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Sentenza

Sentenza n. 522/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento con il quale la I Sottocommissione per gli esami di Avvocato “sessione 2024” istituita presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, per la posizione della parte ricorrente, ha reso nota, in data 9 aprile 2025 e tramite il portale web del Ministero della Giustizia, la non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2024 della professione di Avvocato, fatta propria dalla Corte d'Appello di -OMISSIS-; - del verbale di correzione della prova redatto dalla suindicata Sottocommissione per gli esami di Avvocato, reso noto all'odierna ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all'elaborato; - di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivo degli interessi del ricorrente; IN SUBORDINE, PER LA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ dell’art. 49 l. 247/2012 e art. 11, comma 6 quater, D.l. 30 dicembre 2023, n. 215, converti-to con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, e s.m.i.; NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarata idonea ed essere ammessa alle fasi successive dell'esame di abilitazione, per la sessione 2024 alla professione di Avvocato E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite riesame della prova e/o con provvedimento di ammissione alla fase successiva della procedura selettiva in esame nonché, in via subordinata, per equivalente monetario.

Giustizia amministrativa202500809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro la non ammissione, il verbale di correzione, la valutazione negativa e le questioni di costituzionalità prospettate. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della qualità delle parti.

TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2024, unitamente al verbale di correzione dell'elaborato e alla relativa votazione negativa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché il verbale di correzione dell'elaborato e la relativa valutazione negativa. Ha chiesto inoltre, in via subordinata, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 49 della legge n. 247/2012 e dell'art. 11, comma 6-quater, del decreto-legge n. 215/2023, nonché l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo e ammesso alle fasi successive della procedura e il risarcimento del danno, in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 17 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della decisione camerale e della definizione del giudizio.

  • art. 49 l. 247/2012

    Indicato dal ricorrente quale disposizione di cui chiedeva, in via subordinata, la declaratoria di incostituzionalità; la questione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 11, comma 6-quater, d.l. 215/2023, convertito dalla l. 18/2024

    Indicato dal ricorrente quale disposizione di cui chiedeva, in via subordinata, la declaratoria di incostituzionalità; la questione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, quando il giudice ne prende atto sulla base degli atti processuali.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame delle censure di merito, delle questioni di costituzionalità subordinate e delle domande consequenziali, comprese quelle risarcitorie, non più sostenute da un interesse attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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