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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34365/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha proposto domanda di riparazione per ingiusta detenzione. La Corte di appello di Bari l'ha dichiarata inammissibile perché la domanda è stata presentata da un difensore privo della procura speciale richiesta dall'art. 122 cod. proc. pen. Il difensore ha contestato tale valutazione sostenendo che la firma del ricorrente sull'istanza era accompagnata dalla certificazione di conformità e che la procura in atti fosse valida essendo conferita "per ogni atto del procedimento", quindi idonea a legittimare la proposizione dell'azione riparatoria.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione sia atto personale che può essere proposto solo dalla parte direttamente o tramite procuratore speciale nelle forme dell'art. 122 cod. proc. pen.; il mandato generale ad litem prodotto non conteneva alcuna specificità né espresso trasferimento della volontà a far valere l'azione riparatoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non sono state disposte spese a carico del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 122 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 122 cpp come prescrittivo: per la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione è necessaria una procura speciale conferita nelle forme previste da tale articolo; la procura generale o il semplice mandato ad litem non sono sufficienti perché la norma mira a garantire l'autenticità dell'iniziativa e la diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato.

  • Sez. U, n. 8 del 12/03/1999 (Sciamanna)

    La sentenza delle Sezioni Unite è richiamata per il principio che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'ha subito e, pertanto, può essere proposta solo dalla stessa o dal soggetto munito di procura speciale; conferma la natura personale dell'azione riparatoria e la distinzione rispetto alla rappresentanza processuale ordinaria.

  • Sez. 4, n. 17199 del 31/01/2017

    Richiamata per sottolineare che un mandato ad litem privo di specifici riferimenti all'azione di riparazione è insufficiente: dalla mera generalità del mandato non si evince la volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione riparatoria.

  • artt. 83 e 84 cod. proc. civ.

    La Corte esclude che la disciplina della procura alle liti e dei poteri del difensore nel processo civile (artt. 83 e 84 c.p.c.) possa trovare applicazione per la proposizione dell'azione di riparazione; la procura speciale prevista dall'art. 122 cpp è concettualmente distinta e ha finalità specifiche non sostituibili dal mandato civile generale.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto personale: può essere proposta solo dalla persona che ha subito l'ingiusta detenzione o da chi sia munito di procura speciale ai sensi dell'art. 122 cpp.
  • Una procura generale o un mandato ad litem standard non sono sufficienti a legittimare la presentazione dell'istanza di riparazione; la procura deve contenere specifico riferimento all'azione riparatoria o essere rilasciata nelle forme richieste dall'art. 122 cpp.
  • La presenza della firma dell'interessato e della certificazione di conformità sul documento non supplisce all'assenza della procura speciale quando la legge la richiede espressamente.
  • In situazioni analoghe, il difensore deve verificare e acquisire preventivamente la procura speciale, esplicitando la volontà del cliente di conferire il potere di esercitare l'azione di riparazione, per evitare l'inammissibilità dell'istanza.
  • La normativa civile sui poteri di rappresentanza (procura alle liti) non può essere utilizzata per aggirare il requisito speciale previsto per la tutela contro l'ingiusta detenzione; occorre sempre aderire alla specifica disciplina penale processuale.

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