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Sentenza

Sentenza del 21/09/2016 n. 7149 - Comm. Trib. Prov. Milano

Leasing fabbricati e aree edificabili - Non imponibilità IVA - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di poter applicare la non imponibilità IVA mediante utilizzo del plafond previsto per gli esportatori abituali, poiché il contratto riguardava un leasing di immobile da costruire e non prevedeva espressamente l'obbligo di acquisto definitivo del fabbricato. L'Ufficio, invece, aveva ritenuto che il leasing immobiliare costituisse una modalità alternativa di acquisizione di un fabbricato e che, in quanto tale, rientrasse tra gli acquisti per i quali la non imponibilità IVA è esclusa, al pari degli acquisti di fabbricati e aree edificabili.

La decisione

La contestazione del contribuente è stata respinta ed è stato ritenuto legittimo il recupero dell'IVA effettuato dall'Ufficio. La qualificazione formale del contratto come non traslativo e l'assenza di una previsione espressa di acquisto finale non sono state considerate decisive: il leasing attribuisce all'utilizzatore la disponibilità economica del bene in modo sostanzialmente analogo a quella del proprietario e costituisce quindi una forma di acquisizione del fabbricato ai fini dell'esclusione dal plafond IVA.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA degli esportatori abituali e utilizzo del plafond

    La non imponibilità IVA consentita agli esportatori abituali non può essere utilizzata per gli acquisti di fabbricati e aree edificabili. L'esclusione opera anche quando l'acquisizione del fabbricato avviene mediante leasing immobiliare.

  • Disciplina civilistica e fiscale del leasing immobiliare

    Il leasing di un immobile da costruire può essere considerato una modalità alternativa di acquisizione del fabbricato, anche se il contratto non contiene un obbligo espresso di acquisto finale. Ai fini fiscali rileva la funzione economica del contratto, ossia l'attribuzione all'utilizzatore della disponibilità economica del bene come se fosse proprietario.

Massime di principio

  • Per stabilire se una determinata operazione rientra nell'esclusione dal plafond IVA, non è sufficiente guardare alla qualificazione formale del contratto: occorre considerarne la funzione economica concreta.
  • Il leasing immobiliare relativo a un fabbricato, anche da costruire, può essere trattato ai fini IVA come acquisizione del bene e non come semplice locazione finanziaria.
  • L'assenza di un obbligo espresso di riscatto o di una clausola formalmente traslativa non esclude l'applicazione delle limitazioni previste per gli acquisti di fabbricati e aree edificabili.
  • Gli esportatori abituali devono verificare attentamente la natura sostanziale dell'operazione prima di utilizzare il plafond, perché il beneficio non si applica alle operazioni riconducibili all'acquisizione di immobili esclusi dalla non imponibilità.

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