Sentenza n. 564/2026 - Catania, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 3452/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica per complessivi € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero, nonostante la rituale notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Catania n. 3452/2024, non avesse provveduto al pagamento di quanto riconosciuto per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli accessori. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 112 c.p.a., anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha dedotto né provato l'avvenuto adempimento o fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza costituiva titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, era decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultava l'adempimento del Ministero. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha ritenuto che, fornita dalla ricorrente la prova del fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spettasse all'Amministrazione provare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto; tale onere non è stato assolto. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi entro i successivi novanta giorni e senza compenso, in quanto dirigente del medesimo Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto riconosciuto nel giudicato alla fruizione del beneficio economico.
art. 112 c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato; il giudice ha ritenuto provato il presupposto costitutivo dell'azione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e ha costituito la base processuale della decisione.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Una volta provato dal ricorrente il titolo esecutivo e il mancato adempimento, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'inefficacia del titolo, l'estinzione del diritto o l'avvenuto adempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche integra, nel caso concreto, uno dei presupposti dell'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando è nominato un dirigente dell'amministrazione obbligata, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato, il ricorrente deve provare il titolo esecutivo, la sua notificazione e il mancato adempimento dell'amministrazione; assolto tale onere, spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento, l'inefficacia del titolo o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il dirigente dell'amministrazione debitrice nominato commissario ad acta per l'esecuzione di una condanna pecuniaria non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 466/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 392/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 26 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →