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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22923/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma 13/05/2022 con unico motivo relativo all'irrregolarita della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 157, 161 e ss., 171, 601, nonché 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., sostenendo che la notifica, eseguita ex art. 161, comma 4, presso i difensori di fiducia a seguito della morte del domiciliatario Avv. Pellegrino Musti, fosse illegittima perché il decesso non avrebbe reso inefficace la dichiarazione di domicilio.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il domicilio eletto presso l'Avv. Musti fosse divenuto inidoneo a seguito del decesso del domiciliatario e che, pertanto, la notifica del decreto di citazione ai due difensori di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. fosse corretta. La Corte ha inoltre evidenziato che il ricorrente aveva nominato altri difensori di fiducia (uno dei quali procuratore speciale), che hanno partecipato all'appello e svolto difesa senza eccepire la notifica; non è stata fornita alcuna allegazione concreta e supportata circa la mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle regole sulla notificazione e sul domicilio eletto; la Corte non ha ritenuto che la semplice morte del domiciliatario mantenga efficace il domicilio quando questi diviene inidoneo.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che consente la notificazione al difensore di fiducia in caso di impossibilità di notificare al domicilio eletto; la Corte ha ritenuto applicabile questa forma di notificazione quando il domicilio è divenuto inidoneo.

  • art. 171 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nella prospettiva di illegittimità della notifica, ma la Corte ha ritenuto che l'art. 171 non osti alla notifica al difensore quando il domicilio è inidoneo e il rapporto difensivo è attuale.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nella censura generale; la Corte non ha ravvisato violazioni che ne compromettano l'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Citata tra le norme rilevanti per la modalità di notifica e per la posizione del domiciliatario; la Corte non ha ritenuto applicabile una rilettura che annulli la notifica eseguita al difensore.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamata nel quadro delle norme sulla notificazione e sulla validità degli atti; la Corte ha ritenuto che la notifica al difensore abbia assicurato la conoscenza del processo.

  • Giurisprudenza: Sez.2, n. 14947 del 11/02/2020 (Ugoletti)

    Richiamata dalla Corte per distinguere i casi in cui il domiciliatario è anche difensore di fiducia; la fattispecie concreta differiva, per cui quella giurisprudenza non era direttamente applicabile.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021 (D.)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui, se è impossibile notificare al domicilio eletto, la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, assicura la reale conoscenza del processo; la Corte di legittimità si è richiamata a questo principio per dichiarare valida la notificazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 (Tuppi)

    Richiamata come presidio del principio che la notifica al difensore, in casi di impossibilità del domicilio, garantisce l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

Massime di principio

  • Se il domicilio eletto diviene inidoneo (per es. per decesso del domiciliatario), la notificazione può essere regolarmente eseguita al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
  • La mera irritualità della notifica non basta a dimostrare la mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato: quest'ultimo deve allegare specificamente e provare la sua effettiva mancata conoscenza.
  • La presenza di altri difensori di fiducia nominati e l'attiva partecipazione di questi nel grado di giudizio sono indici forti della conoscenza del processo e possono giustificare la validità della notificazione al difensore.
  • Esiste una differenza giuridica tra il domiciliatario che sia anche difensore di fiducia e il domiciliatario estraneo al ruolo difensivo: le ricadute sulla validità della notificazione possono variare e vanno valutate alla luce della giurisprudenza pertinente.
  • In situazioni analoghe è opportuno, se si contesta la validità della notificazione, formulare allegazioni dettagliate e prove circa la mancata conoscenza dell'atto e l'effettiva comunicazione del decesso o dell'inidoneità del domicilio; altrimenti la notificazione al difensore potrà essere ritenuta valida.

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