 e GBM, con date 29.10.2024 e 6.12.2024;
- sono aggiunte le zone CA-2.245, CA-2.246 e CA-2.247, con corrispondenti restrizioni e date 21.11.2024 e 27.11.2024.
Per il Regno Unito:
- viene aggiunta la zona GB-2.331, con riferimento ai prodotti POU, RAT e GBM e data 5.12.2024.
Per gli Stati Uniti:
- la zona US-2.683 è sostituita con una voce aggiornata che conserva il riferimento ai prodotti POU e RAT e alle linee N, P1 e GBM, con date 15.10.2024 e 6.12.2024;
- sono aggiunte le zone US-2.716 a US-2.742, con corrispondenti restrizioni e date tra il 22.11.2024 e il 5.12.2024.
Decorrenza e natura vincolante
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore avicolo e per gli importatori, il regolamento comporta la necessità di verificare, in tempo reale, l’origine geografica delle partite rispetto alle zone aggiornate negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404. L’ammissibilità all’ingresso dipende non solo dal paese di provenienza, ma dalla specifica zona riconosciuta o sospesa in ragione dell’evoluzione dell’HPAI. Le modifiche incidono quindi direttamente sui controlli veterinari in frontiera, sulla programmazione logistica e sulla conformità documentale delle spedizioni.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del presente regolamento, per adeguare gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Misure conseguenti ai focolai di HPAI
Sulla base delle notifiche di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, la Commissione aggiorna le zone soggette a restrizioni e sospende o reintroduce l’ingresso nell’Unione a seconda della valutazione epidemiologica. Per il Canada e gli Stati Uniti, in alcune zone precedentemente sospese viene nuovamente autorizzato l’ingresso dopo le garanzie fornite sulla situazione sanitaria e sulle misure di abbattimento e pulizia/disinfezione.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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