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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32580/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (soggetto privato)

La controversia

La controversia nasce da un verbale con cui l'ente locale contestava a una società la violazione dell'art. 2, comma 1, del Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia, sanzionata dall'art. 7-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, e dalla successiva ordinanza-ingiunzione. La società ha proposto opposizione ai sensi della L. 689/1981 e del d.lgs. 150/2011, ottenendo l'annullamento dell'ordinanza sia in primo grado sia in appello. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nel corso del giudizio ha poi rinunciato al ricorso; la controparte ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dal comune e dell'accettazione da parte della società controricorrente. Richiamando il principio per cui, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio produttivo di estinzione del processo anche senza necessità di accettazione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, in ragione dell'adesione della parte controricorrente alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 22 L. 689/1981

    richiamato come base dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione

  • art. 6 d.lgs. 150/2011

    richiamato come norma processuale dell'opposizione

  • art. 2, comma 1, Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia

    norma sostanziale contestata come violata

  • art. 7-bis, comma 1, d.lgs. 267/2000

    norma sanzionatoria richiamata nel verbale e nell'ordinanza ingiunzione

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; nel giudizio di cassazione la rinuncia produce effetti estintivi

  • art. 391 c.p.c.

    la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro difensori autorizzati con mandato speciale

  • art. 306 c.p.c.

    menzionato per evidenziare che, diversamente da quanto previsto per altri giudizi, in cassazione l'accettazione delle altre parti non è requisito per l'efficacia estintiva della rinuncia

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, è di per sé idonea a determinare l'estinzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza che sia necessaria l'accettazione della controparte.
  • La comunicazione o notificazione della rinuncia alle altre parti serve essenzialmente a consentire l'adesione alla rinuncia, adesione che può incidere sulla regolazione delle spese, impedendo la condanna del rinunciante quando ricorrano i presupposti di legge.
  • Se la rinuncia è validamente proposta e la controparte vi aderisce, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione e non pronunciare sulle spese.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non esamina il merito delle censure originariamente proposte, perché viene meno l'interesse alla decisione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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