Ordinanza n. 442/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento 1) della “ingiunzione di demolizione opere abusive” prot. 2750 del 14.11.2022, con la quale il Responsabile dell'UTC del Comune di Stio Cilento ha ordinato alla ricorrente sig.ra Gallo Maria Lina la demolizione delle opere edilizie ivi descritte; 2) ove occorra, della relazione dello stesso Responsabile UTC dell'intimato Comune prot. 1652 del 9/6/2022; 3) ove occorra, della nota a firma sempre del Responsabile UTC prot. 2011 del 12/07/2022; 4) di ogni altro atto, non conosciuto, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione di opere abusive, connessa relazione tecnica e nota del responsabile dell'ufficio tecnico comunale
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato un'ingiunzione comunale di demolizione di opere edilizie abusive e gli atti presupposti o connessi. Nel corso del giudizio il difensore ha dichiarato il decesso della ricorrente e ha chiesto l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dato atto dell'interruzione del processo a decorrere dal 20 gennaio 2026, data della dichiarazione resa dal difensore circa il decesso della ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che la morte della parte, quando dichiarata dal difensore, determini automaticamente l'interruzione del processo e precluda ogni ulteriore attività processuale. Il provvedimento giudiziale ha natura meramente dichiarativa dell'interruzione, mentre il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento. Non è stata esaminata la legittimità dell'ingiunzione di demolizione. Nessuna statuizione sulle spese è indicata nel testo.
Norme richiamate
art. 79, co. 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il decesso della parte, dichiarato dal difensore, comporta l'interruzione automatica del processo; il giudice deve darne atto con provvedimento dichiarativo.
art. 300 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in via generale dall'art. 79, co. 2, c.p.a. quale disciplina applicabile all'interruzione del processo per morte della parte.
Massime di principio
- La morte della parte, quando dichiarata in giudizio dal suo difensore, determina automaticamente l'interruzione del processo dalla data della dichiarazione, senza necessità di una pronuncia costitutiva del giudice.
- Il provvedimento con cui il giudice dichiara l'interruzione del processo ha natura meramente dichiarativa e non integra la fattispecie interruttiva già verificatasi.
- L'interruzione per morte della parte preclude ogni ulteriore attività processuale sino alla riassunzione; il termine per riassumere decorre dalla conoscenza legale dell'evento secondo la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 514/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 102/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 103/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 104/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 105/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mar 2026Ordinanza n. 106/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →