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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3014

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 della Commissione, del 13 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India

Normativa europea32024R3014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche dall’India, a conclusione dell’inchiesta avviata nel novembre 2023 e dopo l’adozione di dazi provvisori nel luglio 2024. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e nesso causale, respingendo le principali contestazioni dei produttori esportatori e del governo indiano. Vengono fissate aliquote differenziate per gruppo societario, con esclusione del gruppo HFCL per assenza di dumping, e sono previste regole operative antifrode, obblighi documentali e riscossione definitiva dei dazi provvisori.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e riscossione definitiva dei dazi provvisori già versati.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici e/o connettorizzati, classificati al codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91), originari dell’India. Sono esclusi i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri con congiunzioni operative a una o entrambe le estremità e i cavi per uso sottomarino con isolamento in plastica e conduttore di rame o alluminio in cui le fibre sono contenute in moduli metallici. Le aliquote individuali si applicano solo ai produttori espressamente indicati e, per alcune società, previa presentazione di fattura commerciale valida con dichiarazione specifica. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 – dazio antidumping definitivo sui cavi di fibre ottiche originari dell’India

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione il 16 novembre 2023 sulle importazioni di cavi di fibre ottiche dall’India, a seguito di denuncia presentata da Europacable per conto dell’industria dell’Unione. Dopo l’adozione di misure provvisorie con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943, la Commissione conferma dumping, pregiudizio notevole e nesso causale, ritenendo opportuno istituire dazi definitivi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036.

Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato

L’inchiesta riguarda i cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici e/o connettorizzati, classificati con codice NC ex 8544 70 00 e codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91. Il regolamento precisa due esclusioni specifiche:

  • cavi di lunghezza inferiore a 500 metri con fibre individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o entrambe le estremità;
  • cavi per uso sottomarino, con isolamento in plastica, con conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.

Svolgimento della procedura

La Commissione apre l’inchiesta sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base, dopo aver ritenuto sufficienti gli elementi di prova forniti nella denuncia. Nel corso del procedimento vengono svolte divulgazioni provvisorie e finali, audizioni con i principali gruppi di produttori esportatori (in particolare Birla e STL) e una visita di verifica in loco presso Metallurgica Bresciana in Italia. La Commissione conferma inoltre che non si è resa necessaria la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

Dumping: valore normale, prezzo all’esportazione e margini

La Commissione respinge la maggior parte delle contestazioni relative al calcolo del valore normale, in particolare quelle del gruppo Birla sulle SGAV e quelle del gruppo STL sui profitti infragruppo, ritenendo corretto l’uso dei costi risultanti dalla contabilità verificata delle società e non dei rendiconti consolidati. Sul prezzo all’esportazione, la Commissione considera STL France un importatore collegato e Metallurgica Bresciana un operatore collegato che effettua rivendite, applicando quindi l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

I margini di dumping definitivi risultano i seguenti:

  • gruppo Birla: 6,9 %;
  • gruppo STL: 11,4 %;
  • gruppo HFCL: 0 %;
  • altre società che hanno collaborato: 9,0 %;
  • margine residuo: 11,4 %.

Poiché per il gruppo HFCL non è stato riscontrato dumping, le sue esportazioni sono escluse dalle misure.

Pregiudizio subito dall’industria dell’Unione

La Commissione riconosce che alcuni indicatori macroeconomici mostrano andamenti positivi, ma ritiene decisivi altri elementi: ribasso dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, forte aumento della quota di mercato delle importazioni indiane, undercutting significativo e contrazione dei prezzi. Tali fattori avrebbero provocato un calo della redditività, del flusso di cassa e degli investimenti dell’industria dell’Unione. Le argomentazioni del governo indiano e dei produttori esportatori, fondate sull’andamento di singoli indicatori o sull’incidenza di altre importazioni, vengono respinte.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione conferma che il rapido aumento delle importazioni oggetto di dumping dall’India coincide con il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione e ne è la causa principale. Sono esaminati anche altri fattori, tra cui le importazioni dalla Cina, le importazioni non oggetto di dumping dall’India, le importazioni dalla Turchia, gli investimenti e i costi energetici; nessuno di essi è ritenuto idoneo a spezzare il nesso causale. La Commissione respinge anche il richiamo alla giurisprudenza Gul Ahmed, osservando che i periodi d’inchiesta non coincidono e che i dati di tendenza confermano il peggioramento della situazione dell’industria dell’Unione.

Livello delle misure e pregiudizio aggiuntivo nel periodo di comunicazione preventiva

In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, la Commissione rileva un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva e aumenta i margini di pregiudizio mediante un fattore moltiplicatore pari a 1,04. I margini di pregiudizio definitivi diventano:

  • gruppo Birla: 90,2 %;
  • gruppo STL: 44,0 %;
  • altre società che hanno collaborato: 65,6 %;
  • tutte le altre società: 90,2 %.

Tuttavia, ai fini del dazio effettivo, si applica il criterio del minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Di conseguenza i dazi definitivi restano pari al 6,9 %, 11,4 %, 9,0 % e 11,4 % per le rispettive categorie.

Interesse dell’Unione

La Commissione conferma che le misure non comportano un impatto negativo sproporzionato per utilizzatori, installatori, distributori o importatori indipendenti. Le osservazioni presentate, compresa quella di un utilizzatore tardivo e non verificabile, non mutano le conclusioni già raggiunte nella fase provvisoria.

Dispositivo e regole applicative

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo e disciplina:

  • le aliquote applicabili ai singoli gruppi societari;
  • l’esclusione del gruppo HFCL;
  • l’obbligo di fattura commerciale valida con specifica dichiarazione per accedere alle aliquote individuali;
  • l’indicazione dei chilometri di cavo nella dichiarazione doganale e la relativa informativa mensile degli Stati membri alla Commissione.

L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori e lo svincolo degli importi in eccesso. L’articolo 3 prevede la possibile estensione a nuovi produttori esportatori che dimostrino i requisiti richiesti. L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Prodotto interessato e esclusioni

Il dazio riguarda i cavi di fibre ottiche monomodali classificati al codice NC ex 8544 70 00 (TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91), originari dell’India. Sono esclusi i cavi inferiori a 500 metri con congiunzioni operative alle estremità e i cavi sottomarini specificamente descritti nel regolamento.

Aliquote definitive per società e gruppi

Sono previste aliquote individuali del 6,9 % per Birla Cable Ltd, Universal Cables Ltd e Vindhya Telelinks Ltd; del 11,4 % per Sterlite Technologies Limited e Sterlite Tech Cables Solutions Limited; del 9,0 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato; del 11,4 % per tutte le altre importazioni originarie dell’India. Il gruppo HFCL (HFCL Limited e HTL Limited, codice TARIC 89CH) è escluso dalle misure per assenza di dumping.

Condizioni di applicazione delle aliquote individuali

Per beneficiare delle aliquote individuali è necessaria la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione standardizzata, datata e firmata dal responsabile della società emittente, con identificazione del volume, del prodotto, del fabbricante e del codice addizionale TARIC. In assenza di tale fattura si applica l’aliquota per tutte le altre importazioni originarie dell’India.

Indicazione dei chilometri di cavo e controlli doganali

Nella dichiarazione di immissione in libera pratica deve essere indicato anche il numero di chilometri di cavo importati, oltre al peso, se compatibile con la nomenclatura tariffaria. Gli Stati membri devono informare mensilmente la Commissione sui chilometri importati con i codici NC/TARIC interessati. Le autorità doganali possono richiedere documenti supplementari per verificare la correttezza delle informazioni dichiarate.

Riscossione dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943 sono riscossi in via definitiva; gli importi versati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.

Nuovi esportatori e modifiche soggettive

Il regolamento prevede la possibilità di estendere le aliquote individuali a nuovi produttori esportatori indiani che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi nell’Unione. È inoltre prevista la possibilità di adeguare l’aliquota in caso di modifica della ragione sociale, previa domanda alla Commissione.

Livello delle misure e pregiudizio aggiuntivo

In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha considerato anche un aumento sostanziale delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva e ha adeguato i margini di pregiudizio moltiplicandoli per un fattore 1,04. I margini di pregiudizio definitivi risultano pari al 90,2 % per Birla, al 44,0 % per il gruppo STL, al 65,6 % per le altre società che hanno collaborato e al 90,2 % per tutte le altre società, ma il dazio definitivo è limitato ai margini di dumping (6,9 %, 11,4 %, 9,0 % e 11,4 % rispettivamente).

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalidifesa commercialeimportazioni

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