Cassazione Civile, Ordinanza n. 32580/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soggetto privato)
La controversia
La controversia nasce da un verbale con cui l'ente locale contestava a una società la violazione dell'art. 2, comma 1, del Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia, sanzionata dall'art. 7-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, e dalla successiva ordinanza-ingiunzione. La società ha proposto opposizione ai sensi della L. 689/1981 e del d.lgs. 150/2011, ottenendo l'annullamento dell'ordinanza sia in primo grado sia in appello. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nel corso del giudizio ha poi rinunciato al ricorso; la controparte ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dal comune e dell'accettazione da parte della società controricorrente. Richiamando il principio per cui, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio produttivo di estinzione del processo anche senza necessità di accettazione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, in ragione dell'adesione della parte controricorrente alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 22 L. 689/1981
richiamato come base dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione
art. 6 d.lgs. 150/2011
richiamato come norma processuale dell'opposizione
art. 2, comma 1, Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia
norma sostanziale contestata come violata
art. 7-bis, comma 1, d.lgs. 267/2000
norma sanzionatoria richiamata nel verbale e nell'ordinanza ingiunzione
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; nel giudizio di cassazione la rinuncia produce effetti estintivi
art. 391 c.p.c.
la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro difensori autorizzati con mandato speciale
art. 306 c.p.c.
menzionato per evidenziare che, diversamente da quanto previsto per altri giudizi, in cassazione l'accettazione delle altre parti non è requisito per l'efficacia estintiva della rinuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, è di per sé idonea a determinare l'estinzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza che sia necessaria l'accettazione della controparte.
- La comunicazione o notificazione della rinuncia alle altre parti serve essenzialmente a consentire l'adesione alla rinuncia, adesione che può incidere sulla regolazione delle spese, impedendo la condanna del rinunciante quando ricorrano i presupposti di legge.
- Se la rinuncia è validamente proposta e la controparte vi aderisce, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione e non pronunciare sulle spese.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non esamina il merito delle censure originariamente proposte, perché viene meno l'interesse alla decisione dell'impugnazione.
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