Regolamento (UE) 2024/3148
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3148 della Commissione, dell'11 dicembre 2024, recante trecentoquarantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via puntuale l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l'elenco delle persone e entità assoggettate a congelamento di fondi e risorse economiche per il loro collegamento con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La Commissione recepisce tre modifiche approvate dal comitato sanzioni ONU il 2 dicembre 2024, correggendo e integrando i dati identificativi di tre persone fisiche. L'atto entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica tecnica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per aggiornare i dati identificativi di tre persone sottoposte a misure restrittive nei confronti di soggetti associati all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica nell'ambito del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè alle persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato I soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica riguarda specificamente tre voci dell'elenco delle persone fisiche, aggiornandone i dati identificativi sulla base delle decisioni del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 2 dicembre 2024. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive per ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3148 interviene sul regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede il congelamento di fondi e risorse economiche per determinate persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L'intervento è di natura puntuale e consiste nell'aggiornamento dei dati identificativi di tre persone fisiche iscritte nell'allegato I, in coerenza con una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 2 dicembre 2024.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama come base giuridica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. Dai considerando emerge che l'allegato I contiene l'elenco dei soggetti ai quali si applica il congelamento di fondi e risorse economiche e che la modifica è necessaria per riflettere gli aggiornamenti decisi a livello ONU. La Commissione evidenzia inoltre l'esigenza di identificare adeguatamente le persone designate, circostanza che giustifica l'entrata in vigore urgente.
Ambito di applicazione
L'atto non introduce nuove categorie di destinatari, ma aggiorna esclusivamente tre voci dell'allegato I del regolamento n. 881/2002. L'effetto pratico riguarda gli operatori e le autorità degli Stati membri chiamati ad applicare le misure restrittive, in particolare il congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti dei soggetti già designati. La modifica incide sulle informazioni anagrafiche e identificative, utili per evitare errori di individuazione o omonimie.
Modifiche apportate alle tre voci dell'allegato
Per la prima voce, relativa a Muthanna Harith Al-Dari, il regolamento sostituisce l'intestazione con la forma "MUTHANNA HARITH SALMAN AL-DARI" e aggiunge il nome nella grafia originale araba. Restano elencati numerosi alias, viene mantenuto il titolo di dottore, sono confermati data e luogo di nascita, cittadinanza, numero di tessera di razionamento, indirizzi precedenti e ulteriori informazioni; tra queste ultime compare anche il nome del padre, oltre a quello della madre già indicato.
Per la seconda voce, relativa a Maysar Ali Musa Abdallah Al-Juburi, il regolamento aggiorna la denominazione a "MAYSAR ALI MUSA ABDALLAH AL-JUBURI" e distingue tra alias certi e alias incerti. Vengono precisati data di nascita, luoghi di nascita, cittadinanza e ulteriori informazioni, tra cui il precedente ruolo di emiro della Sharia di Al-Nusrah Front for the People of the Levant e l'indicazione che sarebbe deceduto nella Repubblica araba siriana il 2 aprile 2024; viene inoltre indicato il nome della madre.
Per la terza voce, relativa a Salim Mustafa Muhammad Al-Mansur, la sostituzione aggiorna il nome in maiuscolo, gli alias certi, le informazioni sul passaporto e sui documenti di identità nazionali, includendo anche la grafia araba. Vengono confermati i dati di nascita e cittadinanza, gli indirizzi precedenti e le descrizioni fisiche, mentre nelle altre informazioni si precisa che era "emiro" delle finanze dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq, che è detenuto dal servizio di intelligence iracheno dal 2019 e che è stato condannato a morte.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica incide sull'elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Revisione dei dati identificativi di tre persone designate
L'allegato sostituisce integralmente i dati identificativi di tre voci: 1) Muthanna Harith Al-Dari, con aggiornamento del nome completo, degli alias, dell'indirizzo, del numero di tessera di razionamento e delle altre informazioni; 2) Maysar Ali Musa Abdallah Al-Juburi, con precisazione di alias certi e incerti, luogo di nascita, ulteriori informazioni e stato presunto di decesso; 3) Salim Mustafa Muhammad Al-Mansur, con aggiornamento di alias, dati di passaporto e documenti nazionali, luogo di nascita, ulteriori informazioni e indicazioni sulla detenzione e condanna a morte.
Base ONU e necessità di adeguato identificativo
I considerando indicano che il 2 dicembre 2024 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015), ha modificato tre voci dell'elenco ONU. La modifica dell'allegato I è quindi adottata per garantire coerenza con l'elenco internazionale e una corretta identificazione delle persone designate.
Entrata in vigore immediata e applicazione diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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